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27/03/2015
LAVORO E WELFARE / Contributi previdenziali

Avvocati: niente sgravi contributivi per le nuove assunzioni!

In tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 44, comma 1, L. n. 448/2001 non trovano applicazione per gli avvocati in quanto liberi professionisti.

E’ quanto ribadito dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione.
La Corte ha difatti ribadito che in tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dalla L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 44, comma 1, - con cui è stato prorogato il regime introdotto con la L. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 3, comma 5, - si applicano, alla luce di una interpretazione letterale e teleologica, esclusivamente agli imprenditori, dovendosi escludere che l'agevolazione sia riconducibile agli esercenti una libera professione (nella specie, quella forense), atteso il richiamo, nel testo della norma, all'art. 3, comma 6 della Legge del 1998, espressamente riferito alle sole imprese, e la finalità, che caratterizza entrambe le disposizioni, di promuovere l'occupazione nel Mezzogiorno, realtà carente nel settore dell'imprenditoria. Né può ritenersi che tale previsione sia suscettibile di interpretazione estensiva od applicazione analogica attesa l'esistenza di disposizioni per l'ordinario pagamento dei contributi e la natura eccezionale di una norma che, in presenza di determinate condizioni, esoneri specifici soggetti dal generale obbligo contributivo, ponendosi una diversa interpretazione anche in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea ed affermati con riguardo all'art. 3 cit, co. 5 e 6, L. n. 448/1998 (decisione SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999), che ha ritenuto la conformità della disciplina nazionale alla politica comunitaria in materia di occupazione sul solo espresso presupposto che il beneficio riguardava le imprese.

Adriana Costanzo
ALLEGATO 1 Cassazione Civile - Sez. Lavoro - Sentenza 20 Marzo 2015, n. 5709
> Professioni - Avvocati - Sgravi contributivi per le nuove assunzioni - Applicabilità - Esclusione - Fondamento
> In tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 44 co. 1, L. 28 dicembre 2001 n. 448, - con cui è stato prorogato il regime introdotto con l'art. 3 co. 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448, - si applicano, alla luce di una interpretazione letterale e teleologica, esclusivamente agli imprenditori, dovendosi escludere che l'agevolazione sia riconducibile agli esercenti una libera professione (nella specie, quella forense), atteso il richiamo, nel testo della norma, all'art. 3 co. 6, L. n. 448/1998, espressamente riferito alle sole imprese, e la finalità, che caratterizza entrambe le disposizioni, di promuovere l'occupazione nel Mezzogiorno, realtà carente nel settore dell'imprenditoria (1).
(1) Cfr. Cass. 26-6-2013 n. 16092.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo Stile - Presidente -
Dott. Pietro Venuti - Consigliere -
Dott. Antonio Manna - Consigliere -
Dott. Umberto Berrino - Consigliere -
Dott. Nicola De Marinis - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N. 5709/2015
sul ricorso 12928-2009 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
G. H., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato COLELLA STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MACRI DOMENICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
S. S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 49/2009 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/01/2009 r.g.n. 3290/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito l'Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega SGROI ANTONINO;
udito l'Avvocato MACRI' DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 gennaio 2009, la Corte d'Appello di Lecce confermava la decisione con cui il Tribunale di Lecce, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto da G. H. avverso le cartelle esattoriali emesse dall'Inps per il recupero di contributi omessi e somme aggiuntive in relazione alla fruizione, a detta dell'istituto, illegittima, da parte del predetto, datore di lavoro libero professionista in quanto titolare di studio legale, degli sgravi contributivi riconosciuti, in relazione alle nuove assunzioni, ai "datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici" dalla L. n. 448/2001, art. 44, revocava le cartelle, dichiarando insussistenti i crediti azionati.
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in considerazione della ratio della norma in questione, data dalla promozione dell'occupazione, certamente inclusi nella platea dei beneficiari dei predetti sgravi, per l'irragionevolezza di una selezione operata sulla base della specificità dell'attività espletata, i liberi professionisti e così l'interessato, stante la non contestata ricorrenza nella specie dei presupposti legittimanti la fruizione del beneficio contributivo.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, con il quale denuncia la violazione a falsa applicazione dell'art. 44, L. n. 448/2001, l'INPS lamenta l'erroneità del convincimento cui la Corte territoriale perviene in ordine all'inclusione dei liberi professionisti, quali il S., nella platea dei destinatali degli sgravi contributivi previsti dalla citata norma, per essere quel convincimento frutto di un'interpretazione che, in violazione del criterio sistematico, non tiene conto della continuità della norma medesima con quella posta dall'art. 3 co. 5, L. n. 448/1998, la quale, rispondendo alla medesima ratio e con formulazione letterale sostanzialmente identica, prevedeva, sempre a favore dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici, per le nuove assunzioni effettuate negli anni 1999, 2000 e 2001 il medesimo sgravio contributivo di cui l'art. 44 citato intendeva assicurare la fruizione anche per l'anno 2002. Il motivo è fondato.
L'assunto dall'Istituto posto a base dell'impugnazione appare condivisibile e trova conferma nell'orientamento a riguardo accolto da questa Corte (cfr. Cass. 26.6.2013, n. 16092) secondo cui "in tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 44 co. 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448, - con cui è stato prorogato il regime introdotto con l'art. 3 co. 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448, - si applicano, alla luce di una interpretazione letterale (non smentita dalla diversa rubrica che connota le due distinte disposizioni, la più risalente così formulata "Incentivi alle imprese" e la successiva posta sotto la dicitura "Sgravi per i nuovi assunti", argomento di per sé non decisivo nel senso di esprimere una volontà legislativa intesa ad estendere il beneficio a tutti i datori di lavoro privati, senza limitazione alcuna) e teleologica, esclusivamente agli imprenditori, dovendosi escludere che l'agevolazione sia riconducibile agli esercenti una libera professione (nella specie, quella forense), atteso il richiamo, nel testo della norma, all'art. 3 co. 6 della Legge del 1998, espressamente riferito alle sole imprese, e la finalità, che caratterizza entrambe le disposizioni, di promuovere l'occupazione nel Mezzogiorno, realtà carente nel settore dell'imprenditoria. Né può ritenersi che tale previsione sia suscettibile di interpretazione estensiva od applicazione analogica attesa l'esistenza di disposizioni per l'ordinario pagamento dei contributi e la natura eccezionale di una norma che, in presenza di determinate condizioni, esoneri specifici soggetti dal generale obbligo contributivo, ponendosi una diversa interpretazione anche in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea ed affermati con riguardo all'art. 3 co. 5 e 6, L. n. 448/1998 (decisione SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999), che ha ritenuto la conformità della disciplina nazionale alla politica comunitaria in materia di occupazione sul solo espresso presupposto che il beneficio riguardava le imprese".
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata senza rinvio, procedendosi da parte di questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. alla decisione nel merito della controversia con il disporre il rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale proposta dall'avv. M. e la compensazione dell'intero processo, in ragione della novità della questione e del recente approdo di questa Corte all'enunciato indirizzo interpretativo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a cartella esattoriale e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2015.
 
IL PRESIDENTE
Paolo Stile
IL CONSIGLIERE EST.
Nicola De Marinis
 
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015
 


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