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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
02/03/2021
GIUSTIZIA / Giudizio amministrativo

Impugnazione dell'ordinanza di sospensione per incidente di costituzionalità

Entro che termine, nel rito elettorale, ed in quali ipotesi è impugnabile l'ordinanza di sospensione del processo per incidente di costituzionalità?

Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo aver chiarito che, nel rito elettorale, per la impugnazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle sentenze, vale la regola di cui all'art. 130, c. 10, c.p.a., per cui una ordinanza collegiale soggiace al termine breve di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione, ha precisato che ai sensi dell'art. 79 c. 3 c.p.a. sono appellabili solo le ordinanze di sospensione del processo rese ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia le ordinanze di sospensione propria, e non anche le ordinanze di sospensione impropria, cui è da ascrivere una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, a meno che non sussista la palese abnormità delle stesse, qualora si tratti di ordinanze di sospensione del tutto al di fuori degli ordinari canoni di rilevanza per il processo in corso, frutto di travisamento dei fatti e delle norme, che quindi palesemente determinano una inutile stasi del giudizio.

Massimiliano Mangano
ALLEGATO 1 C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 25 Febbraio 2021, n. 144
> Elezioni - Annullamento - Appello giudizio elettorale - Termini processuali - Ordinanza di sospensione - Rito elettorale
> L'art. 131 c.p.a. prevede il termine di venti giorni solo per l'appello "avverso le sentenze di cui all'art. 130", e non anche per altri provvedimenti giurisdizionali di primo grado diversi dalle sentenze. Invece, per la impugnazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle sentenze, vale la regola di cui all'art. 130, c. 10, c.p.a., secondo cui in materia di ricorso elettorale avverso le operazioni elettorali "tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario". Pertanto, una ordinanza collegiale resa nel rito elettorale soggiace al termine breve di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione. Ai sensi dell'art. 79 c. 3 c.p.a. sono appellabili solo le ordinanze di sospensione del processo rese ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia le ordinanze di sospensione propria, e non anche le ordinanze di sospensione impropria, cui è da ascrivere una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, a meno che non sussista la palese abnormità delle stesse, qualora si tratti di ordinanze di sospensione del tutto al di fuori degli ordinari canoni di rilevanza per il processo in corso, frutto di travisamento dei fatti e delle norme, che quindi palesemente determinano una inutile stasi del giudizio (1).
(1) Cass. Civ., SS.UU., 31-5-1984 n. 3317; idem, 11-12-2007 n. 25837; sez. I, 22-6-2001 n. 8514; idem, 15-11-2007 n. 23632; Cons. Stato, sez. III, 29-11-2019 n. 8204.
N. 144/2021 Reg. Prov. Coll.
N. 1061 Reg. Ric.
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2020, proposto da C. S., rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gela, Consiglio comunale di Gela, non costituiti in giudizio;
M. A., rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio centrale elettorale del Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
G. C. non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 28.10.2020 n. 2253, resa tra le parti, che ha sollevato incidente di costituzionalità nel giudizio di primo grado proposto per l'annullamento
- del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale elettorale per il turno di ballottaggio di Gela - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 - Mod. n. 41 - Sb, chiuso il 23 maggio 2019, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed i voti di Lista, nella parte in cui in data 22 maggio 2019 è stata illegittimamente proclamata eletta alla carica di Consigliere Comunale per la Lista «UN'ALTRA GELA» la sig.ra M. A.;
- del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale per il turno di ballottaggio di Gela - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 - Mod. n. 41 - Sb, chiuso il 23 maggio 2019, nella parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti alle Liste «UN'ALTRA GELA», «UNITI SIAMO GELESI», «UNA BUONA IDEA», «IMPEGNO COMUNE - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA», «AZZURRI PER GELA», collegate al candidato Sindaco eletto G. C., n. 15 Seggi anziché 14, per cui è stata proclamata illegittimamente eletta alla carica di Consigliere la sig.ra M. A. della Lista «UN'ALTRA GELA»;
- del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale per il turno di ballottaggio di Gela - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gela del 28 aprile 2019 - Mod. n. 41 - Sb, chiuso il 23 maggio 2019, nella parte in cui sono stati illegittimamente attribuiti alle Liste «UN'ALTRA GELA», «UNITI SIAMO GELESI», «UNA BUONA IDEA», «IMPEGNO COMUNE - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA», «AZZURRI PER GELA», collegate al candidato Sindaco eletto G. C. ulteriori n. 4 Seggi per attribuzione del 60% dei Seggi, per cui è stata proclamata illegittimamente eletta al Consiglio Comunale la sig.ra M. A. per la Lista «UN'ALTRA GELA»;
