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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
17/03/2016
GIUSTIZIA / Penale

Esibisce fotocopia del pass invalidi per auto: integrato il reato di falso

Rileva penalmente l'uso di copie che appaiano come l'originale, se tali copie non presentano le evidenti caratteristiche di una mera riproduzione.

Gli Ermellini, in conformità all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, hanno statuito che la fotocopia plastificata del permesso invalidi è idonea ad integrare il reato di falso.
Infatti, solo una riproduzione grossolana e macroscopica vale ad escludere l'illecito penale, trattandosi di condotta inoffensiva, cioè tale da non far cadere in errore chi la osservi.
Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che il permesso aveva le stesse dimensioni, gli stessi colori e plastificazione identica al permesso originale ed era stato utilizzato dall'imputata sulla sua autovettura per legittimare la circolazione di quest'ultima come se fosse abilitata sulla base del permesso originario.
La Cassazione, pertanto, ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del Tribunale di Firenze.

Antonella Ciraulo
ALLEGATO 1 Cassazione Penale - Sentenza 03 Marzo 2016, n. 8900
> Reati vari - Falsità in atti
> Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato a invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Carlo Zaza - Presidente -
Dott. Gerardo Sabeone - Consigliere -
Dott. Rosa Pezzullo - Consigliere -
Dott. Andrea Fidanzia - Consigliere -
Dott. Roberto Amatore - Consigliere Rel.-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N. 8900/2016
sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Firenze avverso la sentenza del 15 gennaio 2015 della Tribunale monocratico di Firenze di assoluzione di M. C. dal reato di cui agli artt. 477 - 482 c.p.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha assolto la predetta imputata dal reato di cui agli artt. 81 c.p.v., 100, 469, 477 e 482 c.p., perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che la mera riproduzione fotostatica, anche se plastificata, di un'autorizzazione amministrativa effettivamente esistente e rilasciata dalla p.A. non integrasse il reato di falso di cui all'art. 477 c.p. né altro reato di falso.
1.1 Avverso la sentenza ricorre il PM, affidando la sua impugnativa ad un unico motivo di doglianza.
1.2 Il ricorso proposto dal PM deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b ed e, l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 477 e 481 c.p.. Deduce il PM che ciò che è stato oggetto di contestazione nel capo di imputazione non è l'uso di una fotocopia ma il fatto del tutto diverso di aver formato un permesso invalidi integralmente falso attraverso la riproduzione fotostatica dell'originale rilasciato dal Comune di Rosignano Marittimo ed intestato a C. L., e cioè attraverso il confezionamento di un ulteriore permesso avente le medesime caratteristiche cromatiche e di plastificazione del permesso originale; osserva pertanto che la condotta, così come descritta anche nella sentenza impugnata, integra il reato descritto in rubrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato a invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica (Cass., Sez. 5°, n. 19567 del 9/03/2010 - dep. 24/05/2010, Pmt in proc. Altomonte e altro, Rv. 247499 ). Sul punto, va precisato che la giurisprudenza maggioritaria, cui questo Collegio aderisce, ha affermato più volte il principio secondo cui hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica (Cass., sez. 5°, 19 marzo 2008, n. 14308; sez. 5°, 7 febbraio 2006, n. 10391; sez. 5°, 2 dicembre 2004, n. 5401; sez. 5°, 27 febbraio 2001, n. 18283).
2.2 Nella specie, il giudice impugnato nel ritenere che la fattispecie concreta non integrasse il reato di cui all'art. 477 c.p. né altra ipotesi di falso non ha tenuto in considerazione che il permesso aveva le stesse dimensioni, gli stessi colori e plastificazione identica al permesso originale e che era stato utilizzato dall'imputata sulla sua autovettura per legittimare la circolazione di quest'ultima come se fosse abilitata sulla base del permesso originario e pertanto non ha applicato il principio sopra esposto e al quale anche questo Collegio convintamente aderisce.
2.3 L'erronea motivazione impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con un nuovo esame che tenga in considerazione il principio di diritto sopra richiamato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016
 
IL PRESIDENTE
Carlo Zaza
IL CONSIGLIERE EST
Roberto Amatore
 
Depositato in cancelleria il 3 marzo 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise


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