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PRESIDENZA

DECRETO 22 febbraio 1995

G.U.R.S. 10 giugno 1995, n. 31

Disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relative ai procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza della Regione - Direzione del personale e dei servizi generali.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante: Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'azione amministrativa;

Vista la circolare prot. n. 634 del 20 gennaio 1992 della Presidenza della Regione - Segreteria generale;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione dei termini massimi entro cui i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione del personale e SS.GG. della Presidenza della Regione devono essere conclusi, nonchè alla determinazione, per ciascun procedimento, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;

Considerato che non si rende necessario procedere alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/91 in quanto l'oggetto dei capitoli di bilancio amministrati dalla Direzione del personale non prevede l'attribuzione di vantaggi economici secondo la previsione dello stesso articolo o in quanto riferiti a soggetti specificatamente individuati;

Decreta:

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Ambito di efficacia del decreto

1 - Ai fini delle disposizioni del presente decreto "per legge" si intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

2 - Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza della Presidenza della Regione - Direzione del personale e SS.GG. - i cui termini non siano già stabiliti da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

3 - Il decreto si applica, altresì, tanto ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge.

4 - Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono elencati:

a) i procedimenti con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale i procedimenti stessi devono concludersi;

b) i procedimenti e i capitoli di bilancio non soggetti alla determinazione dei criteri ex art. 13 della legge regionale n. 10/1991 in quanto non attributivi di vantaggi economici secondo la previsione dello stesso articolo o in quanto riferiti a soggetti specificatamente individuati, in cui il termine relativo della legge è quello indicato nella tabella;

c) i procedimenti e capitoli di bilancio non soggetti alla determinazione dei criteri ex art. 13 in quanto relativi a spese obbligatorie.

Art. 2

Obbligo di provvedere

1 - Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.

2 - L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto.

3 - Tutti i provvedimenti finali, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, con la indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze della istruttoria, in conformità alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, della legge.

4 - Ogni provvedimento comunicato o notificato al soggetto interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5 - Non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sulla istanza di parte, nella ipotesi in cui difetti un interesse giuridicamente protetto.

TITOLO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 3

Individuazione del responsabile del procedimento

1 - Il responsabile del procedimento è il dirigente coordinatore preposto all'unità organizzativa competente o gruppo di lavoro, nell'ipotesi di gruppo semplice. Nel gruppo complesso il responsabile del procedimento è individuato in relazione ai compiti attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro con apposito verbale di carico.

2 - Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa competente sono comunicati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge ai soggetti indicati nell'art. 8 della stessa legge.

Art. 4

Compiti del responsabile del procedimento

1 - Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dagli artt. 5 e 6, comma 1, della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonchè quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

2 - Il responsabile dell'unità organizzativa affida ad altro personale addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 5

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1 - L'inizio del procedimento, contenente le indicazioni prescritte nel comma 2 dell'art. 9 della legge, è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti la cui partecipazione al provvedimento è prevista per legge o per regolamento ed ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge.

2 - Qualora ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la comunicazione immediata dell'avvio del procedimento, questa può essere fatta successivamente e, comunque, non oltre dieci giorni dall'avvio del procedimento stesso.

3 - Qualora la comunicazione personale non sia possibile, per l'elevato numero dei destinatari o perchè particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge, a mezzo inserzione della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte II, e/o nei giornali quotidiani e/o affissione di manifesti e/o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale. Della forma di pubblicità prescelta è data notizia mediante affissione all'albo della Presidenza della Regione.

4 - L'omissione, il ritardo, o l'incompletezza delle comunicazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge, dai soggetti interessati, con comunicazione scritta al dirigente preposto al gruppo di lavoro competente. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine di giorni dieci dalla ricezione, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.

Art. 6

Partecipazione al procedimento

1 - Salvo quanto disposto nel titolo V della legge, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 11, lettera a) della legge, sono rese note a mezzo affissione agli albi della Presidenza e degli organi periferici del medesimo o con altre forme di pubblicità determinate dall'Amministrazione.

2 - I soggetti interessati al procedimento amministrativo possono, ai sensi dell'art. 11, lettera b), della legge, presentare memorie scritte e documenti non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento.

3 - Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti devono essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento; quando siano previsti termini più ampi, l'Amministrazione può indicare un termine diverso per la presentazione di memorie e documenti, con la comunicazione di cui all'art. 9 della legge.

4 - L'atto di intervento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 deve contenere tutti gli elementi per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

Art. 7

Decorrenza del termine iniziale

per i procedimenti d'ufficio

1 - Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio della Presidenza della Regione.

2 - Nei casi in cui l'atto propulsivo o preparatorio deve essere adottato da un organo collegiale della Presidenza o da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto da parte dell'ufficio della Presidenza o di altre Amministrazioni competenti nella materia.

3 - Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dall'acquisizione dei dati relativi all'espletamento di tali interventi.

