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PRESIDENZA

DECRETO 3 maggio 1995

G.U.R.S. 16 maggio 1995, n. 31

Programma assistenziale per l'anno 1995 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonchè dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Viste le leggi regionali n. 2 del 23 febbraio 1962, n. 73 del 3 maggio 1979 e n. 11 del 15 giugno 1988;

Visto il decreto del Presidente della Regione del 27 dicembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1993, reg. n. 2, Atti del Governo, fg. n. 29, con il quale l'Assessore regionale alla Presidenza è stato, fra l'altro, delegato alla trattazione degli affari concernenti le materie ricomprese nella competenza della Direzione dei servizi di quiescenza, previdenza e assistenza del personale;

Vista la delibera n. 78 contenuta nel verbale n. 183 del 27 gennaio 1995, con la quale il Comitato, previsto dal I comma dell'art. 15 della citata legge regionale n. 73/79, adotta il testo del programma assistenziale per l'anno 1995 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonchè dei titolari anche pro - quota, di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori;

Ritenuto che il programma proposto è conforme al dettato dell'art. 15, comma 4°, della citata legge regionale n. 73/79, modificato con l'art. 22 della legge regionale n. 11/88;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 15, 5° comma, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive modifiche, è approvato nel testo allegato al presente decreto e di cui fa parte integrante, il programma assistenziale per l'anno 1995 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonchè dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.

Art. 2

Alla spesa di cui all'allegato programma assistenziale, prevista in lire tremiliardiseicentomilioni, si farà fronte con l'impiego a carico dello stanziamento previsto dal capitolo 10726 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 3 maggio 1995.

FIRRARELLO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 20 maggio 1995. Reg. n. 1, Personale regionale, fg. n. 26.

Allegato

COMITATO ISTITUITO DALL'ART. 15

DELLA L.R. 3 MAGGIO 1979, N. 73 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Programma assistenziale per l'anno 1995 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonchè dei titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori.

Il presente programma, elaborato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive modifiche, si articola in una parte I, contenente norme di carattere generale, ed in una parte II, che determina i singoli interventi.

PARTE I

Norme di carattere generale

1. Gli interventi previsti dal presente programma assistenziale, relativo all'anno 1995, salvo diversa, specifica indicazione, concernono:

a) i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale e i relativi familiari a carico;

b) i titolari di pensione diretta a carico del bilancio della Regione ed i relativi familiari a carico;

c) i titolari, anche pro-quota, di pensione indiretta o di riversibilità o di assegni vitalizi obbligatori a carico del bilancio della Regione.

2. Per "familiari a carico" devono intendersi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, della lettera E della tabella O allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e della legge 31 luglio 1975, n. 364 e successive modifiche ed integrazioni:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

- i figli minorenni ed equiparati.

- i figli maggiorenni che, per infermità o difetto fisico e/o mentale, non possono dedicarsi, permanentemente, a proficuo lavoro;

- i figli maggiorenni che frequentino una scuola media o professionale, o siano occupati come apprendisti, fino al 21° anno di età.

- i figli maggiorenni che frequentino l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, alla quale si acceda con il diploma di scuola media di secondo grado, per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età;

- i genitori.

Restano salvi i requisiti e le altre condizioni previste dalla legislazione vigente per determinare lo status di vivenza a carico.

Le Amministrazioni, ai fini dell'emissione della relativa certificazione, accertano la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste in conformità alla normativa vigente, anche in assenza dell'erogazione delle ex quote di aggiunta di famiglia o di altri istituti retributivi analoghi.

3. I benefici sono concessi ad istanza degli interessati, corredata dalla documentazione richiesta sia dalle presenti norme di carattere generale che dalle disposizioni relative ai singoli interventi. Nell'istanza gli interessati devono indicare che intendono fruire dei benefici previsti dal programma per il 1995.

Per i familiari a carico, anche se maggiorenni, l'istanza deve essere sempre proposta dal dipendente in servizio o in quiescenza.

Per ciascun beneficio deve essere presentata apposita istanza. Le istanze con cui vengono richiesti più benefici sono considerate solo per il primo dei benefici richiesti. Le istanze che non specificano gli interventi richiesti o che si riferiscono genericamente ai benefici previsti dal programma, saranno ritenute inammissibili.

Qualora la documentazione da produrre sia comune a più istanze, la documentazione può essere allegata ad una sola di esse, facendo specifico riferimento nelle altre.

L'istanza e la relativa documentazione devono essere prodotte in duplice esemplare, in carta libera, e devono essere in regola con la legislazione vigente anche sotto il profilo della validità temporale.

Salvo quanto espressamente previsto per specifici interventi, le istanze del personale in servizio dovranno contenere apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla permanenza in servizio del dipendente, nella quale dovrà essere specificata la decorrenza giuridica del rapporto d'impiego.

I certificati di servizio da esibirsi successivamente, ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 15/68, dovranno essere rilasciati dal capo dell'amministrazione, o dal Direttore regionale, o dal dirigente il gruppo affari del personale o, per i dipendenti assegnati ad uffici periferici o ad istituzioni autonome dell'Amministrazione regionale, dai funzionari preposti agli stessi uffici od istituzioni, con l'indicazione della qualità del certificante e con l'apposizione del timbro dell'Amministrazione. Non saranno ritenuti validi i certificati di servizio sottoscritti da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Le istanze concernenti i benefici per i familiari a carico dei dipendenti in servizio, dovranno contenere apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla vivenza a carico.

La certificazione di vivenza a carico, da esibirsi successivamente, ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 15/68, dovrà essere rilasciata dal competente gruppo del personale del ramo di Amministrazione al quale l'interessato è assegnato, in relazione ai dati previsti dal precedente paragrafo 2.

