N. 845/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 2225 Reg. Ric.
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2225 del 2014, proposto da: C. S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con le società mandanti E. S.r.l. e S. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Callea e Francesco De Marini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Emilio Visconti Venosta, 7
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Pagano, Antonello Mandarano e Maria Teresa Maffey, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10,
nei confronti di
L. S.r.l., non costituita in giudizio; A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anti Corruzione, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione del RTI C. - E. - S. dalla gara di appalto n. 36/2014 del Comune di Milano, comunicato con nota prot. PG 209707/14 a mezzo telefax del 9.6.2014 e PEC del 10.06.2014;
del verbale di gara del 4.6.2014, nella parte in cui si dispone l'esclusione della ricorrente dalla procedura, la segnalazione all'AVCP e l'incameramento della cauzione provvisoria;
dei verbali 6, 7, 8 Maggio 2014, ivi richiamati, relativi alla gara di appalto n. 37/2014 del Comune di Milano e del provvedimento di aggiudicazione della stessa procedura n. 37/2014, comunicato con nota prot. PG 388288/2014 a mezzo fax del 17.6.2014, solo ed esclusivamente in quanto consequenziale e connesso a detti verbali;
del provvedimento di aggiudicazione della procedura n. 36/2014 alla Società L. S.r.l., comunicato con nota prot. PG 378897/2014 a mezzo PEC del 11.06.2014, solo ed esclusivamente in quanto consequenziale e connesso ai precedenti;
del Patto di Integrità tra il Comune di Milano e la ricorrente, da quest'ultima sottoscritto e allegato alla domanda di partecipazione, nella parte in cui prevede la possibilità per l'Amministrazione di applicare la sanzione dell'escussione della garanzia di validità dell'offerta, laddove tale facoltà debba intendersi quale atto meramente discrezionale del Comune di Milano, senza alcun obbligo di motivazione e di contraddittorio con il soggetto sanzionato;
del silenzio - diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di annullamento in via di autotutela, spiegata dalla ricorrente con preavviso di ricorso ex art. 243-bis del D.lgs. 163/06, inviato a mezzo telefax e racc. a.r. del 4.6.2014;
della segnalazione all'AVCP inviata dal Comune di Milano per conoscenza alla ricorrente con comunicazione PROT PG 395788/2014 del 18.06.2014;
della nota PG 408759/2014 del 24.06.2014, inviata dall'Amministrazione a mezzo racc. a.r. e ricevuta dalla ricorrente in data 8.7.2014, con la quale è stata escussa la polizza fidejussoria prestata dal costituendo RTI C. - E. - S.;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anti Corruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24 luglio 2014 la società C. S.r.l., in proprio e quale mandataria del proprio raggruppamento, impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
- erroneità della segnalazione all'Autorità di vigilanza dell'atto di esclusione adottato, ai fini dell'inserimento del relativo dato nel casellario giudiziale, in quanto tale sanzione sarebbe prevista per il caso di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente nella medesima procedura di appalto, e tale circostanza non sarebbe ricorsa nel caso di specie;
- erronea applicazione dell'art. 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006, in quanto nell'ambito dell'appalto de quo (n. 36) non sarebbe stata rilevata alcuna non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione, o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi;
- indebita escussione in via automatica della fideiussione provvisoria, in quanto non si sarebbe verificata la violazione delle prescrizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto con il comune di Milano all'atto della presentazione della domanda, sotto il profilo del collegamento sostanziale o formale con altre partecipanti.
Si costituiva l'amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e il Consiglio di Stato, in riforma di quanto statuito dalla Sezione, accoglieva la proposta domanda cautelare, "tenuto conto delle circostanze emerse nel procedimento amministrativo".
La causa veniva infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 25 febbraio 2015.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio osserva che la società ricorrente ha evidenziato la sua carenza di interesse all'aggiudicazione della gara cui i provvedimenti impugnati si riferiscono, e che la gara di appalto in esame è una delle sei (appalti n. 6, 7, 8, 9, 36 e 37, anno 2014) bandite dal comune di Milano con oggetto analogo e in un lasso di tempo ravvicinato.
