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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 7 agosto 1996

G.U.R.S. 16 novembre 1996, n. 56

Direttive di attuazione per l'accesso al fondo per l'assestamento finanziario delle imprese industriali costituite sotto forma di società di capitali.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, che sostituisce l'art. 33 della legge regionale 1 settembre 1993 e che al comma 3° prevede l'emanazione di direttive di attuazione per l'accesso al fondo per l'assestamento finanziario delle imprese industriali costituite sotto forma di società di capitali;

Visto il precedente decreto n. 828 del 22 maggio 1996, con il quale sono state emanate direttive per l'attuazione del citato art. 4 della legge regionale;

Considerato che si è reso opportuno apportare alcune correzioni al testo delle richiamate direttive ai punti 8.4 e 4.2 allo scopo di eliminarne ogni dubbio interpretativo;

Ritenuto di dovere, pertanto, revocare il precedente decreto n. 828 del 22 maggio 1996;

Vista la deliberazione n. 1/96, adottata dalla Sezione della Corte dei conti nell'adunanza del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1

E' revocato il decreto n. 828 del 22 maggio 1996.

Art. 2

Sono emanate le direttive per l'attuazione dell'art. 4 della legge regionale 27 settembre 1995 nel testo allegato al presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, lett. c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 7 agosto 1996.

CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 4 ottobre 1996.

Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 13.

Allegati

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993, N. 25 NEL TESTO MODIFICATO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 66 DEL 27 SETTEMBRE 1995

1 - Soggetti beneficiari

1.1 - Le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 25/93 nel testo modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 66 del 27 settembre 1995 possono essere richieste dalle imprese industriali incluse quelle di impiantistica costituite sotto forma di società di capitali operanti in Sicilia aventi paramenti dimensionali superiori a quelli definiti dalla Unione europea per le piccole e medie imprese.

1.2 - Per il calcolo dei requisiti di cui al punto precedente si fa riferimento all'ultimo bilancio approvato od a quello presentato a corredo della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente quello di presentazione della domanda.

Per la determinazione del numero di dipendenti si fa riferimento alla media dei dipendenti in forza nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell'istanza.

1.3 - L'appartenenza al settore industria sarà dimostrata al certificato di inquadramento INPS ed eventualmente da altra idonea documentazione attestante l'esistenza di una stabile organizzazione tecnicamente attrezzata per lo svolgimento di processi produttivi industriali.

2 - Limiti territoriali e temporali

2.1 - Le agevolazioni di cui all'art. 33 possono essere richieste soltanto per il consolidamento di debiti riguardanti gli insediamenti produttivi operanti in Sicilia.

Qualora la società operi anche al di fuori del territorio della Regione Siciliana, la inerenza dell'indebitamento da consolidare all'insediamento operante nella Regione dovrà essere dimostrata sulla base di una apposita contabilità separata.

Per queste ultime imprese la parte dell'indebitamento a breve complessivo riferibile all'insediamento produttivo operante in Sicilia non potrà superare il rapporto proporzionale esistente fra il fatturato globale e quello realizzato in Sicilia.

3 - Settori esclusi dai benefici

Sono escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 25/93 le imprese industriali dei settori elettrico e petrolchimico, nonché le raffinerie ed i cementifici.

4 - Requisiti per l'ammissibilità

4.1 - Le imprese richiedenti devono avere idonee prospettive di riequilibrio finanziario ed essere sostenute da un piano di ristrutturazione globale.

4.2 - La sussistenza deve condizioni di cui al punto 4.1 viene accertata dalle banche alle quali è presentata l'istanza di consolidamento.

5 - Debiti bancari a breve

5.1 - Per debiti bancari a breve convenzionalmente si intendono: scoperti di conto corrente, anticipazioni scadute su crediti, titoli e/o merci, anticipi su ricevute bancarie e sconti di pagherò diretti per la parte scaduta ed insoluta, rate di finanziamenti a medio e lungo termine scadute al 31 dicembre 1994 e non pagate alla data di presentazione della domanda.