nonché per la correzione
del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo quanto specificato infra, dichiarando decaduta dalla carica di Consigliere la sig.ra M. A. per la Lista «UN'ALTRA GELA» e dichiarando proclamata eletta alla carica di Consigliere Comunale per la Lista «AVANTI GELA», collegata al candidato Sindaco non eletto Giuseppe Spata, la sig.ra C. S., odierna ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di M. A. e dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Gela;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto, il Cons. Rosanna De Nictolis; considerati presenti, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, gli avvocati Stefano Polizzotto, Girolamo Rubino; vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 4.12.2020 e depositato l'11.12.2020 la signora C. S. appella l'ordinanza collegiale del Tar Sicilia - Palermo, 28.10.2020 n. 2253, che, nell'ambito di un ricorso elettorale relativo alle elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Gela del 28.4.2019, ha sollevato incidente di costituzionalità della legge regionale applicabile e sospeso il giudizio, con il seguente dispositivo:
"i) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 3 della legge regionale siciliana n. 6 del 3 marzo 2020 per violazione degli articoli artt. 3 secondo comma; 24 primo comma; 103 primo comma, 111 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione;
ii) sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79, primo comma, cod. proc. amm.;
iii) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per il competente controllo di legittimità sulle questioni sollevate;
iv) rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e in rito del ricorso, nonché sulle spese di lite, all'esito del promosso giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 79 ed 80 del c.p.a.".
2. L'appello è affidato ad un unico motivo con cui l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale e sospensione del processo non viene contestata per ragioni di ordine procedurale ma direttamente nel merito, ritenendo l'appellante che difetterebbe il presupposto della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Ad avviso dell'appellante la legge regionale della cui legittimità costituzionale il Tar dubita, sarebbe pienamente conforme a Costituzione.
3. Si sono costituiti nel presente appello M. A. e l'Ufficio centrale elettorale del Comune di Gela, rispettivamente in date 14.12.2020 e 28.12.2020, e hanno depositato memorie per l'udienza odierna, rispettivamente in date 3.2.2021 e 5.2.2021.
M. A. eccepisce la irricevibilità dell'appello, la sua inammissibilità e la sua infondatezza nel merito.
L'Ufficio centrale elettorale eccepisce l'inammissibilità dell'appello.
3.1. Parte appellante ha presentato istanza di discussione da remoto in data 16.2.2021, respinta per tardività con d.p. n. 12/2021.
3.2. Sia l'appellante che la controinteressata hanno depositato note di udienza tempestive, rispettivamente il 23.2.2021 e il 22.2.2021.
3.3. La controinteressata ha poi depositato ulteriori note di udienza il 23.2.2021 alle ore 17.14.
4. La causa è passata in decisione all'udienza camerale del 24.2.2021.
5. Vanno anzitutto dichiarate inammissibili le note di udienza di M. A. depositate il 23.2.2021 alle ore 17.14, perché tardive, essendo state depositate oltre le ore 12 antimeridiane del giorno antecedente l'udienza.
In secondo luogo si deve ribadire che l'eccezionale mezzo delle note di udienza, previsto dall'art. 4 d.l. n. 28/2020, che si aggiunge alle memorie e alle repliche, è consentito a ciascuna parte una sola volta, e non sono consentite plurime note di udienza né repliche alle altrui note di udienza, pena una defatigante moltiplicazione di scritti difensivi.
Tali note di udienza sono inoltre palesemente infondate nel merito, quanto all'eccezione, in esse contenuta, di inammissibilità delle note di udienza dell'appellante. Assume la controinteressata che le note di udienza sarebbero ammesse solo se c'è istanza di discussione da remoto, che nella specie non ci sarebbe.
Ora, in disparte che l'istanza di discussione da remoto è stata presentata dall'appellante, e respinta, sicché per l'appellante residuava la sola alternativa delle note di udienza, deve osservarsi che secondo l'esegesi dell'art. 4, d.l. n. 28/2020, già seguita da questo Consesso, le parti possono alternativamente chiedere la discussione da remoto o depositare note di udienza se non chiedono la discussione o non partecipano alla discussione chiesta da un'altra parte processuale. Sicché le note di udienza sono una alternativa alla discussione, in mancanza di essa, e non sono subordinate, come sostiene la Morselli, alla richiesta di discussione.
6. Va in secondo luogo disattesa l'eccezione di irricevibilità dell'appello sollevata dalla controinteressata.
6.1. Assume la controinteressata che l'appello in materia elettorale, ai sensi dell'art. 131 c.p.a., va proposto entro venti giorni dalla notifica della decisione oggetto di impugnazione.
Nel caso di specie, l'ordinanza che solleva incidente di costituzionalità e sospende il processo è stata notificata il 6.11.2020, mentre l'appello risulta notificato il 4.12.2020 e sarebbe perciò tardivo.