Ancora preliminarmente, è necessario rilevare che nella procedura di appalto n. 37 - oggetto di altri, separati ricorsi - la Commissione giudicatrice aveva riscontrato che un plico di domanda, tra quelli presentati dalle partecipanti, era intestato al raggruppamento con capogruppo C. S.r.l., ma conteneva, in realtà, al suo interno, da un lato, la documentazione del raggruppamento con capogruppo LN. S.r.l., dall'altro, la busta dell'offerta economica con intestazione del raggruppamento C.; sia il plico, che la busta economica riportavano sul retro, applicati sui lembi di congiunzione, i timbri dell'impresa LN. S.r.l.
Il provvedimento di esclusione impugnato, nella procedura di appalto per cui è causa (n. 36), fa rinvio al verbale della commissione giudicatrice, che rilevava che i plichi di C. e di LN. S.r.l, pur contenendo ognuno la documentazione delle imprese intestatarie (a differenza di quanto verificato nell'appalto n. 37), avrebbero presentato elementi di similitudine formale tali da costituire "indice che la collazione e la predisposizione delle offerte" fosse avvenuta di comune accordo, "in modo non autonomo e con un'inammissibile commistione".
Il verbale concludeva pertanto nel senso dell'esclusione di entrambi i raggruppamenti con la seguente motivazione: "la condotta dei due raggruppamenti integra la violazione dei principi di segretezza, indipendenza e serietà delle offerte e configura, inoltre, una violazione del Patto d'integrità, con il quale i concorrenti si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e con cui si impegnano a segnalare al Comune di Milano qualsiasi possibile tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi dello svolgimento della gara, e che non si è accordata o si accorderà con altri partecipanti della gara".
La Commissione giudicatrice proseguiva evidenziando che "la violazione del principio di segretezza, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 46, comma 1 bis del Codice dei Contratti, e il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità avrebbero comportato l'esclusione dall'appalto, la segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici e, come previsto dal patto d'integrità, l'ulteriore sanzione dell'escussione della cauzione provvisoria".
Con riguardo ai singoli motivi di ricorso, occorre preliminarmente osservare che la segnalazione all'ANAC (ex AVCP) non è un atto autonomamente lesivo, ma una mera comunicazione tra enti, dal quale può scaturire in via soltanto eventuale un successivo procedimento sanzionatorio.
Sarà pertanto in tale sede che la società ricorrente potrà far valere le sue ragioni contro il presupposto dell'azione sanzionatoria, mentre per ciò che concerne la causa odierna il motivo di ricorso volto a contestare la legittimità di tale sanzione deve considerarsi inammissibile per difetto di un interesse attuale e concreto.
Il secondo e terzo motivo vanno invece affrontati insieme, in quanto volti a censurare il provvedimento di esclusione, e la conseguente richiesta di incameramento della fideiussione provvisoria, nei suoi presupposti applicativi.
La ricorrente ritiene, infatti, che non vi sia stata né violazione del principio di segretezza, né violazione della disposizione di cui all'art. 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006, né tanto meno violazione del Patto di integrità sottoscritto dall'impresa.
Gli elementi da cui la Commissione giudicatrice ha fatto discendere le suddette violazioni sono i seguenti:
- elemento esterno alla procedura (documentazione, in diverso ma connesso appalto, del raggruppamento facente capo a LNR contenuta in un plico formalmente intestato al raggruppamento capeggiato dalla ricorrente);
- elementi interni alla procedura (plichi delle due concorrenti uguali per colore e dimensioni, inviati tramite lo stesso corriere, con dati riferiti all'appalto, al raggruppamento e al destinatario stampati su foglio bianco formato A4 incollato con nastro adesivo sui plichi, così come sulle buste contenenti le offerte economiche).