Per il personale in quiescenza, la situazione di vivenza a carico sarà accertata d'ufficio.

La documentazione da allegare all'istanza, concernente contributi o rimborsi per spese, dovrà riguardare tutte le spese sostenute, risultanti da fatture regolarmente quietanzate o da ricevute fiscali con l'indicazione del cognome e nome dell'interessato.

Ove i soggetti che abbiano ricevuto le somme siano esenti dall'obbligo di rilasciare fattura o ricevuta fiscale, dovranno essere prodotte dichiarazioni autografe ai sensi della normativa tributaria vigente, con l'indicazione della quota effettivamente pagata dai partecipanti aventi diritto.

L'ammontare del contributo accordabile sarà calcolato sulla base delle quote di partecipazione o su quella delle spese risultanti dalle fatture, ricevute fiscali o dalle quietanze.

La certificazione richiesta, concernente le situazioni previste dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche (in particolare certificazioni concernenti la data e i1 luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente), potrà essere sostituita da apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per la regolarizzazione della documentazione sono concessi non più di 45 giorni dalla data di richiesta dell'Amministrazione, a pena di decadenza.

E' esclusa, in ogni caso, la produzione tardiva della documentazione assolutamente mancante.

4. Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere prodotte, per il personale in servizio e in quiescenza, direttamente alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza. In ogni caso le domande possono essere presentate anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

In tal caso, ai fini della tempestività della domanda, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Salvo quanto espressamente previsto per specifici interventi, le istanze dovranno essere presentate, a pena di decadenza, corredate dalla necessaria documentazione, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento o, per le attività o manifestazioni, che si concludono nell'anno successivo, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'attività o manifestazione.

Per le richieste non connesse a particolari eventi o, comunque, connesse ad eventi, attività o manifestazioni rispettivamente già verificatisi o conclusisi alla data di pubblicazione del programma nella Gazzetta Ufficiale, le istanze devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione del programma assistenziale nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Le istanze prodotte prima della pubblicazione del presente programma non saranno ritenute valide e dovranno essere reiterate entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione ed integrate della documentazione non più in regola con i limiti di validità temporale o, comunque, prevista ex-novo dal programma, mentre sarà ritenuta valida la restante documentazione già prodotta.

5. I benefici previsti dal presente programma non possono cumularsi con analoghi benefici erogati da altre amministrazioni od enti. Altresì, non possono essere ammesse a contributo le spese per le quali si è già avuto un qualche tipo di sovvenzionamento o rimborso, anche parziale, da qualsiasi ente o amministrazione ivi compresa l'Amministrazione regionale.

A tal fine, ogni istanza dovrà contenere un'apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, con la quale l'istante attesta di non aver ricevuto contributo o rimborso per le spese in questione.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero delle somme erogate, ove risulti che siano state corrisposte somme costituenti duplicazioni di benefici o, comunque, relative a spese già ammesse a rimborso.

6. Gli importi da erogare in attuazione del presente programma saranno arrotondati alle cento lire per difetto o per eccesso, a seconda che le somme da corrispondere abbiano riguardo rispettivamente ad ammontanti non superiori o superiori a lire cinquanta.

7. Qualora l'importo complessivo delle richieste di ammissione ai benefici previsti dal presente programma superi il relativo stanziamento, il contributo sarà ridotto e ripartito nei limiti dello stanziamento, anche sulla base delle spese ritenute ammissibili, ad eccezione dei benefici di cui ai punti 1, 3, e 7, per i quali il contributo sarà erogato in relazione all'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste.

Nel caso in cui si proceda alla regolarizzazione della documentazione, si avrà riguardo alla data di arrivo della suddetta documentazione regolarizzata.

8. Le pratiche trasmesse con elenchi da associazioni o circoli e non in regola con le norme dettate dal presente programma assistenziale saranno restituite per il perfezionamento entro i termini previsti dalle norme di carattere generale.

9. Il Comitato vigilerà sull'attuazione del presente programma emanerà, ove necessario, direttive di massima per l'utilizzazione degli stanziamenti, al fine realizzare effettive condizioni di uguaglianza di trattamento.

In relazione ad eccezionali ed imprevedibili esigenze, il comitato potrà variare la ripartizione delle somme stanziate per i vari tipi di intervento in relazione all'entità delle richieste.

Per quant'altro non previsto dal presente programma, il Comitato adotterà specifiche determinazioni, valutate tutte le circostanze inerenti alle singole fattispecie.

PARTE II

1. Educazione, istruzione e ricovero degli orfani di dipendenti in particolari condizioni di bisogno.

Contributo per l'anno scolastico - accademico 1995/1996.

Sono concessi contributi annui in favore degli orfani minorenni, o maggiorenni, nelle ipotesi appresso descritte, dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, deceduti in servizio o in quiescenza, che versino in condizioni di bisogno, purchè il reddito lordo imponibile dell'anno 1994, proprio dell'orfano e del genitore superstite, non sia complessivamente superiore a L. 35.000.000.

Il limite di reddito imponibile è elevato di L. 3.000.000 annue per ogni orfano, oltre il primo, facente parte del nucleo familiare, sempre che l'interessato sia sprovvisto di reddito proprio, superiore a tale limite.

Può accedere al contributo anche l'orfano di entrambi i genitori purchè il reddito lordo imponibile dell'anno 1994 non sia superiore a L. 30.000.000.

Non hanno diritto al contributo gli studenti che, alla data di iscrizione ad un corso scolastico di scuola media superiore, abbiano compiuto 21 anni, o se universitari, abbiano compiuto, sempre alla data di iscrizione, il 26° anno o gli studenti che comunque si iscrivano ad altro corso per i1 conseguimento di titolo di studio di grado equivalente a quello già posseduto.