6 - Mezzi propri

6.1 - Per mezzi propri si intendono tutte quelle fonti a disposizione del soggetto d'azienda per le quali non vi è l'obbligo di restituzione ad una determinata scadenza. In particolare si considerano in questa categoria: il capitale sociale, le riserve legali, statutarie facoltative e tutte le altre riserve di capitali e di utili (fondi di rivalutazione, fondo sovrapprezzo azioni, fondo di plusvalenze da reinvestire, utili non distribuiti al netto di perdite dell'esercizio o riportate a nuovo).

7 - Determinazione dell'ammontare del consolidamento e durata

7.1 - Sono consolidabili i debiti bancari a breve termine così come definiti al precedente punto 5 esistenti al 31 dicembre 1994.

7.2 - Qualora alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 10), l'indebitamento consolidabile risulti inferiore a quello esistente al 31 dicembre 1994, il beneficio ottenibile va commisurato a quest'ultimo minor ammontare.

7.3 - Il rimborso dell'indebitamento consolidato dovrà avvenire in un periodo massimo di dieci anni incluso uno di preammortamento.

7.4 - L'ammontare massimo dei debiti a breve ammissibili a consolidamento con le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 25/93 non potrà essere superiore a L. 30.000 milioni per ciascuna società.

8 - Tasso d'interesse misura del contributo

8.1 - Il tasso di interesse applicabile sulle operazioni di consolidamento, verrà liberamente determinato fra la banca e la società richiedente e potrà essere fisso od indicizzato.

8.2 - Il contributo regionale in conto interessi sarà pari al 40% del tasso di riferimento fissato per il settore industria dal Ministro per il tesoro quale risulterà alla data del perfezionamento dell'atto di consolidamento.

8.3 - La percentuale di contributo di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'industria in misura compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

8.4 - Per consentire l'accoglimento di un maggior numero di domande il contributo potrà essere ragguagliato al 70% dell'ammontare dei debiti ammessi al consolidamento avendo riguardo ai limiti di stanziamento del bilancio ed in relazione alle istanze presentate.

L'ulteriore contributo sul 30% residuo potrà essere erogato entro la fine dell'esercizio compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

8.5 - Qualora le disponibilità residue non consentano l'integrazione del saldo di contributo a tutte le domande accolte, l'Assessore per l'industria provvederà a ripartire le disponibilità residue con criteri proporzionali.

9 - Notifica dell'aiuto

9.1 - Le singole misure di aiuto concesse alle imprese verranno notificate alla commissione europea e la relativa concessione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della commissione.

10 - Istanza di consolidamento e documentazione allegata

10.1 - Le istanze di consolidamento potranno essere inoltrate dalle imprese in possesso dei requisiti di legge solo successivamente alla data di pubblicazione delle presenti direttive nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

10.2 - Le istanze di intervento, redatte in carta semplice secondo lo schema predisposto ed allegato alle presenti direttive, dovranno essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata contestualmente all'Assessorato regionale dell'industria ed alle banche interessate.

10.3 - Le istanze di intervento possono essere accolte fino al 31 dicembre 1999.

Le domande presentate negli ultimi anni successivi a quello di pubblicazione delle presenti direttive potranno essere accolte nei limiti degli stanziamenti disponibili.

10.4 - Le istanze inviate alle banche creditrici dovranno essere corredate da:

a) un prospetto illustrativo della posizione debitoria alla data del 31 dicembre 1994 ed alla data dell'istanza con specificazione delle banche crediti;

b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, illustrativa del piano di ristrutturazione globale e dimostrativa dell'esistenza di idonee prospettive di riequilibrio finanziario previste dalla legge;

d) copia dell'ultimo bilancio approvato contenente gli estremi di deposito presso la cancelleria commerciale del tribunale competente ed una situazione patrimoniale alla data dell'istanza.

10.5 - Qualora i debiti a breve verso il sistema bancario siano frazionati fra più banche l'impresa dovrà indicare quali esposizioni bancarie intende ripianare.

10.6 - Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la banca maggiormente creditrice potrà essere delegata all'istruttoria unitaria delle singole posizioni.

