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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 27 agosto 2004

G.U.R.S.

17 settembre 2004, n. 39

Criterio per la definizione delle istanze di concessione relative all'installazione e all'esercizio di impianti per la distribuzione del g.p.l. e/o del gas metano per autotrazione.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 1182 del 5 novembre 1949, recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Vista la legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982 ed, in particolare, gli artt. 9 e 10 che, tra l'altro, fissano specifici limiti percentuali per le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione, rispettivamente di g.p.l. e di metano per autotrazione;

Visto il decreto n. 45 del 12 giugno 2003;

Visto l'art. 33 della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003, concernente nuovi criteri per potenziamento di impianti per la distribuzione di g.p.l. e metano per autotrazione e l'abrogazione dei previdenti limiti percentuali previsti dagli artt. 9 e 10 della predetta legge regionale 5 agosto 1982, n. 97;

Vista la nota n. 948 del 7 aprile 2004, con la quale il dipartimento industria ha chiesto l'avviso dell'Ufficio legislativo e legale circa la normativa applicabile per la definizione delle istanze di concessione già presentate relative ad istallazione ed esercizio di impianti di g.p.l. e/o metano, in considerazione dell'avvenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 33, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dei limiti percentuali previsti dagli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 97/82;

Visto il parere n. 9680/86.2004.11 del 4 giugno 2004, con il quale l'Ufficio legislativo e legale ritiene, tra l'altro, che non si possa procedere alla definizione delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 20/2003 sulla base della disciplina modificata dalla richiamata legge, per il venir meno del presupposto normativo da porre a fondamento degli emanandi provvedimenti;

Considerato che in forza delle argomentazioni addotte dall'Ufficio legislativo, come lo stesso ravvisa, si rende necessaria una modifica del piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti al fine di renderlo coerente con l'intervenuta abrogazione dei limiti percentuali previsti dagli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 97/82 ed, altresì, adeguarlo alla citata nuova normativa intervenuta in tema di potenziamenti di impianti carburanti;

Ritenuto necessario fissare, nelle more delle opportune modifiche di cui al considerato precedente, un criterio univoco ed imprescindibile per la definizione delle istanze presentate sia ai sensi della normativa pregressa che ai sensi della nuova;

Decreta:

Art. 1

Per consentire l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del g.p.l. e/o del gas metano per autotrazione nonché le modifiche consistenti nel cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra carburanti liquidi e g.p.l., vengono prese in considerazione sia le richieste presentate dagli interessati, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, che quelle presentate successivamente all'entrata in vigore dell'art. 33, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, seguendo il rigoroso ordine cronologico di presentazione delle stesse e di completamento della documentazione prevista dalla normativa attualmente vigente.

Art. 2

Con successivo decreto saranno apportate le necessarie modifiche al piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete carburanti in ragione della armonizzazione dello stesso alla intervenuta nuova normativa di cui in preambolo.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Palermo, 27 agosto 2004.

NOE'