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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
02/03/2015
GIUSTIZIA / Esecuzione forzata

Giudizio di opposizione agli atti esecutivi: precisazioni sulla liquidazione delle spese di causa

Sulla determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese del giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di espropriazione forzata.

Con la pronuncia oggi in commento, la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi va determinato sulla base del credito assegnato e non del credito complessivamente indicato nell'atto di precetto.
In sostanza, i Giudici di legittimità richiamano il principio giurisprudenziale per il quale in tema di liquidazione delle spese del giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di espropriazione forzata, il valore della causa va determinato, con riferimento alla fase successiva all'inizio dell'esecuzione, avendo riguardo agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione predetta.
Ne consegue, conclude il Collegio, che in tema di liquidazione delle spese del giudizio, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. va determinato avendo riguardo al valore del credito assegnato, qualora la contestazione investa in toto l'assegnazione, poiché gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione non possono che coincidere col valore del credito che il debitore esecutato conserva in caso di accoglimento dell'opposizione o perde definitivamente in caso di rigetto dell'opposizione.

Adriana Costanzo
ALLEGATO 1 Cassazione Civile - Sentenza 13 Febbraio 2015, n. 2858
> Giudizio civile - Esecuzione Forzata - Opposizione agli atti esecutivi - Valore della causa ai fini della liquidazione delle spese del giudizio - Va determinato in base al credito assegnato
Cod. Proc. Civ. , art. 553
> In tema di liquidazione delle spese del giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di espropriazione forzata, il valore della causa va determinato, con riferimento alla fase successiva all'inizio dell'esecuzione, avendo riguardo agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione predetta (1). Ne consegue che in tema di liquidazione delle spese del giudizio, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553, Cod. Proc. Civ. va determinato avendo riguardo al valore del credito assegnato, qualora la contestazione investa in toto l'assegnazione, poiché gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione non possono che coincidere col valore del credito che il debitore esecutato conserva in caso di accoglimento dell'opposizione o perde definitivamente in caso di rigetto dell'opposizione.
(1) Cfr. Cass. n. 12354/2006; Cass. n. 6186/2009; Cass. n. 1360/2014, che dettano ulteriori criteri, a carattere via via residuale, non rilevanti nel caso di specie, in cui va applicato il criterio principale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Salmè - Presidente
Dott. Roberta Vivaldi - Consigliere
Dott. Adelaide Amendola - Consigliere
Dott. Raffaele Frasca - Consigliere
Dott. Giuseppina Luciana Barreca - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 2858/2015
sul ricorso 22222-2011 proposto da:
P. G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA GUIDONI, rappresentato e difeso dall'avvocato G. P. difensore di sé medesimo;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO, in persona tempore sig. G. dell'amministratore pro G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MANCINI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonchè contro
BANCA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 370/2011 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 04/07/2011, R.G.N. 1410/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato ANSELMO CARLEVARO per delega;
udito l'Avvocato ANTONIO MANCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con sentenza depositata il 4 agosto 2011, il Tribunale di Rieti rigettava l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'avv. G. P. contro l'ordinanza di assegnazione del 26 ottobre 2007 per l'importo di euro 18.297,10, pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., e condannava l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opposto, Condominio "Condominio" di Terminillo, liquidate in euro 3.500,00 per competenze ed euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
2.- Avverso la sentenza l'avv. G. P. propone ricorso straordinario affidato a sei motivi.
Il Condominio di Terminillo resiste con controricorso.
Tutte e due le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, per difetto di ius postulandi, sollevata dal ricorrente nel presupposto che l'amministratore del condominio che ha rilasciato la procura speciale è stato revocato giudizialmente dalla carica con provvedimento del 4 aprile 2012, confermato in appello, ed è stato condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata con sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 1339/14, nonché nel presupposto che non sarebbe stato autorizzato dall'assemblea del condominio a resistere nel presente giudizio.
Ed invero i fatti, civili e penali, su indicati sono sopravvenuti al rilascio della procura speciale relativa a controricorso notificato il 12 ottobre 2011, quando l'amministratore era ancora in carica.
Quanto all'autorizzazione assembleare, è sufficiente rilevare che nel presente giudizio, che concerne l'opposizione all'esecuzione forzata intrapresa per la riscossione di oneri condominiali, il Condominio ha la posizione processuale di parte resistente; pertanto l'amministratore di condominio, che ha notificato il controricorso, non ha la necessità di essere autorizzato dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, cod. civ. (cfr., tra le altre, Cass. n. 12622/10, Cass. S.U. n. 18331/10).