La società ricorrente si è difesa, già in sede procedimentale, facendo presente che le analoghe modalità di collazione ed invio di plichi da parte dei due raggruppamenti concorrenti era dovuto al fatto che entrambi si sarebbero avvalsi, per la partecipazione a tutti gli appalti connessi, dei servizi della medesima agenzia, la quale aveva peraltro confermato (circostanza, questa, non contestata dall'amministrazione) di essere l'unica responsabile dell'errore materiale (documenti di un raggruppamento nel plico intestato ad altro raggruppamento) riscontrato nella procedura di appalto n. 37.
La società C. ha altresì evidenziato che, ai fini del collegamento sostanziale, non ricorrerebbero nel caso di specie elementi indizianti decisivi quali lo stesso luogo di ubicazione della sede sociale, parentele reciproche, stessa compagnia di assicurazione rilasciante le fideiussioni e stesso organismo emittente l'attestazione SOA.
Ritiene il Collegio che il motivo sviluppato dalla società ricorrente in ordine all'assenza di collegamento sostanziale tra i raggruppamenti sia inconferente, rispetto al nucleo centrale delle ragioni illustrate dall'amministrazione nel provvedimento di esclusione adottato, e salvo quanto si dirà con riferimento alla prospettata violazione del patto di integrità.
Invero, la stazione appaltante ha richiesto l'incameramento della fideiussione provvisoria sulla base di una specifica clausola inserita nel suddetto patto, ma ha proceduto all'esclusione dalla gara del raggruppamento facente capo a C. anche e soprattutto per la violazione dell'art. 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006 e per la violazione del principio di segretezza delle offerte.
Ritiene il Collegio che la ricorrente colga nel segno quando rileva l'insussistenza della violazione formale del suddetto art. 46, comma 1-bis, in quanto nella procedura di appalto per cui è causa non è rilevabile un'ipotesi di "non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione" né, tecnicamente, un caso di "altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi".
I plichi erano infatti sigillati e la loro intestazione trovava corrispondenza nella documentazione ivi presente; la busta economica, peraltro, era stata lasciata intatta dalla stessa commissione giudicatrice.
Più complessa è invece la questione con riguardo all'asserita violazione del principio generale di segretezza delle offerte.
Nelle gare pubbliche, l'obbligo di predisporre adeguate cautele a tutela dell'integrità delle buste contenenti le offerte delle imprese concorrenti «discende necessariamente dalla ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente, in quanto l'integrità dei plichi contenenti le offerte dei partecipanti è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, consacrati dall'articolo 97 della Costituzione, ai quali deve uniformarsi l'azione amministrativa» (Cons. St., Sez. V, 28 marzo 2012, n. 1862).
L'art. 46, comma 1-bis del codice dei contratti pubblici, nella sua nuova formulazione, prevede esplicitamente il principio di segretezza delle offerte, e adotta l'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso secondo cui la sussistenza di indici anche solo formali (cd. irregolarità) della violazione di tale principio causa l'esclusione dalla procedura della concorrente che ha dato luogo all'irregolarità.
Le applicazioni più frequenti degli approdi giurisprudenziali in materia di obbligo di segretezza sono state, peraltro, quelle relative al diverso caso di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, con il corollario della necessaria assenza di conoscenza da parte dei commissari degli elementi della seconda al momento della valutazione della prima.
Nel caso di specie, afferente ad una gara di appalto da aggiudicare con il criterio del maggior ribasso, la stazione appaltante ha tratto la convinzione della violazione dell'obbligo di segretezza da una serie di elementi formali che, unitamente a quanto riscontrato nella procedura di appalto n. 37, hanno indotto la commissione giudicatrice a ritenere ragionevole l'assunto secondo cui le offerte delle due concorrenti fossero state elaborate di comune accordo.