I superiori contributi per l'anno scolastico o accademico 1995/96, sono concessi:

a) per l'iscrizione e la frequenza di asili nido o scuole materne, pubblici o legalmente autorizzati;

b) per la iscrizione e la frequenza di scuole dell'obbligo, pubbliche o legalmente riconosciute;

c) per l'iscrizione e la frequenza di scuole medie di secondo grado, pubbliche o legalmente riconosciute;

d) per ricovero presso convitti, collegi o semi convitti;

e) per l'iscrizione e la frequenza di corsi di studi universitari.

I contributi di cui al presente paragrafo sono erogati su presentazione di istanza conforme al modello A allegato, corredata dalla relativa documentazione attestante l'iscrizione e la frequenza e i limiti di reddito da parte del genitore superstite, o, in caso di orfani di entrambi i genitori, da parte dell'orfano, se maggiorenne, o da parte dei tutore, se l'orfano è minorenne.

I contributi previsti dal presente paragrafo non sono cumulabili con altri contributi, presalari, assegni o borse di studio erogati da qualsiasi ente, ad eccezione delle borse di studio di bui al successivo paragrafo 2 del presente programma.

Misura del contributo:

a) il contributo per la frequenza di asili-nido o scuole materne, pubblici o legalmente autorizzati, è fissato nella misura di L. 500.000;

b) il contributo per la frequenza di scuole d'obbligo, pubbliche o legalmente riconosciute, è fissato nelle seguenti misure:

- L. 500.000 per la frequenza di scuole elementari;

- L. 600.000 per la frequenza di scuole medie di primo grado;

c) il contributo per la frequenza di scuole medie di secondo grado, pubbliche o legalmente riconosciute, è fissato nella misura di L. 700.000;

d) il contributo per il ricovero presso convitti, collegi o semiconvitti è fissato nella misura di L. 800.000;

e) il contributo per gli iscritti a corsi di studi universitari è fissato in L. 1.000.000 o in L. 1.200.000, a seconda che lo studente abbia o meno la propria residenza in comune diverso dal comune sede dell'Università, e potrà concernere esclusivamente la frequenza del corso di studi per il conseguimento del primo diploma di laurea.

Documentazione richiesta:

- copia del modello 101, 201, 740 relativo all'anno 1994;

- certificato di iscrizione scolastica o universitaria o di ricovero presso convitti o collegi;

- certificato di frequenza scolastica per i punti a, b, c.

Gli iscritti a corsi universitari, in aggiunta alla suddetta documentazione, dovranno presentare un certificato di residenza e, se iscritti ad anni successivi al primo, un certificato attestante il superamento entro la sessione estiva 1995 di almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente quello cui si riferisce la domanda e un certificato attestante il superamento di tutti gli esami degli anni di corso antecedenti.

2. Borse di studio ai figli a carico dei dipendenti in servizio o in quiescenza e di titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi, frequentanti scuole medie superiori o corsi universitari e di studi superiori o di perfezionamento.

Sono conferite, per l'anno scolastico ed accademico 1995/96, n. 720 borse di studio, da assegnare, mediante concorsi per titoli, ai figli a carico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, di titolari di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi, distinte nei seguenti gruppi:

1. - n. 190 borse di studio da L. 600.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno scolastico 1995/96, frequenteranno la quarta ginnasiale o classe corrispondente presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno 1994/95 la licenza media con giudizio complessivo non inferiore a distinto.

2. - n. 30 borse di studio da L. 700.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno scolastico 1995/96, frequenteranno la quinta ginnasiale o classe corrispondente, presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno 1994/95 la promozione alle suddette classi con una media non inferiore a 8/10, escludendo dal computo i voti di condotta, educazione fisica e religione. Il voto di educazione fisica tuttavia farà media per gli istituti magistrali ai sensi dell'articolo 4, legge 7 febbraio 1958, n. 89.

3. - n. 30 borse di studio da L. 850.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno scolastico 1995/96, frequenteranno il primo liceo classico o classe corrispondente presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1994/95, la promozione alle suddette classi con una media non inferiore a 8/10, escludendo dal computo i voti di condotta educazione fisica e religione. Il voto di educazione fisica farà tuttavia, media per gli istituti magistrali, ai sensi dell'art. 4 legge 7 febbraio 1958, n. 89.

4. - n. 90 borse di studio da L. 950.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno scolastico 1995/96, frequenteranno il secondo o il terzo liceo classico, o classi corrispondenti, o il corso integrativo necessario per l'iscrizione all'Università, presso scuole pubbliche o parificate, avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno 1994/95, la promozione alle suddette classi con una media non inferiore a 8/10, escludendo dal computo i voti di condotta, educazione fisica e religione. Il voto di educazione fisica farà, tuttavia, media per gli istituti magistrali, ai sensi dell'art. 4, legge 7 febbraio 1958, n. 89.

Coloro che frequenteranno nell'anno scolastico 1995/96 il corso integrativo necessario per l'iscrizione all'Università, per l'ammissione al concorso devono aver conseguito nell'anno scolastico 1994/95 il diploma di scuola media di secondo grado con almeno 52/60.

5. - n. 240 borse di studio da L. 1.200.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno accademico 1995/96 frequenteranno il primo anno di un corso di studi universitari o di studi superiori, avendo conseguito nell'anno scolastico 1994/95 un diploma di scuola media di secondo grado con almeno 52/60.

6. - n. 100 borse di studio da L. 1.400.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno accademico 1995/96, frequenteranno un anno di corso di studi universitari o di studi superiori, successivo al primo, avendo superato, entro il termine perentorio del 31 marzo 1996, tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'anno accademico 1994/95 con una media di almeno 27/30.

