
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 4 agosto 1993
G.U.R.S. 11 settembre 1993, n. 43
Autorizzazione all'E.S.P.I. per l'erogazione del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 7 marzo 1967, n. 18 e successive aggiunte e modificazioni, che istituisce l'E.S.P.I. - Ente siciliano per la promozione industriale;
Vista la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive aggiunte e modificazioni, riguardanti gli enti pubblici economici regionali;
Visto l'art. 18 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, con il quale viene istituito presso l'E.S.P.I. un fondo a gestione separata per contributi anche a favore della SIRAP s.p.a., costituita in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105 per le finalità di cui all'art. 34 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, nonchè la legge regionale n. 4 del 16 marzo 1992;
Viste le leggi regionali 5 agosto 1982, n. 105 e 4 gennaio 1984, n. 1;
Visto l'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23, che incrementa il fondo a gestione separata istituito presso l'E.S.P.I. con l'art. 18 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 per concessione alla SIRAP s.p.a. dei contributi commisurati alle spese di gestione non coperte in bilancio da corrispondenti ricavi per l'attività espletata dall'1 gennaio 1990;
Visto, in particolare, il 3° comma del citato art. 4 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23, con il quale l'Assessorato regionale dell'industria, sulla base di documentata istanza della società, autorizza l'E.S.P.I., con propri decreti, all'utilizzazione del fondo ed all'erogazione dei contributi di cui al 2° comma dell'art. 4 della citata legge;
Vista la documentata istanza dell'8 giugno 1993, con la quale la SIRAP s.p.a. ha richiesto l'erogazione di L. 2.780.823.634 commisurato alle spese di gestione non coperte in bilancio da corrispondenti ricavi, relativamente all'attività espletata nell'esercizio 1992;
Considerato di potere autorizzare l'E.S.P.I. all'utilizzazione del fondo limitatamente all'erogazione di un acconto destinato esclusivamente al pagamento delle spettanze maturate in favore dei dipendenti regolarmente in servizio, con esclusione delle somme oggetto di recenti provvedimenti per l'adeguamento della retribuzione del direttore generale della SIRAP s.p.a., nella misura e comunque non oltre la somma di lire 450.000.000;
Ritenuto di dovere provvedere di conseguenza nei limiti e nell'ambito delle destinazione sopra indicate;
Decreta:
L'E.S.P.I. - Ente siciliano per la promozione industriale è autorizzato all'utilizzazione del fondo a gestione separata, istituito con l'art. 18 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, incrementato dall'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1991, n. 23 e dalla legge regionale n. 4 del 16 marzo 1992, per procedere all'erogazione del contributo in base al II comma del citato art. 4, richiesto dalla SIRAP s.p.a., nella misura e comunque non oltre la somma di L. 450.000.000, a titolo di acconto destinato esclusivamente al pagamento delle spettanze maturate in favore dei dipendenti regolarmente in servizio, con esclusione delle somme oggetto di recenti provvedimenti per l'adeguamento della retribuzione del direttore generale della SIRAP stessa, espletati i necessari riscontri e le previste procedure approvative del bilancio della società collegata predetta.