10.7 - L'impresa dovrà indicare nell'istanza il periodo temporale nel quale intende consolidare i propri debiti, dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme di legge e delle direttive relative all'intervento richiesto e di accettare il piano di rimborso predisposto dalle banche, ivi compreso il periodo di preammortamento di un anno.

11 - Istruttoria delle istanze da parte delle banche

11.1 - Acquisita l'istanza, la banca procederà entro 60 giorni alla relativa istruttoria richiedendo, se del caso, la ulteriore documentazione che riterrà opportuna.

11.2 - Ultimata l'istruttoria con esito positivo ciascuna banca, al fine di ottenere un parere sull'ammissibilità a contributo dell'istanza, trasmetterà all'Assessorato regionale dell'industria copia del provvedimento deliberativo unitamente alla documentazione di rito dimostrativa dell'esistenza dei requisiti di legge, specificando la misura prevista del contributo che dovrà essere posto a carico del fondo regionale.

11.3 - L'Assessorato regionale dell'industria, verificata l'esistenza dei requisiti di legge comunicherà il proprio parere sull'accoglimento dell'istanza anche in funzione delle disponibilità finanziarie di bilancio, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza anche a mezzo telefax.

11.4 - Ottenuto il parere di cui sopra la banca procederà al perfezionamento dell'atto di consolidamento con l'impresa richiedente e ne trasmetterà copia all'Assessorato regionale dell'industria al fine dell'emissione del decreto regionale di concessione.

All'atto di consolidamento dovrà essere allegato il piano di rimborso del debito consolidato con distinta indicazione, per ogni semestralità della quota di contributo a carico del fondo regionale, determinata con i criteri di cui al punto 8) delle presenti direttive.

11.5 - La durata del piano di rimborso non potrà essere superiore ad anni 10 incluso il periodo di preammortamento.

11.6 - In ossequio al principio della trasparenza ed attesa la tipologia dell'intervento, l'istruttoria delle istanze da parte delle banche dovrà tenere conto dell'ordine di presentazione delle medesime, sempreché complete della relativa documentazione.

11.7 - La banca potrà richiedere all'impresa il rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria tecnica della domanda.

Gli eventuali oneri fiscali attinenti le operazioni di consolidamento saranno interamente a carico dell'impresa.

11.8 - Entro il mese successivo a quello previsto per la ultimazione dell'istruttoria le banche trasmetteranno all'Assessorato dell'industria l'elenco delle domande di cui è stata completa l'istruttoria con esito negativo.

12 - Procedura per la concessione del contributo

12.1 - Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di consolidamento corredato con gli allegati di cui al punto 11.4, l'Assessore regionale per l'industria procederà all'emissione del decreto di concessione del contributo in conto interessi, che successivamente al visto di controllo da parte degli organi competenti, verrà notificato all'impresa ed alle banche interessate.

12.2 - Il contributo verrà erogato con i criteri di cui al punto 8.4 salvo conguaglio erogabile entro il 31 dicembre di ogni anno.

12.3 - Nel rispetto del principio della trasparenza ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R.S. 26 agosto 1995, che regola l'attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'industria, le istanze saranno trattate secondo l'ordine cronologico di trasmissione da parte delle banche.

12.4 - Al fine di consentire il riparto degli eventuali saldi di bilancio disponibili, le pratiche la cui comunicazione di accoglimento perverrà all'Assessorato dell'industria successivamente al 30 novembre verranno considerate presentate nell'anno successivo, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili.

12.5 - Nel caso che le banche interessate siano più di una, la procedura concessiva avrà inizio dopo l'acquisizione completa della documentazione relativa a ciascuna istanza.

13 - Erogazione del contributo

13.1 - L'erogazione dei contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre avverrà tramite le banche interessate direttamente in favore dell'impresa beneficiaria.