Fermo restando che gli elementi di natura formale sono tutti riconducibili alla collazione e invio delle offerte da parte della stessa società di servizi, non pare a questo Collegio che la modalità di predisposizione delle offerte utilizzata dalla società ricorrente sia di per sé violativa del principio in discussione. Invero, l'obbligo generale di segretezza dell'offerta economica ha lo scopo, come visto, di preservare la commissione giudicatrice da condizionamenti nella sua decisione, al fine di garantire la par condicio tra concorrenti e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il fatto che entrambi i raggruppamenti abbiano utilizzato la stessa società di servizi (soggetto ad essi estraneo) per la collazione e l'invio dei plichi non attesta di per sé né il pericolo di propalazione delle notizie non divulgabili né un accordo elusivo della trasparenza della procedura da parte delle due concorrenti, in assenza di irregolarità tali "da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte". Tali irregolarità nella procedura di appalto per cui è causa non vi sono state (le buste economiche erano correttamente sigillate e non sono state peraltro aperte) e ciò esclude la violazione sia formale che sostanziale del principio di segretezza, nei termini ipotizzati dalla stazione appaltante.
Ne consegue che la società ricorrente è stata illegittimamente esclusa dalla gara di appalto n. 36, i cui profili valutativi avrebbero dovuto, in ogni caso, restare autonomi rispetto alle violazioni constatate in altre procedure.
Quanto alla violazione del patto d'integrità, esclusa la lesione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che afferiscono direttamente a quello di segretezza delle offerte, l'unica disposizione da ritenersi concretamente applicabile al caso di specie è quella relativa alla dichiarata assenza "di situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti" e alla sussistenza o meno di "accordo" con altri partecipanti alla gara.
Il Collegio osserva che deve escludersi il ricorrere nel caso di specie di un collegamento formale o sostanziale tra le due concorrenti. Non vi è collegamento formale poiché gli assetti societari e di amministrazione delle società mandanti e mandatarie dei due raggruppamenti in esame erano del tutto diversi, non vi è collegamento sostanziale poiché ne mancano alcuni tra gli indici più significativi (tra cui, in via esemplificativa, lo stesso luogo di ubicazione delle sedi sociali, l'intreccio di parentele reciproche o l'aver ricevuto l'attestazione SOA dal medesimo organismo). Decisiva, inoltre, è la circostanza che non siano state aperte le buste economiche; ne consegue che all'amministrazione era ex lege inibito di esprimere valutazioni in ordine ad un eventuale collegamento sostanziale.
Occorre a questo punto verificare se vi siano elementi di fatto tali da far desumere l'esistenza di un previo accordo tra i due raggruppamenti nel coordinare tra di loro le operazioni di gara, e, prima ancora, quale sia il concetto di "accordo" valorizzato dal patto d'integrità.
Ritiene il Collegio che per "accordo" tra partecipanti ad una stessa gara possano essere individuate due diverse fattispecie, una afferente ad un'intesa volta alla comune, materiale predisposizione dei plichi, l'altra connessa più direttamente ad una modalità fraudolenta volta ad assicurare ad una delle due partecipanti il conseguimento dell'appalto.
In entrambi i casi, la stazione appaltante è onerata di fornire la prova, tramite rilievi formali e deduzioni logiche gravi e concordanti, dell'avvenuto accordo.
Nel caso di specie, come si è già ampiamente detto, la comune predisposizione dei plichi non è desumibile né dall'utilizzo da parte di entrambi i raggruppamenti della stessa agenzia di servizi per la collazione e l'invio dei plichi, né da elementi tratti da diversa e autonoma procedura di appalto, in assenza di irregolarità tali "da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte" nell'ambito della procedura in esame, e in presenza di una busta economica integra e correttamente sigillata.
Analogamente, non è possibile dedurre dagli elementi valorizzati dalla stazione appaltante un accordo fraudolento volto ad assicurare ad una delle due partecipanti il conseguimento dell'appalto.
Escluso, infatti, che nella specie fosse emersa un'irregolarità nella chiusura dei plichi, la verifica della stazione appaltante circa l'accordo fraudolento avrebbe dovuto riguardare il contenuto dell'offerta economica contenuta nei plichi medesimi.
In altre parole, l'amministrazione, in contraddittorio con le società concorrenti, una volta proceduto all'esclusione, avrebbe dovuto verificare, tramite l'esperimento di una gara virtuale, e la conseguente apertura delle offerte economiche anche delle due concorrenti escluse, la sussistenza di ulteriori elementi di fatto, tali da suffragare l'ipotesi una combine tra due o più concorrenti.