Art. 8

Decorrenza del termine iniziale

per i procedimenti ad iniziativa di parte

1 - Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dal momento in cui l'istanza presentata alla Presidenza perverrà all'ufficio che tratta la materia. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall'Amministrazione, indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni in materia e dall'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge.

2 - Se l'istanza viene presentata direttamente, è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge.

3 - Qualora, nella fase istruttoria, l'istanza sia ritenuta non regolare od incompleta, l'Amministrazione, in esecuzione dell'art. 6, lett. b) della legge, ne dà comunicazione all'interessato, indicando i motivi della irregolarità e della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 9

Termine finale del procedimento amministrativo

1 - Nella tabella allegata è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.

2 - Se il provvedimento è ricettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di spedizione della comunicazione del provvedimento al destinatario.

3 - Il termine del procedimento soggetto al controllo preventivo da parte degli organi preposti al relativo esercizio rimane sospeso per tutta la durata della fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato che non è considerata ai fini del computo di detto termine.

4 - Nel caso in cui, per particolari evenienze o esigenze istruttorie non sia possibile rispettare il termine fissato per la conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento rappresenterà all'interessato, motivandola, tale situazione ed indicherà il nuovo termine entro il quale sarà adottato il provvedimento finale. La durata complessiva del relativo procedimento non potrà, comunque, essere superiore al doppio di quella fissata nella tabella allegata.

5 - I termini dei procedimenti fissati nella tabella allegata sono comprensivi del termine di giorni dieci prescritto dall'art. 6, comma 2, della legge per l'adozione del provvedimento finale.

Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento a firma dell'Assessore, il termine di dieci giorni comincerà a decorrere dal momento in cui lo schema di provvedimento viene inviato alla firma dell'Assessore dal Direttore regionale.

6 - La Presidenza della Regione provvederà con successiva circolare a stabilire nell'ambito del termine fissato per la conclusione del procedimento la durata delle singole fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 10

Pareri obbligatori e facoltativi - Valutazioni tecniche

1 - Gli organi collegiali della Presidenza, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, devono esprimere i pareri o conferire le valutazioni - tecniche che per espressa disposizione normativa, gli siano richiesti nel corso del procedimento - entro il termine di novanta giorni prescritto, rispettivamente, dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 20, comma 1, della legge. Detto tempo non è computato nel termine del relativo procedimento fissato nelle tabelle allegate.

2 - Quando, scaduto il termine di novanta giorni di cui al precedente comma, la Presidenza manifesti di non poter prescindere dal parere o dalle valutazioni tecniche, il termine per la conclusione del procedimento indicato nelle tabelle allegate rimane sospeso per il tempo eccedente il termine di novanta giorni fino alla acquisizione da parte dell'Amministrazione del parere o delle valutazioni tecniche. Nei casi nei quali è prescritto in fase istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, il parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana, il termine per la conclusione del procedimento, in mancanza di una regolamentazione normativa che stabilisce il tempo entro cui la Commissione deve provvedere, si considera sospeso per il periodo che intercorre tra la data dell'inoltro degli atti alla Commissione ed il momento dell'acquisizione del parere da parte della Presidenza.

3 - Qualora la Presidenza della Regione, per straordinarie e motivate esigenze, ravvisi nel corso dell'istruttoria la necessità, ai fini del provvedimento finale, di un parere, ovvero dell'espletamento di un accertamento ad opera di un altro organo non collegiale o ufficio dell'amministrazione, il cui intervento non è previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, il termine fissato nelle tabelle allegate per il procedimento cui il parere o l'accertamento si riferisce rimane sospeso per il tempo di sessanta giorni prescritto dall'art. 19 della legge, entro cui il parere deve essere reso o l'accertamento deve essere presentato.

4 - Nei casi contemplati nei commi 1, 2 e 3, all'interessato sarà data contestualmente comunicazione dalla data dell'inoltro della richiesta dell'atto di competenza dell'organo, organismo, ente o Commissione legislativa.

TITOLO V

ACCESSO AL DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 11

Ambito di applicazione

1 - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2 - Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti del responsabile della formazione dell'atto conclusivo o dall'ufficio che lo detiene stabilmente.

3 - Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici elettronici e telematici.

Art. 12

Documento amministrativo

1 - Ai fini del presente regolamento è considerato documento amministrativo la rappresentazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, della legge, del contenuto di atti, perfetti ed efficaci, formati dalla Presidenza della Regione - Direzione del personale e dei SS.GG.

2 - Salvo quanto disposto dal successivo art. 17 in ordine ai documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esercita, altresì, riguardo ai documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e detenuti dalla Presidenza - Direzione del personale e dei SS.GG.

Art. 13

Tipologia di accesso

1 - Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio amministrativo competente a formare l'atto conclusivo del procedimento.

2 - Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse sulla base delle informazioni e documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento ovvero i documenti richiesti coinvolgano posizioni soggettive di terzi, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale indirizzata all'Amministrazione.

3 - Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, al di fuori dei casi indicati al comma 2.

