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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
28/04/2015
GIUSTIZIA / Mediazione

Mediazione civile: per il C.d.S. le spese di avvio sono comunque dovute!

Ribaltato dai Giudici di Palazzo Spada il decisum del Tar Lazio che aveva sancito il contrasto dell'obbligo di versamento delle spese di avvio con la gratuità, prevista per legge, del primo incontro del procedimento di conciliazione laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.

Con l'ordinanza in commento, i Giudici della Quarta Sezione del Consiglio di Stato hanno chiarito che non esiste nessuna incompatibilità logica e nessun contrasto giuridico tra il novellato testo dell'art. 17, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 28/2010 e la disposizione di cui all’art. 16, commi 2 e 9, del D.M. n. 180/2010. Ed invero, osserva il Supremo Collegio, l’uso del termine “compenso” nel comma 5-ter dell’art. 17 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (a mente del quale "Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione") è manifestamente generico ed improprio e non trova alcun riscontro nelle disposizioni di cui ai commi 2 e 9 dell'art. 16 del D.M. n. 180/2010 sopra richiamato, nelle quali si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione”. Se, dunque, nessuna questione si pone per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione”, dovendosi in tal caso concordare con il Giudice di prime cure sulla non debenza di tali voci per l'ipotesi di mancato accordo all'esito del primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, a diversa soluzione deve giungersi per le spese di avvio, le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16 citato comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione. Ad avviso della Sezione, infatti, queste non appaiono, prima facie, riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria sopra citata e, pertanto, restano dovute dalle parti anche in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione. Ciò, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, dal momento che quest'ultime sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie (come, del resto, indirettamente confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto - ancorché in misura ridotta - anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione).

Giovanni Longo
ALLEGATO 1 Consiglio di Stato - Ordinanza 22 Aprile 2015, n. 1694
N. 1694/2015 Reg. Prov. Cau.
N. 2156 Reg. Ric.
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello n. 2156 del 2015, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
l'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI (UNCC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Notaristefani di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Crescenzio, 20,
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
- signori R. N. ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Gemma Suraci, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via degli Scipioni, 237,
- ASSOCIAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avv. Marco Benucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via corso d'Italia, 29;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1351/2015, notificata in data 5 marzo 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) e gli atti di intervento dei soggetti in epigrafe indicati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi gli avv.ti Storace e De Notaristefani per la appellata, l'avv. Suraci e l'avv. Benucci per gli intervenienti ad adiuvandum e l'avv. dello Stato De Carlo per le Amministrazioni appellanti;
Ritenuto, quanto al profilo della legittimazione processuale della ricorrente in primo grado, che l'indicazione di quest'ultima nell'epigrafe della sentenza impugnata è frutto di evidente fraintendimento, essendo fuori discussione il carattere nazionale (e non meramente locale), e conseguentemente la rappresentatività, dell'associazione che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio;
Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l'appello risulta assistito da sufficiente fumus nella parte in cui censura l'integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell'art. 16 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, atteso che:
- l'uso del termine "compenso" nel comma 5-ter dell'art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (introdotto dalla "novella" del 2013), è manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di "indennità di mediazione", che a sua volta si compone di "spese di avvio" e "spese di mediazione" (art. 16, d.lgs. n. 28/2010);
- ciò premesso, nulla quaestio essendovi per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso "anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione" (art. 16, comma 10), il problema si pone per le spese di avvio, le quali in virtù del decisum qui contestato sarebbero anch'esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 28/2010;
- quanto alle spese di avvio - le quali a tenore del censurato comma 2 dell'art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le "spese vive documentate" e dall'altro le spese generali sostenute dall'organismo di mediazione - queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di "compenso" di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata;
- quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all'accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti,ex art. 20 del d.lgs. n. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all'entità della somma versata e dovuto - ancorché in misura ridotta - anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione (e, quindi, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute);
Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare è meritevole di accoglimento limitatamente all'esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di "compenso" ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. n. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall'originaria ricorrente con l'appello incidentale);
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie in parte l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2156/2015) e la respinge per il resto, e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione.
Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni esaminate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d'appello.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Paolo Numerico
L'ESTENSORE
Raffaele Greco
IL CONSIGLIERE
Nicola Russo
IL CONSIGLIERE
Sandro Aureli
IL CONSIGLIERE
Silvestro Maria Russo
 
Depositata in Segreteria il 22 aprile 2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 


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