7. - n. 30 borse di studio da L. 1.800.000 ciascuna, per coloro che, in possesso del diploma di laurea conseguito negli anni accademici 1993/94 e 1994/95 con una votazione non inferiore a centocinque/centodiecidecimi, frequenteranno nell'anno accademico 1995/96 il primo anno di corsi di perfezionamento o di specializzazione presso Università o Istituti superiori in Italia o all'estero.

8. - n. 10 borse di studio da L. 2.000.000 ciascuna, per coloro che, nell'anno accademico 1995/96, frequenteranno un anno di corsi di perfezionamento o di specializzazione, superiore al primo presso Università o Istituti superiori in Italia o all'estero, avendo superato nell'anno accademico 1994/95, entro il termine perentorio del 31 marzo 1996, tutte le materie previste dal piano di studi con una media non inferiore a 27/30.

Gli studenti che, in aggiunta ai corsi scolastici o accademici, abbiano frequentato nello stesso anno istituti linguistici o conservatori musicali, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, possono ai fini della determinazione della media, a richiesta, cumulare le votazioni conseguite al termine di detti corsi con risultati scolastici od accademici riportati nello stesso anno 1994/95.

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse, premi, sussidi, assegni di studio di qualsiasi natura, erogati da qualunque ente o amministrazione ad eccezione dei contributi previsti al paragrafo 1 del presente titolo.

Il numero delle borse di studio di ciascun gruppo sarà aumentato in misura tale da consentire l'attribuzione delle stesse a tutti i candidati che, eventualmente, si classificheranno a pari merito con l'ultimo collocato utilmente in graduatoria.

Alla spesa delle borse soprannumerarie si farà fronte con l'importo delle borse di studio rimaste eventualmente non assegnate ad altri gruppi, o in subordine, con il fondo di riserva all'uopo previsto, in caso di ulteriori esigenze, con interventi previsti dal presente programma assistenziale, previa deliberazione del Comitato, ai sensi del paragrafo 9 delle norme di carattere generale.

Modalità

Le modalità di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio saranno indicate nel bando previsto dall'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 e successive modifiche, che verrà in seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

3. Assegni di natalità, nuzialità e lutto

Assegni di natalità e nuzialità.

Sono concessi assegni di natalità e nuzialità, non cumulabili con analogo assegno goduto dal coniuge, per lo stesso evento, a favore del personale in attività di servizio od in quiescenza, e dei titolari, anche pro - quota, di pensione indiretta o di riversibilità o di assegno vitalizio.

Misura degli assegni e modalità di concessione:

a) assegno di natalità L. 400.000

b) assegno di nuzialità L. 800.000

Salvo quanto già previsto dalle disposizioni generali è concesso ad istanza dell'interessato, conforme ai modelli B e C, corredata dalla seguente documentazione:

a) per gli assegni di natalità:

- estratto dell'atto di nascita del figlio;

b) per gli assegni di nuzialità:

- certificato di matrimonio.

Assegni di lutto.

Sono concessi assegni di lutto, in caso di decesso del titolare di pensione diretta o di un familiare a carico o in caso del decesso del titolare, anche pro - quota, di pensione indiretta o di riversibilità o di assegno vitalizio.

L'assegno di lutto, per il decesso del titolare di pensione o dell'assegno vitalizio, compete nell'ordine:

- al coniuge superstite, convivente e non separato legalmente;

- agli orfani a carico;

- ai genitori a carico;

- ai fratelli o sorelle inabili nullatenenti, che abbiano avuto riconosciuto il diritto alla pensione di riversibilità.

Nel caso di concorrenza tra più aventi diritto, l'assegno sarà ripartito in parti uguali tra gli stessi.

Misura del contributo:

- per il decesso del titolare di pensione diretta, indiretta o di riversibilità, o di assegno vitalizio - L. 5.000.000, aumentata di L. 500.000 per ogni familiare a carico oltre il secondo;

- per il decesso del titolare pro - quota di pensione indiretta o di riversibilità o per il decesso del coniuge o del figlio a carico del titolare di pensione diretta - L. 2.500.000;

- per il decesso del genitore a carico del titolare di pensione diretta - L. 2.000.000.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del presente programma, l'assegno è concesso ad istanza dell'interessato conforme ai modelli D/1 e D/2, corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte;

- stato di famiglia del deceduto;

- atto di notorietà o dichiarazione del coniuge superstite, resa ai sensi degli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di convivenza sino alla data del decesso e di inesistenza di separazione legale.

4. Attività culturali e ricreative, anche sotto forma di convenzioni e contributi per agevolare la partecipazione del personale ad attività espletate da altri enti o associazioni.

A. Contributi per attività sportive.

Sono concessi contributi per attività sportive, gestite, direttamente o a mezzo di convenzioni, da associazioni o circoli costituiti da personale regionale in servizio e/o in quiescenza.

Le squadre o i gruppi sportivi devono essere costituiti, per almeno 2/3, da dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza o da familiari a carico degli stessi, ovvero da titolari, anche di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi.

Il contributo è concesso, a conclusione di ogni attività sportiva svolta nella stagione 1995/96, per un importo pari al 30% dei costi ritenuti ammissibili al netto delle quote associative. Il contributo complessivamente non potrà superare L. 15.000.000 per ogni circolo o associazione.

Entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività sportiva programmata le associazioni ed i circoli sportivi, ai fini dell'erogazione del contributo, dovranno produrre apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto costitutivo (se già non in possesso della Direzione regionale per i servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza);

b) elenco alfabetico di tutti gli associati, sottoscritto dal legale rappresentante. I familiari viventi a carico devono essere elencati secondo l'ordine alfabetico del familiare in attività di servizio o in quiescenza, del quale dovrà essere indicato nome cognome e posizione giuridica nei confronti dell'Amministrazione;

c) relazione sull'attività svolta, sui costi complessivamente sostenuti per ciascuna disciplina sportiva, sui ricavi per quote associative o per altri titoli comunque determinati da versamenti dei partecipanti all'attività sportiva, distinti secondo che gli stessi siano o meno rimborsabili in presenza del contributo;

d) elenco degli atleti cartellinati (iscritti a campionati o tornei), distinti per squadra, con l'indicazione, per i soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo primo delle norme di carattere generale del programma, della dicitura: "fuori quota".

