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27/05/2019
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / Società pubblica

Come accertare lo status di "società a controllo pubblico"?

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti chiariscono come accertare lo status di "società a controllo pubblico", rilevante ai sensi del Testo Unico delle Società Pubbliche.

Si passa in rassegna l'articolata sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che si è pronunciata sulla decisione delle Sezioni di controllo circa l'accertamento dello status di società a controllo pubblico ai sensi del T.U.S.P.. La pronuncia merita particolare attenzione in quanto, in via preliminare, riconosce l'interesse della Società ricorrente ad impugnare le deliberazioni della sezione di controllo regionale della Corte dei Conti con le quali è stata rilevata l'omessa attuazione delle disposizioni concernente la composizione dell'organo di amministrazione previste dal T.U.S.P. per le società a controllo pubblico. A giudizio delle Sezioni Riunite sussiste in capo alla Società l'interesse in quanto titolare di un interesse qualificato e attuale ad essere esclusa dal novero delle società a controllo pubblico e, quindi, a non vedersi attribuito uno status idoneo ad incidere direttamente nell'ambito degli equilibri societari. Nel merito, la pronuncia ha sancito un importante principio, secondo il quale l'accertamento della sussistenza dello status di "società a controllo pubblico" non può desumersi da meri indici costitutivi della maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A. ma richiede un'attività istruttoria specifica, nel senso di verificare nel caso concreto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del T.U.S.P.. Quindi, al fine di decidere se una società possa definirsi o meno società a controllo pubblico ovvero semplicemente società a partecipazione pubblica, assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni (enti locali) che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" Infine, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno precisato che il T.U.S.P. non utilizza l'espressione di "controllo congiunto" coniata dalla giurisprudenza amministrativa, mentre prevede il "controllo analogo congiunto" che si realizza tutte le volte in cui l'amministrazione esercita congiuntamente ad altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Quindi non può parlarsi di controllo congiunto perché se il legislatore avesse voluto intendere analoga modalità di azione fra pubbliche amministrazioni avrebbe usato identica terminologia.

Lucia Interlandi
ALLEGATO 1 Corte dei Conti - Sez. Riunite in sede giurisdizionale - Sentenza 22 Maggio 2019, n. 16-EL
> Società - Società a controllo pubblico - Società a partecipazione pubblica - Disposizioni statutarie e dei patti parasociali - Partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni - Decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale
> L'accertamento della sussistenza dello status di "società a controllo pubblico" non può desumersi da meri indici costitutivi della maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A. ma richiede un'attività istruttoria specifica, nel senso di verificare nel caso concreto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del T.U.S.P.. Quindi, al fine di decidere se una società possa definirsi o meno società a controllo pubblico ovvero semplicemente società a partecipazione pubblica, assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni (enti locali) che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale".


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