Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
05/04/2019
La motivazione nell'esercizio del potere repressivo della P.A. in materia urbanistico-edilizia
Nel caso di ritiro tardivo in autotutela di un atto amministrativo illegittimo ma favorevole al proprietario, si radica comunque un affidamento in capo al privato beneficiario dell'atto in questione e ciò giustifica una scelta normativa (quale quella trasfusa nell'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990) volta a rafforzare l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione. Al contrario, quando l'edificazione sia avvenuta nella totale assenza di un provvedimento legittimante e l'amministrazione si sia tardivamente attivata ed abbia tardivamente provveduto all'adozione di un provvedimento di rigetto e/o di demolizione, la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo. Allo stesso modo, tale inerzia non può radicare un affidamento di carattere "legittimo" in capo al proprietario dell'abuso, con conseguente esclusione della motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione di un immobile abusivo mai assistito da alcun titolo.
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