Tale elenco, sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà essere formulato secondo quanto previsto dalla precedente lettera b);

e) dichiarazione di ciascun avente titolo, dalla quale risulti la disciplina sportiva praticata dallo stesso o dal familiare, le quote associative pagate e le dotazioni di materiale sportivo;

f) fatture o ricevute fiscali di tutte le spese sostenute dall'associazione o circolo.

B. Contributi per la frequenza di corsi culturali di indirizzo artistico, linguistico, scientifico e tecnico.

Sono concessi contributi ai dipendenti regionali in servizio o in quiescenza e loro familiari a carico e ai titolari, anche pro - quota di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi per la frequenza di corsi culturali svolti nell'anno 1995-96, gestiti, direttamente o a mezzo di convenzione, da associazioni o circoli costituiti da dipendenti regionali in servizio o a riposo.

Non sono ammesse a contributo le spese sostenute per la frequenza di corsi scolastici, di formazione ed orientamento professionale, di addestramento pratico e, in generale, volti al conseguimento di titoli di abilitazione o di qualificazione professionale.

I corsi che si svolgono nell'ambito nazionale dovranno avere una durata minima di tre mesi.

Può essere ammessa a contributo la spesa sostenuta per la frequenza di un solo corso il cui costo sia superiore a L. 300.000.

Il contributo sarà erogato per un importo pari al 40% della spesa sostenuta e, comunque, per un importo massimo di lire 300.000.

Per la frequenza di corsi che si svolgono fuori dell'ambito nazionale il limite massimo del contributo viene elevato a lire 600.000. Non sono ammesse a contributo le spese di viaggio sostenute da coloro che frequentano un corso fuori sede.

Nel caso in cui per la frequenza di corsi fuori dell'ambito nazionale, vengano pagate somme in moneta estera, si avrà riguardo al tasso di cambio della valuta in conformità della legislazione vigente.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del programma, il contributo di cui al presente articolo viene erogato su presentazione di istanza del legale rappresentante dell'associazione o circolo, corredata dalla seguente documentazione:

- elenco degli interessati da cui risulti la spesa individuale sostenuta, la qualifica ed il ruolo regionale di appartenenza o la posizione di pensionato, nonchè, per i familiari a carico, il rapporto di parentela con l'avente diritto al contributo, a firma del legale rappresentante dell'associazione o circolo;

- fattura, ricevuta fiscale o quietanza, comprovante la spesa complessiva sostenuta;

- attestato di frequenza, dal quale risulti il tipo e la durata dell'attività effettivamente svolta da ciascun partecipante.

C. Contributi per la sottoscrizione, per il tramite di associazioni o circoli costituiti da dipendenti regionali e/o a riposo, di abbonamenti a rassegne teatrali e culturali, nonchè per l'acquisto, per il tramite delle associazioni o circoli suindicati, di tessere valide ad ottenere sconti per spettacoli.

Sono concessi contributi ai dipendenti regionali in servizio o in quiescenza e relativi familiari a carico, nonchè ai titolari, anche pro - quota, di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi, per la finalità suindicata.

Sono ammesse a contributo le spese per la sottoscrizione di un abbonamento per ciascun beneficiario. Il contributo viene concesso in misura del 30% della spesa sostenuta e, comunque, per un importo massimo di L. 250.000 per ogni richiedente.

Non sono ammesse a contributo le spese per la sottoscrizione di abbonamenti relativi a soggetti di età inferiore a 10 anni e le spese sostenute per abbonamenti il cui costo sia inferiore a L. 150.000.

I contributi sono concessi ad istanza del legale rappresentante dell'associazione o circolo, da produrre entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1996, corredata dalla seguente documentazione:

- elenco degli interessati da cui risulti la spesa individuale sostenuta, la qualifica ed il ruolo regionale di appartenenza o la posizione di pensionato, nonchè, per i familiari a carico, il rapporto di parentela con l'avente diritto al contributo, a firma del legale rappresentante dell'associazione o circolo;

- attestazione dell'organizzatore della rassegna, relativa alle somme effettivamente pagate.

D. Contributi per lo svolgimento di attività turistiche effettuate tramite associazioni o circoli costituiti da dipendenti regionali in servizio e/o a riposo.

Sono concessi contributi ai dipendenti in servizio o in quiescenza e relativi familiari a carico ed ai titolari, anche pro-quota, di pensioni indirette o di riversibilità o di assegni vitalizi, per lo svolgimento di attività turistiche nell'ambito del territorio regionale per un periodo non superiore a tre giorni, con esclusione, in ogni caso, di soggiorni per cure termali e per istruzione scolastica. I contributi sono concessi a gruppi formati da almeno trenta soggetti aventi titolo.

Possono essere ammesse a contributo le spese sostenute per non più di due viaggi effettuati dallo stesso soggetto in località diverse nel corso dell'anno.

Il contributo viene concesso in misura del 30% della spesa sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a lire 150.000 per viaggio.

Non sono ammesse a contributo le spese sostenute per attività turistiche il cui costo sia inferiore a L. 100.000.

