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04/12/2015
GIUSTIZIA / Giudizio amministrativo

Ne bis in idem: vale anche nel giudizio di ottemperanza?

Il T.A.R. Lecce conferma l'estensione del ne bis in idem al giudizio di ottemperanza, precisando quando e perché si configura tale estensione.

Nel giudizio di ottemperanza, un ricorso avente ad oggetto causa identica, tanto per petitum quanto per causa petendi, ad altro precedente ricorso, è inammissibile. Ed invero, il divieto di ne bis in idem è estensibile anche all'azione di ottemperanza, atteso che quest'ultima non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva di sentenze o altri provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda, atteso che il giudice dell'ottemperanza esercita gli ampi poteri conferiti dalla legge, integrando l'originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad esso, con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma un'attuazione in senso stretto, dando luogo al cd. giudicato a formazione progressiva. Il principio del ne bis in idem opera, del resto, anche nel processo amministrativo, nel cui ambito deve ritenersi sussistente l'esigenza generale posta a base del divieto di riproporre domanda giudiziale connotata dalla identità degli elementi costitutivi, in base al rinvio esterno disciplinato dall'art. 39 del c.p.a..

Giuseppe Bruno
ALLEGATO 1 T.A.R. - T.A.R. Puglia - Lecce - Sentenza 27 Novembre 2015, n. 3441
> Giudizio amministrativo - Ottemperanza - Principio del ne bis in idem - Applicabilità
> Il divieto di ne bis in idem è estensibile anche all'azione di ottemperanza, atteso che quest'ultima non è inquadrabile nella schema della mera azione esecutiva di sentenze o altri provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda, atteso che il giudice dell'ottemperanza esercita gli ampi poteri conferiti dalla legge, integrando l'originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad esso, con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma un'attuazione in senso stretto, dando luogo al cd. giudicato a formazione progressiva (1).
(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23-3-2015 n.1558.
N. 3441/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 1184 Reg. Ric.
ANNO2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2015, proposto da:
M. M., rappresentato e difeso dall'avv. Oscar Lojodice, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce,Via Rubichi, è domiciliato;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. 479/09 V.G. della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, reso il 23.2.2010, depositato il 22.3.2010, munito di formula esecutiva il 25.5.2010, notificato al Ministero della Giustizia in Roma il 18.2.2014, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore di M. M. della somma di euro 800,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il decreto decisorio 479/09 V.G., la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da M. M. ai sensi della c.d legge Pinto, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del M. M. della somma di euro 800,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con compensazione delle spese processuali.
I ricorrenti chiedono che il Tar accolga l'azione esecutiva proposta sul presupposto che:
il decreto è divenuto irrevocabile, non essendo stata proposta impugnazione nei termini, come risulta da apposita certificazione rilasciata dalla Cancelleria della stessa Corte di Appello di Lecce;
è decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei riguardi delle Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/96, convertito con modificazioni nella legge 30/97;
il Ministero della Giustizia non ha ancora provveduto al pagamento delle somme in oggetto.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ed ha eccepito il ne bis in idem, il difetto di procura, la nullità del procedimento di notifica, la inammissibilità del ricorso sotto altro profilo.
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 29 ottobre 2015.
DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio "ne bis in idem".
La difesa dell'Amministrazione statale ha posto in evidenza che, per l'ottemperanza al decreto di cui si controverte è stato già proposto identico ricorso recante il n. di R.G. 1712/2014, che è stato già deciso con sentenza 2871/2014 con la quale il gravame è stato già accolto, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali.
Nonostante detta evenienza, parte ricorrente ha notificato e depositato un nuovo ricorso identico al primo senza fare alcun riferimento all'esistenza di un precedente giudicato del TAR avente ad oggetto causa identica per petitum, e causa petendi.
Il Collegio ritiene doveroso richiamare, a tal riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato più recente, la quale ha chiarito che "Il divieto di ne bis in idem è estensibile anche all'azione di ottemperanza, atteso che quest'ultima non è inquadrabile nella schema della mera azione esecutiva di sentenze o altri provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda, atteso che il giudice dell'ottemperanza esercita gli ampi poteri conferiti dalla legge, integrando l'originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad esso, con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma un'attuazione in senso stretto, dando luogo al cd. giudicato a formazione progressiva" ( Consiglio di Stato, sez. V, 23/03/2015 n. 1558).
Il principio del ne bis in idem opera, del resto, anche nel processo amministrativo, nel cui ambito deve ritenersi sussistente l'esigenza generale posta a base del divieto di riproporre domanda giudiziale connotata dalla identità degli elementi costitutivi, in base al rinvio esterno disciplinato dall'art. 39 del c.p.a.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo
IL CONSIGLIERE
Ettore Manca
IL CONSIGLIERE EST
Carlo Dibello
 
Depositata in Segreteria il 27 novembre 2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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