l.- Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 615, 618 e 624 nonché 295 e 39 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 111 e 117 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ..
Il ricorrente dichiara di volere impugnare le ordinanze del giudice dell'esecuzione del 26-29 ottobre 2007 "per la valenza che hanno avuto nella motivazione della sentenza terminativa della fase di merito", quanto al diniego della sospensione sia dell'efficacia esecutiva del titolo azionato "sia dei due procedimenti, esecutivo ed oppositivo".
Svolge quindi una serie di doglianze, esposte sotto i seguenti numeri e per le seguenti ragioni:
- 1a), al fine di criticare quanto affermato dal giudice dell'esecuzione nelle ordinanze predette;
- 1b), al fine di criticare l'affermazione della sentenza impugnata dell'insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 295 cod. proc. civ.;
- 1c), al fine di criticare la pronuncia di inammissibilità delle censure riproposte con l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, ma già avanzate dallo stesso esecutato con atto di opposizione a precetto e con atto di opposizione all'esecuzione;
- 1d), al fine di denunciare un'omessa pronuncia del Tribunale sull'opposizione agli atti esecutivi che sarebbe stata proposta contro l'atto di pignoramento presso terzi;
1.1.- Col secondo motivo si ripropongono sostanzialmente le censure di cui sopra, sotto il profilo del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
1.2.- Col terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sui motivi di opposizione agli atti esecutivi formulati ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione.
1.3.- Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 91-92 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere il Tribunale condannato l'opponente al pagamento delle spese di causa, pur avendo rigettato la domanda del Condominio opposto di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.
2.- I motivi di cui sopra non meritano di essere accolti, perché in parte inammissibili ed in parte infondati.
Essi sono inammissibili per la parte in cui le censure del ricorrente vengono rivolte, non contro la sentenza oggetto di impugnazione, bensì contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione, sia contro le ordinanze emesse in corso di processo per espropriazione presso terzi sia contro l'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione agli atti esecutivi (dato che gli originari motivi di opposizione vengono riproposti come inammissibili motivi di ricorso per cassazione, o comunque esposti congiuntamente e confusamente con i motivi di ricorso).
2.1.- Quanto alle censure rivolte avverso la sentenza del Tribunale, si rileva:
- che è infondata quella concernente la mancata applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., poiché, come correttamente rilevato dal Tribunale, non sussiste a1cun rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, che imponga la sospensione necessaria ai sensi di detta norma, tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed il successivo giudizio di opposizione all'esecuzione basata sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cfr. Cass. n. 20320/04, n. 8055/07, n. 20318/12); i precedenti citati in ricorso non sono pertinenti, perché non attengono al rapporto tra il giudizio di cognizione nel quale si forma il titolo (provvisoriamente) esecutivo ed il processo di esecuzione iniziato in forza di questo titolo;
- che sono inammissibili, oltre che le censure di vizio di motivazione poiché non rivolte avverso apprezzamenti di fatto del giudice di merito specificamente individuati in ricorso, anche le censure di cui ai numeri 1c e 1d, per violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Quanto a queste ultime, è sufficiente rilevare che non sono riprodotte in ricorso le domande che il giudice di merito ha reputato inammissibili, in quanto avrebbero reiterato motivi di opposizione a precetto e di opposizione all'esecuzione già rigettati con sentenza di primo grado, e che, invece, secondo il ricorrente, avrebbero costituito soltanto la prospettazione di tali ultimi motivi onde supportare l'opposizione agli atti esecutivi. Inoltre, non sono riprodotti in ricorso i motivi di opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento presso terzi sui quali il ricorrente deduce l'omessa pronuncia;
- che va respinto il terzo motivo con cui è denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con riferimento ai motivi di opposizione su cui il giudice non ha deciso nel merito per averli ritenuti inammissibili. Ed invero, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112, cod. proc. civ.) quando una domanda sia stata espressamente considerata dal giudice di merito e questi non l'abbia esaminata nel merito perché ne abbia ritenuto e dichiarato l'inammissibilità, poiché il vizio di omessa pronuncia presuppone che il giudice abbia del tutto trascurato di decidere sulla domanda;
