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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
24/03/2016
GIUSTIZIA / Giudizio amministrativo

Diritto di accesso ai documenti contabili del convenuto

L'azione risarcitoria è situazione legittimante il diritto di accesso alla dichiarazione dei redditi del convenuto?

La situazione giuridicamente rilevante che giustifica l'accesso non si esaurisce nel cd accesso defensionale cioè propedeutico alla maggior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre) ovvero nell'ambito di un procedimento amministrativo. Essa deve essere munita dei requisiti di concretezza ed attualità. Tra tali situazioni rientrano la posizione di attore di un giudizio civile risarcitorio nei confronti del soggetto cui si riferiscano i documenti contabili (dichiarazione dei redditi) cui richieda accesso.

Giuseppe Bruno
ALLEGATO 1 T.A.R. - T.A.R. Emilia Romagna - Parma - Sentenza 09 Marzo 2016, n. 79
> Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Legittimazione - Documenti contabili - Dichiarazione dei redditi - Legittimazione all'accesso dell'attore in giudizio risarcitorio contro il soggetto della dichiarazione dei redditi
> La situazione giuridicamente rilevante che giustifica l'accesso non si esaurisce nel cd accesso defensionale "cioè propedeutico alla maggior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre) ovvero nell'ambito di un procedimento amministrativo"(1). Essa deve essere munita dei requisiti di concretezza ed attualità. Tra tali situazioni rientrano la posizione di attore di un giudizio civile risarcitorio nei confronti del soggetto cui si riferiscano i documenti contabili (dichiarazione dei redditi) cui richieda accesso.
(1) cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9-3-2011 n. 1492.
N. 79/2016 Reg. Prov. Coll.
N. 92 Reg. Ric.
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2015, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Meanti, Valentina Gastaldo, con domicilio eletto presso l'avv. Valentina Gastaldo in Parma, borgo Antini, 3;
contro
Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Piacenza, in giudizio in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
nei confronti di
M. P., rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Lauteri, con domicilio elettoin parma presso la Segreteria della Sezione, Piazzale Santafiora, 7;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 6542 del 3 marzo 2015 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Piacenza respingendo l'opposizione proposta dal ricorrente, ha disposto in favore del signor M. P. il diritto di accesso agli atti, con estrazione di copia, rappresentati dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente stesso per l'anno di imposta 2013, nonchè alle dichiarazioni annuali IVA anni 2012 e 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Piacenza e di M. P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con il presente ricorso il sig. M. A. ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 3 marzo 2015, prot. n. 6542 a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Piacenza, nel respingere l'opposizione proposta dall'interessato ha disposto, in favore del signor M. P., l' accesso alle sue dichiarazioni dei redditi relativi all'anno d'imposta 2013, nonché alle dichiarazioni annuali IVA anni 2012 e 2013.
A sostegno dell'introdotta impugnativa l'interessato ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Piacenza si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnativa.
All'udienza del 10 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso è infondato.
Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato (Sez. IV 9 marzo 2011, n. 1492) la situazione giuridicamente rilevante che giustifica l'accesso non si esaurisce nel cd accesso defensionale "cioè propedeutico alla maggior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre) ovvero nell'ambito di un procedimento amministrativo". Essa deve essere munita dei requisiti di concretezza ed attualità.
Nel caso di specie l'interesse ad accedere alla documentazione certamente sussiste, tenuto conto che il controinteesato riveste la qualifica di attore di un giudizio civile risarcitorio, di tal che non appare ragionevole, né in armonia con le esigenze difensive prospettate dal sig. M. P. aderire alla richiesta del ricorrente ossia di opposizione al diritto di accesso alla vista documentazione.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
La relativa novità e particolarità delle questioni esaminate legittima la integrale compensazioni delle spese di lite sostenute.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE FF, EST
Antonio Massimo Marra
IL PRIMO REFERENDARIO
Marco Poppi
IL PRIMO REFERENDARIO
Antonio De Vita
 
Depositata in Segreteria il 9 marzo 2016
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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