
N.d.R. Il presente decreto per effetto dell'abrogazione dell'art. 2, della L.R. 15/93 da parte dell'art. 7, comma 1 della L.R. 46/95, è da ritenersi SUPERATO.
PRESIDENZA
DECRETO 10 agosto 1993
G.U.R.S. 12 marzo 1994, n. 14
Equiparazione del trattamento di missione tra personale statale e regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
N.d.R. Il presente decreto per effetto dell'abrogazione dell'art. 2, della L.R. 15/93 da parte dell'art. 7, comma 1 della L.R. 46/95, è da ritenersi SUPERATO.
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme relative alla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Visto il D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513;
Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417;
Vista la legge regionale n. 145/80;
Vista la legge regionale n. 41/85;
Vista la legge regionale n. 11/88;
Visto il D.P.R. n. 395/88;
Vista la legge regionale n. 37/90;
Visto il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44;
Visto l'art. 2 della legge regionale n. 15/93, che prevede l'applicazione, al personale dell'Amministrazione regionale, del trattamento economico e giuridico previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato;
Considerato che occorre procedere, ai sensi della citata disposizione di legge, all'equiparazione delle qualifiche regionali a quelle statali;
Dato atto che nel corrente anno al personale civile dello Stato viene corrisposto un trattamento differenziato tra le qualifiche dirigenziali e quelle inserite nelle qualifiche funzionali, così articolato:
- Dirigente generale ed equiparato:
diaria giornaliera L. 46.700, ridotta di 1/3 in caso di rimborso del costo del pernottamento (albergo I categoria), del 50% in caso di rimborso dei pasti e di 2/3 in caso di rimborso di vitto e alloggio. Importo massimo rimborsabile per un pasto L. 54.750, per due L. 109.500.
- Dirigente superiore. Primo dirigente, Direttore divisione r.e.:
diaria giornaliera L. 39.600, ridotta di 1/3 in caso di rimborso del costo del pernottamento (albergo I categoria), del 50% in caso di rimborso pasti e dei 2/3 in caso di rimborso di vitto e alloggio. Importo massimo rimborsabile per un pasto L. 54.750, per due pasti L. 109.500.
- Personale appartenente alle qualifiche funzionali IX, VIII, VII, VI, V:
diaria giornaliera L. 39.600. Diaria oraria in ventiquattresimi corrisposta solo per missioni inferiori alle 8 ore; per missioni dalle 8 alle 12 ore consentito il rimborso di un pasto oltre il 30% della diaria oraria; per missioni superiori alle 12 ore compete il rimborso del pernottamento (albergo II categoria) +uno o due pasti + diaria ridotta al 30%. Limite rimborsabile per i pasti L. 77.200 per due pasti e L. 38.700 per un pasto.
- Personale appartenente alle qualifiche funzionali IV, III, II, I:
diaria giornaliera L. 28.000. Per la restante parte, trattamento uguale alle altre qualifiche funzionali.
Ritenuto di dover procedere alla equiparazione di cui al citato 1° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 15/93, provvedendo a stabilire un collegamento tra le qualifiche dirigenziali statali, e quelle regionali, e tra le qualifiche statali inserite nelle qualifiche funzionali e quelle regionali inserite nelle fasce funzionali di cui all'art. 5 della legge regionale n. 41/85;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto per effetto dell'abrogazione dell'art. 2, della L.R. 15/93 da parte dell'art. 7, comma 1 della L.R. 46/95, è da ritenersi SUPERATO.
Articolo Unico
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1°, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono stabilite le seguenti equiparazioni tra le qualifiche statali e quelle regionali:
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 10 agosto 1993.
GRAZIANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, addì 8 settembre 1993.
Reg. n. 8, Presidenza Regione, fg. n. 211.