Il contributo viene erogato su presentazione di istanza da parte del legale rappresentante dell'associazione o circolo organizzatore, espressamente delegato a richiedere e riscuotere il contributo, con allegata la seguente documentazione:

- elenco completo dei partecipanti, con l'indicazione per ciascuno di essi della posizione giuridica nei confronti dell'Amministrazione regionale o, se persona a carico, del rapporto con il familiare in attività di servizio o in quiescenza;

- programma analitico del viaggio, con l'indicazione della quota pro-capite di partecipazione;

- dichiarazione con la quale ciascun partecipante in attività di servizio o in quiescenza, indica l'ammontare della quota individuale pagata per sè e per i familiari a carico, e delega il soggetto di cui al precedente punto a richiedere e riscuotere il contributo;

- tagliandi-passeggero dei biglietti di viaggio. I biglietti devono contenere nome e cognome del viaggiatore, tranne che i viaggi o i vari trasferimenti non avvengano con mezzi noleggiati o con mezzi pubblici per l'uso dei quali non è previsto il rilascio di biglietti nominativi;

- elenco dei partecipanti, regolarmente sottoscritto, rilasciato da ciascun albergo ospitante (rooming list).

Inoltre:

- per i viaggi organizzati tramite compagnie o agenzie turistiche regolarmente autorizzate dovrà essere prodotta fattura rilasciata dalla compagnia turistica nella quale sia indicato, fra l'altro, il numero complessivo dei partecipanti e in caso di tariffe differenziate, il numero dei partecipanti per ciascuna tariffa, nonchè l'importo relativo alle spese di trasferimento non rilevabile dai biglietti di viaggio;

- per i viaggi non organizzati tramite compagnie o agenzie turistiche, in aggiunta alla documentazione specifica predetta, le fatture presentate a giustificazione della spesa debbono essere vistate per la congruità dei prezzi da organismi pubblici istituzionalmente operanti nel settore.

5. Contributi a cooperative di consumo fra dipendenti in servizio o in quiescenza, per spese di impianto e di gestione di spacci di vendita.

Sono concessi contributi alle cooperative di consumo, costituite esclusivamente da dipendenti regionali in servizio e/o in quiescenza, con un numero minimo di soci di 500 unità per le cooperative con sede a Palermo, 300 unità per le cooperative con sede a Catania e Messina, 200 per le cooperative con sede in altri capoluoghi di provincia, per spese di impianto o di gestione di spacci di vendita.

I predetti contributi sono così articolati:

a) contributi per spese di primo impianto e per spese di potenziamento e di ammodernamento dei locali degli impianti e delle attrezzature degli spacci di vendita, che siano direttamente funzionali per la più razionale conservazione, immagazzinamento e vendita delle merce.

Il contributo sarà erogato in misura del 50% delle spese al netto di I.V.A. e sino ad un importo massimo di L. 20.000.000.

b) contributi pari al 60% dell'importo delle spese di gestione, quali risultano dal bilancio consuntivo della cooperativa relativo all'anno 1994 al netto di I.V.A. e dell'eventuale utile distribuito. L'ammontare delle spese di gestione sulle quali sarà commisurato il contributo non potrà superare, comunque, il 20% del volume di affari denunciato ai fini I.V.A.

Per le cooperative di consumo che, oltre a gestire spacci di vendita, svolgono altre attività, il contributo sarà commisurato sull'intero ammontare delle spese direttamente imputabili alla gestione degli spacci di vendita, nonchè su di una percentuale massima del 50% delle spese comuni a tutte le attività esercitate, avendo riguardo al rapporto tra spesa complessiva e spese inerenti agli spacci di vendita.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del presente programma i contributi previsti dalla lettera a) saranno erogati su istanza, a firma del legale rappresentante della cooperativa, corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative;

- piano dei lavori o degli acquisti che devono essere effettuati per una più razionale conservazione, immagazzinamento o vendita della merce;

- preventivo di spesa fornito da almeno tre ditte, per ottenere l'anticipazione sino ad un massimo del 50% del contributo erogabile;

- consuntivo della spesa da presentare a conclusione dei lavori, corredato da ogni fattura giustificativa, per ottenere il saldo del contributo concesso.

Le fatture devono essere sottoposte al visto della camera di commercio per la congruità dei prezzi, ad eccezione di quelle rilasciate da ditte artigiane.

I contributi previsti dalla lettera b) saranno determinati dal comitato ed erogati su istanza, a firma del legale rappresentante della cooperativa, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal deposito presso i competenti uffici giudiziari del bilancio, corredata dalla seguente documentazione:

- copia del bilancio presentato all'ufficio giudiziario competente, con il relativo conto dei profitti e delle perdite, insieme con il verbale dell'assemblea dei soci e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

- elenco analitico per singole voci di ricavi, dei costi e degli altri elementi necessari per la determinazione del reddito della cooperativa;

- copia del mod. 770 (art. 7 D.P.R. n. 600/73) inviato al competente Ufficio II.DD.;

- fotocopia dei fogli di registro acquisti IVA (art. 25 del D.P.R. n. 633/72) in cui risultino annotate le fatture, le note o i documenti di spese sul cui ammontare si chiede il contributo;

- copia delle fatture relative alle spese di gestione;

Gli allegati sopra elencati devono essere certificati conformi all'originale dal legale rappresentante della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale.

Per le cooperative che svolgono più attività, altresì, va prodotta dichiarazione del legale rappresentante, relativa alla percentuale di incidenza delle spese comuni attività inerenti gli spacci di vendita e corredata da un prospetto contabile che evidenzi le spese direttamente imputabili alle attività connesse agli spacci di vendita.

La predetta dichiarazione dovrà essere controfirmata dal collegio dei sindaci.

Per le spese di gestione, relative all'anno 1995, possono essere concesse anticipazioni trimestrali del contributo, da commisurare al 50% di un quarto del contributo concesso per il 1994.

Le anticipazioni, altresì, non potranno superare il 50% del totale delle spese di gestione ammissibili, risultante dalla situazione contabile, al netto delle anticipazioni già concesse.

