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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
12/03/2015
FINANZA PUBBLICA / Imposte e tasse

Avviso di accertamento: quid iuris se l'atto impositivo è emesso prima dei 60 giorni?

Sulle conseguenze derivanti dall'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 e, precisamente, sugli effetti giuridici conseguenti all'emanazione dell'atto impositivo emesso prima del termine di cui sopra.

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione, ponendosi nel solco dei precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che l'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio, di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine). Inoltre,conclude il Collegio, il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, dall'art. 12 co. 7, della L. n. 212/2000 si applica, al di là del mero tenore testuale della norma (che prevede "l'avviso di accertamento"), anche all'avviso di recupero di credito di imposta.

Adriana Costanzo
ALLEGATO 1 Cassazione Civile - Sentenza 05 Marzo 2015, n. 4544
> Imposte e tasse - Avviso di accertamento - Termine dilatorio di cui all'art. 12 co. 7, L. 27 luglio 2000 n. 212 - Inosservanza - Conseguenze - Individuazione
> L'articolo 12 co. 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio, di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine). Inoltre, il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, dall'art. 12 co. 7, L. n. 212/2000 si applica, al di là del mero tenore testuale della norma (che prevede "l'avviso di accertamento"), anche all'avviso di recupero di credito di imposta (1) (2).
(1) Cass. 7-3-2014 n. 5367.
(2) Cass. 29-7-2013 n. 18184.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario Cicala - Rel. Presidente -
Dott. Salvatore Bognanni - Consigliere -
Dott. Marcello Iacobellis - Consigliere -
Dott. Giuseppe Caracciolo - Consigliere -
Dott. Antonello Cosentino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 4544/2015
sul ricorso 3372-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
S. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORGHESANO LUCCHESE 19, presso lo studio dell'avvocato GENEROSO BLOISE, rappresentata e difesa dall'avvocato ERIK FURNO, giusta mandato speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 397/50/2012 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 23.4.2012, depositata il 19/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la ricorrente l'Avvocato Urbani Neri Alessia che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l'Avvocato Generoso Bloise (per delega avv. Erik Fumo) che si riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania 397/50 /12 del 19 dicembre 2012 che dichiarava la nullità di avviso di accertamento emesso prima che fosse decorso il termine dilatorio di gg 60 previsto dall' all'art. 12, 7° comma della legge 212/2000.
Si è costituita la contribuente che ha anche depositato memoria. La Avvocatura ha depositato memoria.
Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013) secondo cui, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio, di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio, che nel caso di specie nulla ha dedotto.
Inoltre, è stato chiarito (sentenza n. 5367 del 7 marzo 2014 che il termine dilatorio fissato, a pena di nullità in assenza di particolari ragioni di urgenza, dall'art. 12, 7° co., della l. n. 212 del 2000 si applica, al di là del mero tenore testuale della norma (che prevede "l'avviso di accertamento"), anche all'avviso di recupero di credito di imposta.
Per quanto attiene alla memoria della Avvocatura, che richiama la recente ordinanza 527/2015 di questa sezione, il Collegio osserva che la nullità dell'avviso di accertamento deriva anche dalla dizione testuale della norma e non soltanto dal "principio del contraddittorio", per cui non si pone il problema di verificare se il mancato rispetto del termine abbia determinato o meno una effettiva compressione del diritto di difesa del contribuente (del resto, di siffatto limite non vi è cenno nella sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013).
Stante la recente formazione di una giurisprudenza univoca, appare opportuno compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 4 febbraio 2015.
 
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Mario Cicala
 
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppina Oddo
 


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