- che è infondato il quarto motivo con cui si censura la regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione, poiché il Tribunale ha condannato al pagamento delle spese l'opponente, dopo aver dichiarato inammissibili o rigettato tutti i motivi di opposizione, così correttamente applicando il criterio della soccombenza. Inammissibile, inoltre, è il rilievo del ricorrente, secondo cui il giudice avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio per soccombenza reciproca perché, pur avendo rigettato l'opposizione, ha anche rigettato la domanda del Condominio volta ad ottenere la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ed invero, va ribadito che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di concorso di giusti motivi (ovvero, oggi, gravi ed eccezionali ragioni) sia nell'ipotesi, invocata dal ricorrente, della soccombenza reciproca (cfr., da ultimo, Cass. n. 15317/13).
3.- Col quinto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 91-92 cod. proc. civ. e 75 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 59, terzo comma, del R.D.L. n. 1578 del 1933, ed al D.M. n. 127 dell'8 aprile 2004, perché il Tribunale ha liquidato i diritti e gli onorari del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi tenendo presente lo scaglione di appartenenza del credito vantato dal Condominio piuttosto che quello di appartenenza della somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione opposta. Essendo quest'ultima dell'importo complessivo di euro 18.297,10, le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate, secondo il ricorrente, tenendo presente lo scaglione delle cause aventi valore da euro 5.200,01 ad euro 25.900,00; conseguentemente risulterebbero violati i massimi tariffari sia per diritti, liquidati dal Tribunale nell'importo complessivo di euro 3.500,00 a fronte di un importo massimo di euro 1.275,00, sia per onorari, liquidati dal Tribunale nell'importo complessivo di euro 5.000,00 a fronte di un importo massimo di euro 2.355,00.
4.- Il motivo è fondato.
Non è corretto l'assunto della parte resistente secondo cui il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi sarebbe determinato, nel caso di specie, dall'importo del credito complessivamente indicato nell'atto di precetto, pari ad euro 51.712,10.
Va, infatti, richiamato il principio, per il quale in tema di liquidazione delle spese del giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di espropriazione forzata, il valore della causa va determinato, con riferimento alla fase successiva all'inizio dell'esecuzione, avendo riguardo agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione predetta (cfr. Cass. n. 12354/06, n. 6186/09, n. 1360/14, che dettano ulteriori criteri, a carattere via via residuale, non rilevanti nel caso di specie, in cui va applicato il criterio principale).
Il criterio appena enunciato consente di trarre il corollario che in tema di liquidazione delle spese del giudizio, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. va determinato avendo riguardo al valore del credito assegnato, qualora la contestazione investa in toto l'assegnazione, poiché gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione non possono che coincidere col valore del credito che il debitore esecutato conserva in caso di accoglimento dell'opposizione o perde definitivamente in caso di rigetto dell'opposizione.
4.1.- Nel caso di specie, l'ordinanza di assegnazione ha ad oggetto un credito del valore di euro 18.297,10, al quale pertanto vanno commisurati diritti ed onorari di causa. Inammissibile è il rilievo del Condominio resistente secondo cui il valore di quest'ultima sarebbe maggiore perché l'opponente avrebbe proposto una domanda di risarcimento danni per euro 100.000,00. Ed invero, questa domanda non risulta riprodotta nel controricorso, né si evince dal ricorso o dalla sentenza che l'opponente avesse cumulato all'opposizione anche una domanda risarcitoria di siffatto importo.
Poiché la liquidazione fatta in sentenza non rispetta i massimi tariffari dello scaglione di riferimento, che è quello compreso tra euro 5.200,00 ed euro 25.900,00, il motivo va accolto e la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore del Condominio opposto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, tenuto conto delle voci indicate nella nota spese e degli importi stabiliti dalle Tabelle A e B allegate al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, gli onorari vanno rideterminati nell'importo di euro 2.300,00 ed i diritti vanno rideterminati nell'importo di euro 1.275,00.
Pertanto, l'opponente avv. G. P. va condannato al pagamento delle spese del giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Rieti, che si liquidano complessivamente, in favore del Condominio di Terminillo, nell'importo di euro 3.575,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Resta assorbito il sesto motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione sui criteri di liquidazione delle spese.
Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate in ragione dell'accoglimento soltanto parziale dei motivi di ricorso.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati i primi quattro ed assorbito il sesto. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di lite in favore del Condominio opposto e, decidendo nel merito, condanna l'opponente, avv. G. P., a rimborsare al Condominio di Terminillo, in persona dell'amministratore pro-tempore, le spese del giudizio di opposizione svoltosi dinanzi al Tribunale di Rieti, liquidate nell'importo complessivo di euro 3.575,00, di cui euro 1.275,00 per diritti ed euro 2.300,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2014.
 
IL PRESIDENTE
Giuseppe Salmè
L'ESTENSORE
Giuseppina Luciana Barreca
 
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Innocenzo Battista
 


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