13.2 - Durante il periodo di ammortamento alle banche è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria dell'eventuale verificarsi dei seguenti eventi ostativi al mantenimento delle agevolazioni concesse di cui siano venute a conoscenza:

- cessazione dell'attività della ditta beneficiaria per qualsiasi causa;

- risoluzione dell'atto di consolidamento;

- impedimenti derivanti dalla normativa in materia di antimafia;

- inizio di procedure concorsuali.

13.3 - Nel caso di sospensione da parte dell'impresa del pagamento delle rate semestrali le banche ne daranno tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria, il quale sospenderà l'erogazione del contributo.

13.4 - In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive l'Amministrazione provvederà alla revoca dei benefici concessi ed al recupero anche coattivo del contributo erogato relativo alle rate non pagate.

13.5 - Gli eventuali contributi in conto interessi indebitamente percepiti a causa di false dichiarazioni o di violazioni di legge da parte della ditta beneficiaria dovranno essere restituiti dalle stesse imprese all'Amministrazione regionale maggiorati degli interessi calcolati al tasso di riferimento fissato al momento della stipula dell'atto di consolidamento.

14 - Anticipata estinzione delle operazioni di consolidamento

14.1 - In caso di volontaria estinzione anticipata dell'operazione di consolidamento o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento o di concordato preventivo di una impresa ammessa al beneficio contributivo della Regione, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione di cessazione, di dichiarazione del fallimento od omologazione del concordato.

14.2 - In caso di estinzione volontari a parziale dell'operazione il contributo sarà erogato proporzionalmente alla parte residua.

14.3 - L'anticipata estinzione dell'operazione di consolidamento potrà essere disposta, anche dall'Assessorato regionale dell'industria, ove da parte dell'impresa non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui alla legge n. 300/70.

15 - Istituti di mediocredito

15.1 - Alle operazioni di consolidamento possono concorrere anche gli istituti di mediocredito regionali e nazionali secondo le modalità proprie degli istituti stessi.

15.2 - In tal caso i benefici previsti dall'art. 33 della legge n. 25/93 con le modalità di cui alle presenti direttive saranno erogati tramite gli istituti di mediocredito.

16 - Prestazioni di garanzie

16.1 - Le operazioni di consolidamento possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria vigente al momento della stipula del contratto di cui all'art. 32 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 nel testo modificato dall'art. 3 della legge n. 66/95 secondo le modalità proprie delle disposizioni istitutive di detta garanzia e solo quando le banche abbiano verificato l'inadeguatezza di quelle offerte dall'impresa.

17 - Incompatibilità

17.1 - Le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 25/93 nel testo modificato all'art. 4 della legge n. 66/95 non sono cumulabili con altri analoghi aiuti fissati dalle norme statali e/o regionali in materia creditizia.

18 - Disposizioni finali

18.1 - Le operazioni di consolidamento potranno essere effettuate dalle banche ivi compreso i mediocrediti che avranno sottoscritto per accettazione le presenti direttive, in ottemperanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia - filiale di Palermo, con nota del 12 ottobre 1994 e con riferimento all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 3857/93.