Le anticipazioni saranno recuperate qualora non sia stata disposta la concessione definitiva del contributo, anche per la mancata presentazione della relativa istanza e della documentazione necessaria.

Le anticipazioni saranno corrisposte dopo la concessione del saldo del contributo per le spese di gestione per l'anno 1994, e la presentazione di una istanza a firma del legale rappresentante della cooperativa, corredata dalla situazione contabile, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa e dai componenti del collegio dei sindaci.

Il saldo del contributo sarà erogato dopo la presentazione del bilancio consuntivo, debitamente approvato dagli organi competenti e la verifica da parte del comitato dei risultati conseguiti nella gestione sociale, con particolare riguardo ai benefici goduti dai soci della cooperativa.

6. Sussidi a circoli ricreativi per i dipendenti dell'amministrazione regionale in servizio o a riposo, per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative e per prestazioni di servizi sociali.

A. Sono concessi sussidi annui ad associazioni o circoli costituiti da almeno duecento soci dipendenti dell'Amministrazione regionale, in servizio o a riposo, per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative e per prestazioni di servizi sociali.

Il sussidio è costituito da una quota fissa per spese generali di funzionamento e una quota per il finanziamento di attività specifiche svolte entro il dicembre 1995.

I sussidi saranno erogati in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) quota fissa di L. 2.000.000 per ogni associazione o circolo, aumentata di L. 1.000 per ogni iscritto e, comunque, per un importo non superiore a L. 10.000.000, su presentazione di istanza del legale rappresentante debitamente autenticata, e corredata da un elenco degli iscritti al 31 dicembre 1994, sottoscritto dall'istante sotto la propria responsabilità civile e penale. L'elenco dev'essere controfirmato dal presidente del collegio dei revisori delle associazioni o circoli;

b) quota per il finanziamento di attività specifiche, in relazione alla presentazione di un preventivo di spesa per l'anno in corso, debitamente approvato dagli organi statutari e di una relazione illustrativa delle attività, dei programmi e delle iniziative da sostenere.

Il sussidio è determinato dal comitato a presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta, in misura del 50% delle spese regolarmente rendicontate.

B. Sono concessi, altresì, sussidi alle associazioni o circoli costituiti esclusivamente da dipendenti regionali in servizio e/o a riposo per l'organizzazione della festa della befana e per soggiorni in località climatiche marine e montane a favore dei figli del personale regionale di cui al paragrafo 1 delle norme di carattere generale, ancorchè non aderenti alle associazioni o circoli.

1) Befana: Il sussidio sarà erogato in due soluzioni.

Le associazioni o circoli, entro e non oltre il 30 settembre, faranno pervenire il numero dei destinatari del beneficio alla direzione servizi di quiescenza, che, entro i successivi dieci giorni, provvederà a quantificare il contributo pro-capite risultante dal rapporto fra lo stanziamento e il numero dei beneficiari.

L'anticipo sarà erogato entro il mese di novembre, nella misura del 50% della spesa determinata per ogni associazione.

Hanno diritto a partecipare alla festa della befana i figli del personale in servizio o in quiescenza, nonchè i titolari, anche pro-quota, di pensione indiretta o di riversibilità che alla data del 6 gennaio 1996 abbiano una età non inferiore a due anni e non superiore a nove anni compiuti.

Il saldo sarà concesso su istanza del legale rappresentante dell'associazione o circolo organizzante, corredata dalla seguente documentazione:

- elenco nominativo dei bambini beneficiari, con l'indicazione delle generalità complete e della situazione giuridica del genitore; detto elenco deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o circolo a conferma dei dati forniti;

- certificazione della spesa sostenuta;

- dichiarazione del genitore dipendente, anche a nome dell'altro coniuge, se questo è pure dipendente regionale, di non godere per ciascun figlio dello stesso beneficio da altre associazioni o circoli ricreativi regionali.

2) Soggiorni in località climatiche marine e montane:

Il sussidio sarà commisurato al costo complessivo sostenuto e per un importo comunque non superiore a L. 60.000 pro-capite per ogni giorno di effettiva presenza.

Il sussidio sarà erogato in due soluzioni.

L'anticipo sarà erogato entro il 15 giugno, nella misura del 50% della spesa determinata per ogni associazione o circolo.

Le associazioni o circoli, entro e non oltre il 30 aprile, faranno pervenire il numero dei partecipanti alla Direzione dei servizi di quiescenza, che entro i successivi dieci giorni provvederà a quantificare il contributo pro-capite, risultante dal rapporto fra lo stanziamento e il numero dei partecipanti.

I soggiorni non possono avere durata superiore a giorni 15 comprensivi di viaggio, e devono avere un numero di partecipanti non inferiore a 30 unità per ogni gruppo.

Hanno diritto a partecipare a tale attività i figli ed orfani dei dipendenti regionali in servizio o a riposo ed i titolari, anche pro-quota, di pensione indiretta o di riversibilità, di età compresa tra gli otto anni compiuti e i tredici da compiere.

Sono esclusi da tale beneficio:

- coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare extrapolmonare, in atto o recentemente pregressa, da malattie della pelle od oculari contagiose da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;

- coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione ai centri di vacanza, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

- coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenza sanitaria, non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

E' obbligatoria l'assistenza di vigilatrici di infanzia abilitate in numero adeguato e, comunque, non inferiore ad una vigilatrice per ogni 15 bambini.

