Loading
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli 
Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
22/11/2019
CONTRATTI PUBBLICI / Appalto pubblico

Abrogazione dell'art. 120 comma 2 bis ed applicazione alle ammissioni non impugnate nella sua vigenza

E' tempestivo il ricorso con cui si contesti l'ammissione di una impresa ad una gara di appalto se proposto dopo l'entrata in vigore del decreto "Sblocca cantieri" qualora sia già decorso in precedenza il termine d'impugnazione?

Con l'ordinanza cautelare in rassegna il TAR Lazio ha affrontato la spinosa questione dell'applicazione dell'art. 120, comma 2 bis, del c.p.a., a seguito dell'approvazione del decreto cd. "Sblocca cantieri" (art. 1 comma 23 D.L. 32/2019) - il quale, nell'abrogare il rito cd. "superaccelerato", ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'art. 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" - affermando che la mancata tempestiva contestazione del provvedimento di ammissione, nella vigenza del comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a., che ne imponeva l'immediata impugnazione, una volta scaduto il termine decadenziale per la proposizione della sua impugnativa, determina l'inoppugnabilità di tale provvedimento e la normativa processuale sopravvenuta come introdotta del decreto cd. "Sblocca cantieri", non può modificare tale dato sostanziale consolidato.
La rilevanza provvedimentale degli atti di ammissione discendeva dalla circostanza che, nella fattispecie, la graduatoria delle ditte ammesse era stata stilata nella vigenza dell'art. 120, comma 2 bis, quando, come affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 4/2018) "il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, ha fornito immediata protezione ad un interesse procedimentale (o, se si vuole, ha attribuito connotazioni sostanziali al medesimo) ed ha stabilito a presidio del medesimo termini stringenti di impugnazione dei provvedimenti" rilevando altresì che si registrava "l'emersione anticipata di un distinto interesse di natura strumentale (sia pure di nuovo conio, come definito in dottrina) che, comunque, rimane proprio e personale del concorrente, e quindi distinto dall'interesse generale alla correttezza e trasparenza delle procedure di gara".
Pertanto, consolidatisi tali provvedimenti in base alla disciplina vigente ratione temporis, il ricorso avverso le ammissioni delle controinteressate andava notificato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, ex art. 120 comma 2 bis c.p.a..
In effetti, sembra che l'interesse di cui sono portatrici le ditte ammesse abbia natura sostanziale, poiché collegato allo svolgimento di un'attività provvedimentale posta in essere sulla base della normativa in quel momento vigente e abrogata dal legislatore per effetto delle modifiche introdotte col D.L. 18 aprile 2019, n. 32 con effetto ex nunc, non avendo il legislatore espressamente previsto che la suddetta abrogazione dovesse operare con effetto retroattivo. Del resto, il legislatore si è limitato a prevedere che le nuove norme avrebbero trovato applicazione per i processi proposti successivamente alla data della entrata in vigore della legge di conversione, introducendo quindi una disciplina che, sul piano sostanziale, non andava ad incidere né sulle fattispecie provvedimentali già perfezionatesi e consolidatesi né sulle connesse posizione sostanziali. Dovrebbe quindi trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 11 delle preleggi, che ha sancito a livello normativo il principio del tempus regit actum, per il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, a meno che il legislatore non l'abbia espressamente previsto. Al riguardo la Corte Costituzionale ha chiarito che il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, costituisce un valore fondamentale di civiltà giuridica, che può essere derogato dal legislatore in modo espresso e tuttavia nel rispetto dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e legittimo affidamento aventi rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" in base alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (cfr. Corte cost., 29/5/2013, n. 103).
Va detto che il pronunciamento del TAR Lazio allo stato non risulta pacifico, registrandosi ordinanze di segno contrario, come TAR Sicilia Catania, Sezione Interna II, n. 529 del 11.9.2019.
Non resta che attendere il Consiglio di Stato.