Le presenti direttive verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

FAC-SIMILE PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Raccomandata
                              (1) Spett. le .................................
                                  ...........................................
                                  ...........................................
                                  ...........................................
                                  Spett. le Assessorato regionale industria
                                  viale Regione Siciliana n. 4580
                                                                90144 PALERMO
La sottoscritta impresa .....................................................
con sede legale in ...........................................(c.a.p. ......)
(prov. .....) via ........................................ tel. n. ..........
avendo preso conoscenza del decreto dell'Assessore regionale per l'industria
n. .........
                                     CHIEDE
la concessione  delle  agevolazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 per il consolidamento dei debiti bancari a breve di
seguito indicati per la durata di ................. anni (2)
A tal fine dichiara:
1) di  essere  impresa  industriale  costituita  sotto  forma  di  società di
capitali e di operare nel territorio siciliano e precisamente:
a) di essere inquadrata presso l'INPS nella categoria ......................;
b) di essere inclusa nella classificazione ISTAT 1991 al n. ................:
c) di svolgere la seguente attività .........................................
............................................................................;
d) che  la  media di dipendenti in forza nei dodici mesi precedenti dalla data
della presente istanza è di n. ......... dipendenti;
e) che   possiede/non   possiede  insediamenti  produttivi  al  di  fuori del
territorio siciliano;
f) che  il  fatturato  globale  conseguito nei dodici mesi antecedenti la data
della presente istanza è di L. ............. di cui L. .............
per le attività svolte nel territorio siciliano;
2) che i mezzi propri sono costituiti da:
a) capitale sociale                                   L. ....................
b) riserve legali                                     L. ....................
c) riserve statutarie                                 L. ....................
d) altre riserve                                      L. ....................
e) utili non distribuiti                              L. ....................
f) altre                                              L. ....................
                                    Totale            L. ....................
3) che i debiti bancari a breve, alla data del 31 dicembre 1994, erano
costituiti da:
- scoperti di conto corrente                          L. ....................
- anticipazioni sui crediti                           L. ....................
- anticipazioni sui titoli                            L. ....................
- anticipazioni su merci                              L. ....................
- anticipi su ricevute bancarie                       L. ....................
- sconti di pagherò diretti scaduti ed insoluti       L. ....................
- rate di finanziamento a medio/lungo termine scadute L. ....................
                                    Totale            L. ....................
4) che  i  debiti  bancari  a breve, alla data di presentazione della presente
istanza, erano costituiti da:
- scoperti di conto corrente                          L. ....................
- anticipazioni sui crediti                           L. ....................
- anticipazioni sui titoli                            L. ....................
- anticipazioni su merci                              L. ....................
- anticipi su ricevute bancarie per la parte scaduta
  ed insoluta                                         L. ....................
- sconti di pagherà diretti scaduti per la parte
  scaduta ed insoluta                                 L. ....................
- rate di finanziamento a medio/lungo termine         L. ....................
                                    Totale            L. ....................
5) che alla data del 31 dicembre 1994 la situazione debitoria nei confronti
delle banche era la seguente:
a) banca creditrice .........................................................
   importo L ........................;
b) banca creditrice .........................................................
   importo L ........................;
:
:
n) banca creditrice .........................................................
   importo L ........................;
   Totale  L. .......................;
6) che  alla  data  odierna la predetta situazione debitoria risulta essere la
seguente:
a) banca creditrice .........................................................
   importo L ........................;
b) banca creditrice .........................................................
   importo L ........................;
:
:
n) banca creditrice .........................................................
   importo L ........................;
   Totale  L. .......................;
7) che  i  debiti  che  intende  consolidare  nei  confronti delle banche, nei
limiti di quanto previsto al punto 7.4 delle direttive di attuazione
dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1995, n. 66 sono i seguenti:
a) banca creditrice .........................................................
   importo L ........................;
b) banca creditrice .........................................................
   importo L ........................;
:
:
n) banca creditrice .........................................................
   importo L ........................;
   Totale  L. .......................;
8) che   non  ha  avanzato  per  gli  stessi  debiti  altre  richieste per la
concessione di analoghi benefici a valere su normative statali o regionali;
9) la  sottoscritta  impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
di legge  e  delle  direttive relative all'intervento richiesto e di accettare
il piano  di  rimborso  predisposto  dalle  banche, ivi compreso il periodo di
preammortamento di un anno.
Per quanto sopra allega:
a) relazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  e  dal presidente del
collegio sindacale,  illustrativa  del piano di risanamento finanziario che si
intende conseguire  attraverso  il  consolidamento  e  del  possesso di idonee
prospettive di riequilibro finanziario;
b) copia  dell'ultimo  bilancio  approvato  contenente gli estremi di deposito
presso la  cancelleria  commerciale del tribunale competente ed una situazione
patrimoniale a data recente;
c) copia  informale  integrale  della  dichiarazione  annuale  I.V.A.  e della
dichiarazione dei redditi;
d) certificato di inquadramento INPS;
e) certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A..
                                                 Firma e timbro
                                            ..........................
Note:
(1) Indirizzo banca.
(2) Massimo 10 anni.