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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 16 novembre 1995

G.U.R.S. 29 giugno 1996, n. 34

Direttive per l'attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, con particolare riguardo all'articolo 44, che prevede l'istituzione presso l'IRFIS di un fondo di rotazione a gestione separata per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 39 della legge regionale citata;

Visto l'articolo 8 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, che consente, in favore degli operatori del settore di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, una ulteriore rateizzazione delle rate dei finanziamenti ottenuti con un nuovo piano di ammortamento, prevedendo l'utilizzazione delle disponibilità del suindicato fondo di rotazione per la corresponsione alle banche interessate dell'importo dovuto dalle imprese, comprensivo sia del capitale che degli interessi relativi alle rate non pagate degli anni 1993, 1994 ed al primo semestre del 1995;

Visto il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, che prevede l'emanazione di direttive da parte dell'Assessore regionale per l'industria in ordine ai criteri ed alle modalità da applicarsi per l'attuazione della disposizione di cui sopra;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Sono emanate le direttive per l'attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19 nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, lettera c), legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 16 novembre 1995.

CANINO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 27 marzo 1996.

Reg. n. 1, Assessorato dell'industria, fg. n. 5.

Allegato

Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19

1. - Soggetti beneficiari

1.1 - Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 8 della legge regionale n. 19/95 le piccole e medie imprese industriali ed artigiane appartenenti al settore estrattivo e/o di lavorazione dei materiali lapidei di pregio in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di presentazione dell'istanza.

Materiali lapidei di pregio sono quelli riconosciuti tali ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e cioè: il marmo e le altre pietre ornamentali, la pietra pomice di Lipari, le argille dei bacini estrattivi di Caltagirone, S. Stefano di Camastra e Sciacca utilizzate per la fabbricazione di ceramiche artistiche, e le calcareniti di Trapani, il basalto dell'Etna e le argille siciliane. Per piccole e medie industrie si intendono, sulla base di parametri di classificazione C.E.E., quelle in possesso dei seguenti requisiti:

a) numero di dipendenti non superiore a 250 unità;

b) fatturato annuo non superiore a 20 milioni di E.C.U. (o un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di E.C.U.);

c) capitale non posseduto in misura maggiore del 25% da imprese di dimensioni maggiori.

1.2 - Per il calcolo dei requisiti di cui al punto precedente si fa riferimento al bilancio od alla situazione economico patrimoniale presentata a corredo della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente quello di presentazione della domanda.

Per la determinazione del numero dei dipendenti si fa riferimento alla media dei dipendenti in forza nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell'istanza.

2. - Oggetto dell'intervento

2.1 - Gli aiuti di cui all'art. 8 mirano ad agevolare le imprese sopraclassificate consentendo l'ulteriore rateizzazione delle rate di finanziamenti ottenuti, scadute e non pagate, con un nuovo piano di ammortamento.

Presupposto, pertanto, per l'ammissione al beneficio è l'esistenza di finanziamenti a medio e lungo termine contratti sulla base di leggi regionali o nazionali e l'esistenza di rate scadute e non pagate relative agli anni 1993, 1994 ed al 1° semestre 1995.

2.2 - L'intervento agevolativo consiste nel riammortamento delle semestralità scadute e non pagate degli anni 1993, 1994 e del primo semestre 1995 e nel rimborso alle banche interessate degli interessi, anche di mora, maturati sulle singole rate in una unica soluzione.

L'importo che verrà rateizzato sarà pari pertanto alla somma delle quote capitali delle rate non pagate, incrementata dell'ammontare degli interessi maturati sulle rate medesime.

2.3 - I mezzi finanziari necessari per effettuare alle banche il pagamento in una unica soluzione delle rate di interessi saranno prelevati dalla disponibilità del fondo di rotazione istituito presso l'I.R.F.I.S. ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 127 del 9 dicembre 1980.

I nuovi piani che verranno predisposti per il riammortamento delle rate scadute usufruiranno dello stesso tasso di interesse del finanziamento originario.

2.4 - Gli oneri conseguenti il riammortamento di rate scadute e non pagate di finanziamenti regionali a tasso agevolato saranno coperti utilizzando le disponibilità di cui all'art. 44 della legge regionale n. 127 del 9 dicembre 1980.

2.5 - I finanziamenti integrativi necessari per il ripianamento delle rate scadute, per le quali è stata consentita la ulteriore rateizzazione, verranno erogati con i criteri stabiliti per l'utilizzazione del fondo di cui all'art. 44 della legge regionale n. 127/80, direttamente in favore delle banche interessate.

2.6 - Ai sensi dell'art. 8 C.3 legge regionale 1 marzo 1995, n. 19 l'intensità degli aiuti non potrà superare quella determinata dall'Unione Europea per gli aiuti de minimis.

3. - Rimborso del debito rateizzato

3.1 - Il rimborso del debito consolidato dovrà avvenire entro il periodo residuo di ammortamento del debito originario.

Qualora il residuo periodo di ammortamento dovesse risultare inferiore a ventiquattro mesi, l'ammortamento delle semestralità rateizzate potrà superare la scadenza del finanziamento originario per un periodo non superiore a due anni, fatte salve le disponibilità del fondo di cui all'art. 44 della legge regionale n. 127/80.

4. - Istanza di consolidamento e documentazione allegata

4.1 - Le imprese che intendono usufruire del beneficio di cui all'art. 8 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, dovranno presentare apposita istanza alla Banca che ha effettuato il finanziamento originario ed in copia all'I.R.F.I.S. ed all'Assessorato regionale per l'industria.

4.2 - Le istanze dovranno essere corredate da:

a) un prospetto illustrativo dell'ammontare e delle caratteristiche del mutuo in precedenza contratto, con specificazione delle rate scadute e non pagate, con distinta indicazione dell'importo degli interessi dovuti alla Banca che ha concesso il finanziamento;

b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante l'attività svolta.

5. - Istruttoria delle istanze

5.1 - Acquisita l'istanza, la Banca curerà la relativa istruttoria, richiedendo se del caso la ulteriore documentazione che riterrà necessaria. L'istruttoria dovrà essere completata entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

5.2 - Ultimata l'istruttoria la Banca trasmetterà all'I.R.F.I.S. la documentazione necessaria per i provvedimenti di sua competenza e all'Assessorato regionale per l'industria copia del proprio provvedimento deliberativo.

5.3 - L'Assessorato regionale per l'industria, verificata l'esistenza dei presupposti di legge - appartenenza al settore e possesso dell'autorizzazione - comunica all'I.R.F.I.S. ed alla Banca interessata la compatibilità della domanda con le finalità della legge entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza anche a mezzo telefax.

5.4 - Acquisita la superiore comunicazione, l'I.R.F.I.S. provvederà nei 30 giorni successivi all'approvazione del proprio atto deliberativo ed agli ulteriori provvedimenti necessari per l'attuazione del piano di riammortamento.

5.5 - L'I.R.F.I.S. trasmetterà all'Assessorato regionale per l'industria ed alla Banca interessata copia dei provvedimenti adottati.

5.6 - Nel rispetto del principio della trasparenza ed, attesa la tipologia dell'intervento, l'istruttoria delle istanze dovrà tenere conto dell'ordine di presentazione delle medesime, semprechè complete della relativa documentazione.