Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Mediazione civile: per il C.d.S. le spese di avvio sono comunque dovute!
Ribaltato dai Giudici di Palazzo Spada il decisum del Tar Lazio che aveva sancito il contrasto dell'obbligo di versamento delle spese di avvio con la gratuità, prevista per legge, del primo incontro del procedimento di conciliazione laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.
Con l'ordinanza in commento, i Giudici della Quarta Sezione del Consiglio di Stato hanno chiarito che non esiste nessuna incompatibilità logica e nessun contrasto giuridico tra il novellato testo dell'art. 17, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 28/2010 e la disposizione di cui all’art. 16, commi 2 e 9, del D.M. n. 180/2010. Ed invero, osserva il Supremo Collegio, l’uso del termine “compenso” nel comma 5-ter dell’art. 17 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (a mente del quale "Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione") è manifestamente generico ed improprio e non trova alcun riscontro nelle disposizioni di cui ai commi 2 e 9 dell'art. 16 del D.M. n. 180/2010 sopra richiamato, nelle quali si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione”. Se, dunque, nessuna questione si pone per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione”, dovendosi in tal caso concordare con il Giudice di prime cure sulla non debenza di tali voci per l'ipotesi di mancato accordo all'esito del primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, a diversa soluzione deve giungersi per le spese di avvio, le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16 citato comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione. Ad avviso della Sezione, infatti, queste non appaiono, prima facie, riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria sopra citata e, pertanto, restano dovute dalle parti anche in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione. Ciò, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, dal momento che quest'ultime sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie (come, del resto, indirettamente confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto - ancorché in misura ridotta - anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione).
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