Nel caso di specie si sarebbe, ad esempio, potuta riscontrare una distribuzione dei ribassi caratterizzata dalla presenza nella gara di valori concentrati soltanto in determinati intervalli, con assenza, cioè, di ribassi in ampie fasce di valori, o la sussistenza di valori troppo vicini o troppo distanti per essere credibili sul piano tecnico-finanziario in rapporto alle commesse da affidare, il tutto in armonia con il tentativo di porre in essere una c.d. cordata, sintomatica di una concorrenza soltanto fittizia.
La stazione appaltante ha tuttavia ritenuto di dovere procedere all'escussione della cauzione senza chiedere chiarimenti alle imprese coinvolte od operare ulteriori approfondimenti sull'accertamento in concreto della sussistenza di un accordo fraudolento, nonostante lo stesso patto d'integrità postulasse come soltanto "possibile" l'inflizione di sanzioni a fronte di condotte lesive del corretto andamento della procedura.
E' chiaro al riguardo che la discrezionalità consentita all'amministrazione dal patto d'integrità non possa essere intesa come arbitrio nell'applicare le sanzioni ma come garanzia procedimentale per le concorrenti di adeguato coinvolgimento in contraddittorio nell'individuazione della sussistenza degli elementi di fatto da porre a sostegno della contestazione.
La richiesta di escussione della fideiussione risulta dunque illegittima per un duplice ordine di motivi tra di loro inscindibili, da un lato afferenti alla mancata corretta individuazione della condotta lesiva del patto d'integrità, dall'altro discendenti dalla totale assenza di contraddittorio e di istruttoria che ha caratterizzato il sub-procedimento di applicazione della sanzione.
In altre parole, la procedimentalizzazione dell'iter sanzionatorio sarebbe stata nel caso di specie non una inutile formalità garantistica ma una modalità di azione resa necessaria dal fatto che non erano stati acquisiti nel corso della gara elementi tali da poter sostenere né un'irregolarità formale nella chiusura dei plichi né un collegamento sostanziale, anche nei termini sopra enunciati di un accordo, tra le due concorrenti.
Resta d'altra parte non comprensibile la ragione della mancata applicazione anche analogica alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/2006, che prescrive che "la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica".
Ciò, anche in considerazione della circostanza per cui il "comune accordo" va accertato in concreto, e non semplicemente presunto, così come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso, da ritenersi speculare a quello esaminato, della sussistenza di un rapporto di controllo o collegamento tra imprese concorrenti (cfr. Sez. IV, 19 maggio 2009, in C-538/07).
In definitiva, dunque, il ricorso va integralmente accolto, salva l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere l'annullamento della comunicazione del provvedimento di esclusione all'ANAC.
La peculiarità e complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla:
- il provvedimento di esclusione del RTI C. - E. - S. dalla gara di appalto n. 36/2014 del Comune di Milano, comunicato con nota prot. PG 209707/14 a mezzo telefax del 9.6.2014 e PEC del 10.6.2014;
- il verbale di gara del 4.6.2014, nella parte in cui si dispone l'esclusione della ricorrente dalla procedura, la segnalazione all'AVCP e l'incameramento della cauzione provvisoria;
- il silenzio-diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di annullamento in via di autotutela, spiegata dalla ricorrente con preavviso di ricorso ex art. 243-bis del D.lgs. 163/06, inviato a mezzo telefax e racc. a.r. del 4.6.2014;
- la nota PG 408759/2014 del 24.06.2014, inviata dall'Amministrazione a mezzo racc. a.r. e ricevuta dalla ricorrente in data 8.7.2014, con la quale è stata escussa la polizza fidejussoria prestata dal costituendo RTI C. - E. - S..
Dichiara inammissibile la domanda volta all'annullamento della segnalazione all'AVCP inviata dal Comune di Milano per conoscenza alla ricorrente con comunicazione PROT PG 395788/2014 del 18.6.2014.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Francesco Mariuzzo
L'ESTENSORE
Roberto Lombardi
IL REFERENDARIO
Angelo Fanizza
Depositata in Segreteria il 27 marzo 2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)