Il saldo sarà erogato ad istanza, da presentare entro 60 giorni dalla conclusione del soggiorno climatico da parte del legale rappresentante dell'associazione o del circolo, corredata dalla seguente documentazione:

- un elenco dei partecipanti, sottoscritto dal predetto legale rappresentante;

- la richiesta di partecipazione a firma del genitore con l'indicazione dei dati anagrafici completi del figlio partecipante e della quota eventualmente pagata;

- certificato di servizio e stato di famiglia del genitore avente titolo;

- la documentazione completa delle spese sostenute;

- certificati rilasciati esclusivamente dagli organi sanitari locali competenti per territorio, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antidifterica e antitetanica, o alla vaccinazione di richiamo, qualora siano trascorsi cinque anni dalla vaccinazione di base;

b) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica, praticata per via orale;

c) alla vaccinazione antipoliomelitica praticata con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministero della sanità del 14 gennaio 1972;

- dichiarazione di idoneità fisica del partecipante a firma di un sanitario;

- prospetto delle presenze dei partecipanti.

7. Altri interventi assistenziali.

A. Assegni in favore di familiari portatori di handicaps.

Sono concessi assegni di L. 2.000.000 in favore dei figli di età non superiore ad anni 30, portatori di handicap, dei dipendenti regionali in servizio o in quiescenza, nonchè dei titolari, anche pro - quota, di pensione indiretta o di riversibilità o di assegni vitalizi, che frequentino nell'anno 1995/96 un corso di istruzione e/o riabilitazione e/o rieducazione, anche all'estero.

I benefici previsti dal presente paragrafo sono concessi ai portatori di handicap che abbiano un grado di invalidità non inferiore al 60%.

Per i minorenni, l'assegno viene erogato a coloro i quali non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o che abbiano difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie dell'età ed ai portatori di handicaps congeniti o acquisiti che impediscono il normale apprendimento.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del presente programma, l'assegno è concesso ad istanza dell'interessato, conforme al modello E allegato, corredata dai seguenti documenti:

- certificato scolastico di iscrizione o attestato di frequenza o di ricovero presso un istituto legalmente riconosciuto, specializzato nell'assistenza o recupero dei portatori di handicap;

- certificato rilasciato dall'autorità sanitaria competente.

B) Sussidi per adozione o affidamento di minori.

Sono concessi sussidi di L. 500.000 a favore del personale in attività di servizio o in quiescenza o di titolari, anche pro - quota, di pensioni indirette o di riversibilità o di assegno vitalizio, che nell'anno 1995 abbia adottato o cui sia stato affidato, ai sensi della legislazione vigente, un minore.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali, l'assegno è concesso ad istanza dell'interessato, conforme al modello F allegato al presente programma, corredata dalla seguente documentazione:

- estratto dell'atto di nascita o altro documento equivalente del minore;

- copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

C. Sussidi per spese funerarie.

Sono concessi sussidi a favore dei soggetti che abbiano sostenuto spese funerarie per dipendenti dell'Amministrazione regionale a riposo e di titolari, anche pro - quota, di pensione indiretta, di riversibilità o di assegni vitalizi, deceduti nell'anno 1995, in assenza di familiari aventi titolo all'assegno di lutto previsto dal presente programma assistenziale.

I sussidi di cui al presente articolo vengono erogati in misura del 50% delle spese sostenute e fino a un massimo di L. 2.500.000. L'erogazione del sussidio avverrà a seguito di estinzione di eventuali situazioni debitorie del de cuius nei confronti della Direzione regionale servizi di quiescenza.

I sussidi vengono erogati su presentazione di istanza da parte degli interessati, conforme al modello G allegato, corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte;

- fatture o ricevute fiscali comprovanti l'ammontare delle spese sostenute.

D. Contributo per la frequenza di asili - nido.

Sono concessi contributi annui, per la frequenza di asili nido pubblici o privati legalmente autorizzati, ai figli del personale in servizio o in quiescenza, nonchè dei titolari anche pro - quota di pensione indiretta o di riversibilità, che abbiano un'età non superiore ai tre anni compiuti.

Tale contributo, non cumulabile con analogo assegno goduto dal coniuge, viene concesso in misura del 30% della spesa sostenuta e per un importo massimo di L. 250.000.

Salvo quanto già previsto dalle disposizioni generali, il contributo viene erogato su presentazione di istanza conforme al modello M allegato, corredata dalla fattura o ricevuta fiscale comprovante l'ammontare della spesa sostenuta.

Ripartizione dello stanziamento del cap. 10726 per l'attuazione del programma assistenziale 1995.


1. Educazione, istruzione e ricovero orfani                 L.    20.000.000
2. Borse di studio                                          L.   810.000.000
3. Assegni di natalità, nuzialità e lutto
Natalità                   L. 350.000.000
Nuzialità                  L. 250.000.000
Lutto                      L. 700.000.000
                                                            L. 1.300.000.000
4. Attività ricreative e culturali
4/A                       L.  70.000.000
4/B                       L.  30.000.000
4/C                       L. 100.000.000
4/D                       L. 280.000.000
                                                            L.   480 000.000
5. Contributi a cooperative di consumo                      L.   200.000.000
6. Sussidi a circoli ricreativi
6-A                       L.  90.000.000
6-B/1                     L. 290.000.000
6-B/2L.                   L. 120.000.000
                                                            L.   500.000.000
7. Altri interventi assistenziali
Assegni per familiari
portatori di handicap         L. 140.000.000
Sussidi per adozione
o affidamento di minori       L.  20.000.000
Sussidi per spese funerarie   L.  60.000.000
Contributi per la frequenza
di asili nido                 L.  70.000.000
                                                            L.   290.000.000
 Totale L. 3.600.000.000

AVVERTENZA

Il termine di presentazione entro il quale le associazioni o circoli dovranno far pervenire alla Direzione di quiescenza il numero dei partecipanti alle attività di cui al punto 6/2 del presente programma assistenziale viene fissato in 15 giorni dalla pubblicazione del programma stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Entro i successivi 10 giorni la Direzione di quiescenza provvederà a quantificare il contributo pro - capite. L'anticipo del sussidio sarà erogato entro il 15 luglio 1995.