
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 16 giugno 1986
G.U.R.S. 12 luglio 1986, n. 37
Inclusione tra i materiali lapidei di pregio del basalto dell'Etna.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il rapporto dell'ispettorato tecnico del Corpo regionale delle miniere, prot. n. 6654 del 17 dicembre 1985;
Considerato che con il predetto rapporto l'ispettorato tecnico propone l'inclusione, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 127/80, tra i materiali lapidei di pregio del basalto dell'Etna nell'ambito dell'area delimitata in rosso nella unita planimetria a scala 1:100.000;
Considerato, altresì, che il predetto basalto per le sue caratteristiche di resistenza a compressione può essere utilizzato per la produzione di inerti pregiati;
Sentita la Commissione regionale, per i materiali da cava (seduta del 9 gennaio 1986);
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incluso tra i materiali lapidei di pregio il basalto dell'Etna anche nel caso in cui le attività estrattive volte alla sua valorizzazione prevedano forme di utilizzazione diverse da quella riguardante la produzione di basalto in blocchi per usi ornamentali.
L'area in questione è delimitata in rosso nella planimetria a scala 1:100.000 che fa parte integrante del presente decreto.