6.2. Il Collegio osserva che l'art. 131 c.p.a. prevede il termine di venti giorni solo per l'appello "avverso le sentenze di cui all'art. 130", e non anche per altri provvedimenti giurisdizionali di primo grado diversi dalle sentenze. Stante la ristrettezza e atipicità del termine di venti giorni per l'appello, lo stesso è di stretta interpretazione e si riferisce solo alle sentenze. Invece, per la impugnazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle sentenze, vale la regola di cui all'art. 130, c. 10, c.p.a., secondo cui in materia di ricorso elettorale avverso le operazioni elettorali "tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario".
Pertanto, una ordinanza collegiale resa nel rito elettorale soggiace al termine breve di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione.
A tale soluzione conduce pure il regime processuale - astratto e impregiudicata la questione della concreta ammissibilità del presente appello - delle ordinanze di sospensione del processo ai sensi dell'art. 79 c. 3 c.p.a., che seguono il rito camerale di cui all'art. 87 c.p.a., quindi con termini processuali dimezzati, e termine breve per l'appello pari a trenta giorni.
Va pertanto respinta l'eccezione di irricevibilità.
7. Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità, sollevata da entrambe le parti costituite in termini analoghi.
7.1. Si assume che ai sensi dell'art. 79 c. 3 c.p.a. sono appellabili solo le ordinanze di sospensione del processo rese ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia le ordinanze di sospensione propria, e non anche le ordinanze di sospensione impropria, cui è da ascrivere una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
7.2. Ai sensi dell'art. 79, c. 3, c.p.a. le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sono appellabili con rito camerale.
La norma si riferisce ai soli casi di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ed è ritenuta di stretta interpretazione.
L'appellabilità dell'ordinanza di sospensione del processo non si estende, pertanto, ai casi di sospensione prevista dalla legge nei casi di incidente costituzionale o comunitario, e, in generale, ai casi di c.d. sospensione "impropria" non rientranti nell'art. 295 c.p.c.
7.3. La Cassazione ha ritenuto che la sospensione del processo la quale consegue, secondo quanto previsto dall'art. 23, c. 2, l. n. 87/1953, dalla rimessione al giudice delle leggi di una questione di legittimità costituzionale all'esito della pronuncia di rilevanza e di non manifesta infondatezza di siffatta questione, se per un verso si palesa "necessaria" derivando indefettibilmente dai suddetti apprezzamenti del giudice a quo, per altro verso risulta del tutto estranea alla previsione dell'art. 295 c.p.c. Pertanto è inammissibile l'impugnazione di ordinanza di sospensione del processo per pregiudiziale costituzionale (Cass. civ., sez. un. , 31.5.1984 n. 3317; Id., 11.12.2007 n. 25837; Cass. civ., I, 22.6.2001 n. 8514; Id., 15.11.2007 n. 23632).
Anche il Consiglio di Stato ha osservato che all'ordinanza con cui il giudice a quo motiva la rilevanza e la non manifesta infondatezza della ipotesi di illegittimità di norma che egli è chiamato ad applicare, non può riconnettersi altro effetto che quello endoprocessuale di attivare l'incidente di costituzionalità, sicché si tratta di un provvedimento strumentale ed ordinatorio, privo di carattere decisorio e, pertanto, non impugnabile neanche quando si ponga in discussione il potere stesso di quel giudice di disporre la remissione di detta questione alla Corte costituzionale (Cons. St., III, 29.11.2019 n. 8204).
7.4. In via di mera ipotesi astratta, l'appello anche delle ordinanze di sospensione del processo diverse da quelle ex art. 295 c.p.c. potrebbe ammettersi in casi - tanto di scuola quanto di rarissima evenienza pratica - di abnormità delle stesse, ossia di ordinanze di sospensione del tutto al di fuori degli ordinari canoni di rilevanza per il processo in corso, frutto di travisamento dei fatti e delle norme, che quindi palesemente determinano una inutile stasi del giudizio.
7.5. Nel caso di specie, tuttavia, con l'atto di appello non si sollevano questioni siffatte, ma si deduce nel merito l'assenza di illegittimità costituzionale, per cui in sostanza si chiede al giudice di appello di pronunciarsi su questioni riservate alla Corte costituzionale.
8. In conclusione l'appello è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il seguente criterio: sono completamente a carico dell'appellante nei confronti dell'Amministrazione costituita; mentre nel rapporto tra appellante e controinteressata, vanno compensate nella misura del 75% avuto riguardo alla soccombenza della controinteressata su talune eccezioni.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Dichiara l'appello inammissibile.
Condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in euro 3.000 (tremila) in favore dell'Amministrazione appellata; e in euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge, in favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE EST
Rosanna De Nictolis
IL CONSIGLIERE
Marco Buricelli
IL CONSIGLIERE
Roberto Caponigro
IL CONSIGLIERE
Giuseppe Verde
IL CONSIGLIERE
Antonino Caleca
 
Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2021


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