REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi Piccialli - Presidente
Dott. Gaetano Antonio Bursese - Rel. Consigliere
Dott. Vincenzo Correnti - Consigliere
Dott. Antonio Oricchio - Consigliere
Dott. Luigi Abete - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 4510/2015
sul ricorso 7793-2009 proposto da:
S. S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LAMPIASI, rappresentato e difeso dall'avvocato CATIA SALVALAGGIO;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché contro
G. C., MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE VENETO in persona del Direttore pro tempore, UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BELLUNO in persona del Direttore pro tempore;
- intimati -
avverso il decreto del TRIBUNALE di BELLUNO, del 13/11/2008 e depositato il 14/11/2008, procedimento R.G. n. 1540/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Belluno, con provvedimento in data 13.11.2008 pronunciando ai sensi dell'art. 136 DPR 30.05.2002 n. 115, ha revocato con efficacia retroattiva, per insussistenza dei presupposti, i provvedimenti di ammissione provvisoria di S. S. e di G. C. al patrocinio a spese dello Stato nella causa civile n. 1540/03.
Secondo il tribunale entrambe le parti avevano dimostrato di poter fare affidamento su disponibilità patrimoniali e di essere comunque un grado di svolgere attività lavorativa e di provvedere ai proprio sostentamento.
Ricorre per cassazione S. S., nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di n. 2 motivi.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso eccependo la propria legittimazione passiva.
MOTIVI DELLE DECISIONE
In via preliminare il Collegio ritiene di dover dichiarare inammissibile il proposto ricorso, in conformità con l'indirizzo prevalente della giurisprudenza a cui si ritiene di dovere aderire (Cass. n. 13807 dei 23.06.2011; Cass. n. 21685 del 23/09/2013 n. 21685/2013). Invero secondo tale indirizzo, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 dei d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, poiché manca un'espressa previsione normativa, va individuato, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 dei d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, bensì nell'art. 170 del medesimo decreto, cioè nell'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino; tale disposizione deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, dovendosi la stessa configurare alla stregua di un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, che è quindi esperibile necessariamente contro un decreto dei magistrato del processo che la rifiuti.
Questa tesi invero va confrontata con l'altra, portata da Cass. 26966/11, la cui massima recita: "Al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, in mancanza di espressa previsione normativa, sono applicabili per analogia le norme dettate in materia di procedimenti penali, le quali, in virtù del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113, e art. 112, comma 1, lett. d), prevedono l'impugnazione del decreto di revoca con il ricorso per cassazione ove la revoca avvenga d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario".
Secondo il Collegio, però, la tesi esposta da Cass. 13807/11 appare preferibile rispetto all'altra sostenuta dalla Cass. 26966/11, per l'evidente maggior similitudine delle ipotesi considerate.
Nell'aderire alla tesi propugnata da Cass. 13807/11, Cass. 12719/12 recita: "A tale precedente si ritiene di aderire: solo adducendo, a titolo di argomentazione integrativa, il rilievo della natura meramente compilativa del predetto Testo unico (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), emesso su delega contenuta alla L. 8 marzo 1999, n. 50, art. 7, come modificato dalla L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, comma 6, che assegnava al legislatore delegato il mandato di coordinare e armonizzare la legislazione previgente: con un puntuale vincolo per le innovazioni apportabili, informate alla coerenza logica e sistematica della normativa da coordinare (Corte costituzionale 389/2002; Corte costituzionale 458/2002; Corte costituzionale 212/2003, Corte costituzionale 304/2003). Ne consegue che in nessun modo le singole norme del Testo unico possono essere interpretate nel senso di modificare la disciplina in senso riduttivo delle tutele sostanziali e procedimentali già riconosciute dalla normativa precedente. Al riguardo, la L. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) all'art. 10 e (Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) richiamava, ai fini delle impugnazioni, l'art. 6, commi 4 e 5, (Procedura per l'ammissione ai patrocinio a spese dello Stato), che consentiva all'interessato che avesse visto rigettata la sua istanza di proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali apparteneva il giudice che aveva emesso il decreto di rigetto: il cui provvedimento era poi ricorribile per cassazione, per violazione di legge. Tale sistema, come detto, non può ritenersi abrogato per effetto dell'omessa reiterazione nel Testo unico vigente di un analogo sistema di impugnazioni nell'ambito del processo civile".
Nella fattispecie, dunque, il provvedimento del tribunale di Belluno non era immediatamente ricorribile in cassazione; il relativo ricorso pertanto va dichiarato inammissibile; tale conclusione comporta l'assorbimento di ogni altra questione. Le indubbie difficoltà ed incertezze interpretative evidenziate dalla fattispecie, consigliano di compensare le spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
In Roma lì 1 dicembre 2014.
IL PRESIDENTE
Luigi Piccialli
IL CONSIGLIERE EST.
Gaetano Antonio Bursese
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Valeria Neri