4 - Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 l'interessato deve indicare con completezza gli estremi del documento oggetto della richiesta per consentirne l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità ovvero dei propri poteri rappresentativi.

Art. 14

Procedure di accesso

1 - Nell'ipotesi di accesso informale di cui al comma 1 dell'art. 13 la richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

2 - Nel procedimento di accesso formale la richiesta, formulata secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione, è inoltrata all'ufficio competente a formare l'atto, ovvero, se trattasi di atti infraprocedimentali, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

3 - Della richiesta, protocollata nell'apposito registro delle domande di accesso e immediatamente inoltrata all'ufficio competente, l'amministrazione è tenuta a rilasciare ricevuta.

4 - Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 28, comma 5, della legge, decorrenti dalla registrazione della richiesta.

5 - Responsabile del procedimento di accesso è il funzionario preposto alla struttura organizzativa competente secondo quanto stabilito dal comma 2.

6 - La competenza ad adottare e sottoscrivere gli atti relativi al procedimento di accesso è attribuita ai soggetti di cui al comma 5.

7 - ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio competente, entro dieci giorni è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con ogni mezzo idoneo ad accertare la ricezione ed il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla registrazione della richiesta perfezionata.

Art. 15

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1 - L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione della sede dell'ufficio presso cui rivolgersi, dell'orario, del periodo, da stabilirsi, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2 - Nello stesso atto sono, altresì, indicate le modalità di esame dei documenti da effettuarsi, comunque, alla presenza di personale addetto.

3 - L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente presso l'ufficio indicato nella comunicazione di cui al comma 1, ovvero da persona incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona, di cui vanno registrate le generalità in calce alla richiesta.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

4 - Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

5 - La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 28 della legge, nella misura stabilita nell'art. 18.

Art. 16

Non accoglimento della richiesta

1 - Il rifiuto e la limitazione dell'accesso richiesto in via formale sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 17 del presente decreto in relazione alla esigenza di salvaguardare gli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento alla normativa vigente ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2 - Il diritto all'accesso è sempre escluso laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse personale, diretto e attuale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

3 - Il differimento dell'accesso è disposto con atto motivato al fine di salvaguardare le esigenze di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 27 della legge, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 17

Casi di esclusione

1 - Il diritto di accesso è escluso per i documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. L'esclusione deve essere disposta unicamente in connessione con l'effettiva sussistenza degli interessi richiamati.

2 - Nell'ambito dei criteri fissati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso:

a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'amministrazione, nonchè di soggetti estranei alla amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali; per un'adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente, l'elenco delle ditte invitate e le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria e la motivazione dell'aggiudicazione. Al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle operazioni di gara, l'accesso ai relativi documenti è differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità per legge degli atti infraprocedimentali;

c) documenti relativi a procedure concorsuali, ad eccezione degli atti, o della parte di essi, che riguardino l'istante, dei giudizi sintetici attribuiti ai candidati, ovvero degli atti dei quali sia prevista per legge la pubblicità; l'accesso è in ogni caso differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti;

d) documenti e libri contabili; resta salva la comunicazione al creditore, su richiesta dello stesso, dello stato della procedura di liquidazione del debito;

e) documenti in possesso dell'Amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attività professionale per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;

f) documenti relativi all'operato di organi e commissioni di studio e controllo dell'attività amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale;

g) documenti relativi a studi e ricerche, per la salvaguardia del diritto all'invenzione;

h) ogni altro documento comunque in possesso dell'amministrazione, riguardante la vita privata, la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

3 - I documenti formati o detenuti dall'amministrazione sono inoltre sottratti al diritto di accesso:

a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonchè all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonchè all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) in ogni altra ipotesi in cui l'ordinamento vigente limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

4 - Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di differire il diritto di accesso ai documenti secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente decreto.

Art. 18

Misure organizzative

1 - Ai fini dell'attuazione del diritto di accesso sono adottate le seguenti misure organizzative in conformità all'art. 30, comma 1, della legge ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352:

a) presso l'ufficio accettazione sono in distribuzione i moduli prestampati occorrenti per le richieste ai fini dell'esercizio del diritto di accesso;

b) è istituito il registro delle richieste di accesso e il relativo archivio, presso l'ufficio accettazione;

c) la tariffa unitaria da corrispondere per il rilascio di copia dei documenti richiesti nell'ambito del procedimento di accesso è stabilita in lire mille per riproduzione di documenti amministrativi inerenti alle procedure di aggiudicazione delle gare, e di lire duecento per riproduzione di documenti inerenti a tutti gli altri procedimenti amministrativi; per le planimetrie il costo di riproduzione è maggiorato del 50%, per le spese sostenute dall'amministrazione;

d) sono istituiti presso l'ufficio economato, il registro cronologico delle copie dei documenti rilasciate ai fini dell'attuazione del diritto di accesso ed il bollettario delle somme riscosse per il rilascio delle predette copie.

Art. 19

Pubblicità

1 - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 febbraio 1995.

FIRRARELLO

Allegato