Massimiliano Mangano
ALLEGATO 1 T.A.R. - T.A.R. Lazio - Roma - Ordinanza 08 Novembre 2019, n. 7258
> Appalto pubblico (in generale) - Contestazione del provvedimento di ammissione - Normativa processuale sopravvenuta - Decreto cd. "Sblocca cantieri" - Dato sostanziale consolidato - Abrogazione rito superaccelerato
> La mancata tempestiva contestazione del provvedimento di ammissione, stante la vigenza del comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a., che ne imponeva l'immediata impugnazione, una volta scaduto il termine decadenziale ex lege per la proposizione della sua impugnativa, determina l'inoppugnabilità di tale provvedimento e la normativa processuale sopravvenuta - come introdotta del decreto cd. "Sblocca cantieri" (art. 1 comma 23 DL 32/2019), la quale, nell'abrogare il rito cd. "superaccelerato", ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'art. 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" - non può modificare tale dato sostanziale consolidato.
N. 7258/2019 Reg. Prov. Cau.
N. 10777 Reg. Ric.
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10777 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di mandataria del RTI con K. S.p.a., D. S.Rl., E. S.p.A., X. S.p.A.;
nonché da
D. S.Rl., E. S.p.A., X. S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di mandanti del RTI indicato, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Altamura, Arturo Cancrini, Giancarlo Sorrentino, Francesco Vagnucci e Valeria Falconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Altamura in Roma, via Cicerone, 60;
contro
C. S.p.A. ed Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatarie ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A. S.p.A., G. S.p.A. e P. S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Dario Capotorto, Fabio Baglivo, Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40;
V. - S.p.A., Consorzio Stabile R., B. S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
P. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Carmine Pepe e Marco Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
T. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caccioppoli e Giuseppe Calamo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A- della Nota prot. n. 24282/2019 del 27/06/2019, con cui C. ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione del lotto 2 della "Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti, con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni ... ID 1881" in favore del RTI A., del RTI V., del RTI G. e del RTI L.; del provvedimento di aggiudicazione del lotto 2, della comunicazione di aggiudicazione divenuta efficace, i cui estremi ad oggi sono ignoti; nonché di ogni altro atto lesivo premesso, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorra, le Linee Guida n. 6 dell'ANAC e il Capitolato d'oneri in parte qua;
nonché per la declaratoria (ove occorra, anche sub specie di risarcimento in forma specifica) del diritto del RTI ricorrente a vedersi aggiudicata la gara per cui è causa, con ogni ulteriore statuizione in ordine all'inefficacia del correlato Accordo Quadro, oltre che (tenuto conto degli sviluppi processuali e sostanziali), con espressa dichiarazione di voler subentrare nell'Accordo Quadro, ove nelle more stipulato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l'annullamento
B-della Nota Prot. n. 24282/2019 del 27/06/2019, con cui C. ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione del lotto 2 della "Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti, con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni ... ID 1881" in favore del RTI A., del RTI V., del RTI G. e del RTI L.; del provvedimento di aggiudicazione, della comunicazione di aggiudicazione divenuta efficace; nonché dei verbali contenenti la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e la relativa attribuzione dei punteggi, e, in particolare, del verbale n. 81 del 19 ottobre 2018, del verbale n. 86 del 29.10.2018 e del verbale n. 103 del 07.12.2018; nonché di ogni altro atto lesivo premesso, connesso e consequenziale;
e per la declaratoria (ove occorra, anche sub specie di risarcimento in forma specifica) del diritto del RTI ricorrente a vedersi aggiudicata la gara per cui è causa, con ogni ulteriore statuizione in ordine all'inefficacia del correlato Accordo Quadro, oltre che (tenuto conto degli sviluppi processuali e sostanziali), con espressa dichiarazione di voler subentrare nell'Accordo Quadro, ove nelle more stipulato.
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da V. - s.p.a.:
C- di tutti gli atti e i provvedimenti - compresi i verbali delle sedute di gara e i provvedimenti di aggiudicazione - della Commissione giudicatrice e di C. spa di valutazione delle offerte e di approvazione della graduatoria di merito del Lotto 2 (CIG 7145095EE8) della "Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, sud-diviso in 7 lotti, con più operatori economici, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1881", nella parte in cui l'offerta del costituendo rti E. non è stata ritenuta meritevole di minor punteggio con riferimento ai criteri di valutazione del merito tecnico nn. 1a, 2a, 3a, 10, 11a e 12; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C. S.p.A. e dell'Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, di A. S.p.A. e di G. S.p.A. e di P. S.p.A. e di V. - S.p.A. e di Consorzio Stabile R. e di B. S.p.A. e di P. S.p.A. ed i T. spa;
Visto il ricorso incidentale proposto da V. - s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente principale;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso appare presentare profili di inammissibilità;
Considerato invero che la ricorrente non ha contestato tempestivamente il provvedimento di ammissione dell'aggiudicataria, adottato da C. in data 12 febbraio 2018 e conosciuto dall'esponente in pari data, stante la vigenza del comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a., che ne imponeva l'immediata impugnazione;
Ritenuto:
conseguentemente che detto provvedimento, una volta scaduto il termine decadenziale ex lege per la proposizione della sua impugnativa, è divenuto inoppugnabile, sicchè una normativa processuale sopravvenuta non può modificare un dato sostanziale consolidato;
quindi che non può accedersi alla tesi prospettata dalla ricorrente, siccome fondata sulla norma transitoria del decreto cd. "Sblocca cantieri" (art. 1 comma 23 DL 32/2019), la quale, nell'abrogare il rito cd. "superaccelerato", ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'art. 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
dunque che l'odierna impugnazione proposta avverso l'aggiudicazione deve essere considerata inammissibile, posta la mancata contestazione tempestiva dell'atto presupposto;
pertanto di rigettare la domanda cautelare e di compensare le spese della fase, in presenza dei presupposti di legge, in considerazione della novità e particolarità della questione;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE FF
Rita Tricarico
IL REFERENDARIO EST
Filippo Maria Tropiano
IL CONSIGLIERE
Marina Perrelli
 
Depositata in Segreteria l'8 novembre 2019


AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128 Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165