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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
02/11/2022
CONTRATTI PUBBLICI / Requisiti di partecipazione

La sostituzione dell'impresa designata per l'esecuzione dei lavori in fase di gara

La conferma del Consiglio di Stato sulla sostituzione della consorziata designata una volta perduti i requisiti ex art. 80.

Il Consiglio di Stato con l'ordinanza in rassegna ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris concernente le contestazioni sulla sostituibilità della consorziata indicata per l'esecuzione, attinta da causa di esclusione nel corso della procedura di gara, statuita nella sentenza del TAR Campania n. 4731 del 13 luglio 2022 in virtù dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 2/2022.

Lucia Interlandi
ALLEGATO 1 Consiglio di Stato - Ordinanza 28 Ottobre 2022, n. 5150
> Appalto pubblico (in generale) - Criteri e principi - Sostituibilità della consorziata - Causa di esclusione sopravvenuta - Perdita requisiti generali della consorziata
> Non paiono suscettibili di prognosi favorevole i motivi di appello con cui si contesta la sostituibilità della consorziata indicata per l'esecuzione che sia attinta da causa di esclusione nel corso della procedura di gara (1).
(1) Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2022; T.A.R. Campania, n. 4731/2022.
N. 5150/2022 Reg. Prov. Cau.
N. 7647 Reg. Ric.
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7647 del 2022, proposto da
Società Cooperativa A. in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento con D. s.r.l. e M. s.r.l. in qualità di mandanti, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Maria Ida Leonardo e Giovanni La Fauci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
G. s.r.l. Consorzio Stabile Soc. con a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte e Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;
nei confronti
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Marco Martinelli, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 04731/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di Invitalia s.p.a. e di G. s.r.l. Consorzio Stabile soc. cons. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento nei termini del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Giovanni La Fauci, Andrea Abbamonte e Marco Martinelli;
CONSIDERATO CHE:
- le statuizioni del giudice di primo grado in merito alle ragioni di esclusione del Consorzio G. s.r.l. attinenti alla carenza dei requisiti tecnici di partecipazione (oggetto del primo e del secondo motivo di appello) sono contrastate dall'appellante con argomenti che necessitano dell'approfondimento proprio della sede di merito;
- ad un esame proprio della fase cautelare, non paiono suscettibili di prognosi favorevole gli altri motivi di appello, e, segnatamente, le contestazioni in punto di sostituibilità della consorziata indicata per l'esecuzione che sia attinta da causa di esclusione nel corso della procedura di gara;
ritenuto che
- la migliore composizione degli interessi coinvolti nella vicenda, alla luce della urgenza dei lavori, diretti alla messa in sicurezza di beni culturali di primaria rilevanza, e della responsabilità che sempre assume l'impresa circa il possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori aventi ad oggetti beni culturali, induce a respingere l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, con fissazione dell'udienza per la decisione del merito;
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7647/2022).
Fissa l'udienza pubblica per la decisione del merito della causa al 2 febbraio 2023.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Diego Sabatino
L'ESTENSORE
Federico Di Matteo
IL CONSIGLIERE
Valerio Perotti
IL CONSIGLIERE
Stefano Fantini
IL CONSIGLIERE
Giovanni Grasso
 
Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2022


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