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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
25/05/2017
CONTRATTI PUBBLICI / Appalto pubblico

Necessità della sottoscrizione degli atti di gara: vale solo per l'offerta e la domanda di partecipazione

Il T.A.R. Aosta ha escluso la necessità di sottoscrizione per atti di gara che non siano la domanda di partecipazione e l'offerta, ritenendo sufficiente anche la dichiarazione sostitutiva di presa visione.

Con la sentenza in esame, il T.A.R. della Valle d'Aosta ha respinto il ricorso proposto da una seconda classificata in una procedura di gara, la quale deduceva l'illegittimità dell'aggiudicazione per la mancata sottoscrizione, da parte di una delle imprese del costituendo raggruppamento risultato aggiudicatario, dello schema di convenzione.
Il Collegio ha anzitutto dato atto che, in caso di RTI costituendo, sia necessaria sottoscrizione di tutti i futuri partecipanti al raggruppamento temporaneo. Ciò in ragione del fatto che non si è creato il RTI e dunque quell'organismo che, pur non avendo ex se soggettività, costituisce centro di imputazione unitario, per effetto dell'efficacia interna ed esterna esplicata dal negozio di mandato.
Il Collegio, però, ha osservato che tale necessità, pur condivisibile con riferimento alla sottoscrizione dell'offerta e della domanda di partecipazione (nonché alla cauzione ad essa collegata), non risulta estensibile ad altri adempimenti partecipativi quale quello della sottoscrizione della convenzione, specie se da altri documenti di gara risulti che il soggetto ha direttamente esaminato tutti gli elaborati di gara, i relativi elementi fattuali e, soprattutto, il bando di gara e lo schema di convenzione.
Il principio è analogo a quello secondo cui, in una gara pubblica, le esigenze sottese alla sottoscrizione del disciplinare pagina per pagina, imposta a pena di esclusione dalla lex specialis, sono comunque soddisfatte dalla specifica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di presa visione e accettazione integrale ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli atti di gara, sicché è illegittima l'esclusione dalla gara, disposta solo per l'accertata violazione di tale prescrizione della lex specialis.

Giuseppe Bruno
ALLEGATO 1 T.A.R. - T.A.R. Valle d'Aosta - Aosta - Sentenza 26 Aprile 2017, n. 25
> Appalto pubblico (in generale) - Gara - Sottoscrizione degli atti di gara - Necessità solo per l'offerta e per la domanda di partecipazione - Per gli altri atti è sufficiente la dichiarazione di presa visione
> Il principio di necessità della sottoscrizione, pur condivisibile con riferimento alla sottoscrizione dell'offerta e della domanda di partecipazione (nonché alla cauzione ad essa collegata), non risulta estensibile ad altri adempimenti partecipativi quale quello della sottoscrizione della convenzione, specie se da altri documenti di gara risulti che il soggetto ha direttamente esaminato tutti gli elaborati di gara, i relativi elementi fattuali e, soprattutto, il bando di gara e lo schema di convenzione. Il principio è analogo a quello secondo cui, in una gara pubblica, le esigenze sottese alla sottoscrizione del disciplinare pagina per pagina, imposta a pena di esclusione dalla lex specialis, sono comunque soddisfatte dalla specifica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di presa visione e accettazione integrale ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli atti di gara, sicché è illegittima l'esclusione dalla gara, disposta solo per l'accertata violazione di tale prescrizione della lex specialis (1).
(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 14-5-2013 n. 2615; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 14-112016 n. 5237.
N. 25/2017 Reg. Prov. Coll.
N. 60 Reg. Ric.
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2016, proposto da:
G. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Losanna, 17;
contro
Comune di Valtournenche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Hebert D'Herin, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R Valle d'Aosta in Aosta, via Cesare Battisti, 1;
nei confronti di
P. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Carlo Mazzocchi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Aosta, via Torre del Lebbroso, 37;
E. S.r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 250 dell'8 novembre 2016, resa nota con comunicazione prot. 14107 del 9 novembre 2016; del verbale di aggiudicazione provvisoria del 3 novembre 2016; della comunicazione prot. 14104 del 9 novembre 2016 e di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Valtournenche e di P. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, risultata seconda in graduatoria, impugna gli atti in epigrafe indicati con cui il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Valtournenche ha aggiudicato la gara per la assegnazione di una autorizzazione per il trasporto pubblico di sciatori con elicotteri (eliski) e la concessione in uso e gestione di elisuperfici occasionali di base di recupero e quota per la stagione invernale 2016/2017 al costituendo R.T.I. E. Srl - P. Srl che ha offerto l'importo di euro 61.100,00.
Si sono costituiti il Comune di Valtournenche e la P. S.r.l., concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, non potendo trovare accoglimento l'unica, articolata doglianza incentrata sulla mancata sottoscrizione, da parte dell'altra impresa del costituendo raggruppamento poi aggiudicatario, dello schema di convenzione.
Ed, invero, per un verso, deve osservarsi che il principio di diritto invocato da parte ricorrente - necessità che, in caso di RTI costituendo, vi sia la sottoscrizione di tutti i futuri partecipanti al raggruppamento temporaneo, atteso che ancora non si è creato il RTI e dunque quell'organismo che, pur non avendo ex se soggettività, costituisce pur tuttavia centro di imputazione unitario, per effetto dell'efficacia interna ed esterna esplicata dal negozio di mandato - pur condivisibile con riferimento alla sottoscrizione dell'offerta e della domanda di partecipazione (nonché alla cauzione ad essa collegata), non risulta estensibile ad altri adempimenti partecipativi quale quello in esame, tanto più ove si consideri, in fatto, il sostanziale soddisfacimento della sottostante esigenza attraverso la congiunta sottoscrizione del cd. modulo "Alfa" recante, inter alia, le dichiarazioni di aver direttamente esaminato tutti gli elaborati di gara, i relativi elementi fattuali e, soprattutto, il bando di gara e lo schema di convenzione, rispetto al quale si ribadisce di aver preso integrale visione.
In altri termini - posto che la sottoscrizione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese e dunque, da una parte, assume la paternità della dichiarazione, dall'altra, vincola l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta - mentre la stessa costituisce elemento essenziale ed infungibile delle dichiarazioni di volontà o di giudizio (sicché la sua mancanza ovvero l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico inficia la validità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta/domanda di partecipazione, determinando la nullità e la conseguente irricevibilità delle stesse), diversamente è da dirsi per l'adempimento in questione rispetto al quale non solo opera la segnalata fungibilità con forme equipollenti, ma (e proprio per tale ragione) non ricorrono le medesime esigenze di rigore ed assolutezza dinanzi indicate con riferimento all'offerta/domanda di partecipazione. In tal senso condivisibilmente in giurisprudenza si affermato il principio per cui in una gara pubblica le esigenze sottese alla sottoscrizione del disciplinare pagina per pagina, imposta a pena di esclusione dalla lex specialis, sono comunque soddisfatte dalla specifica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di presa visione e accettazione integrale ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli atti di gara, sicché è illegittima l'esclusione dalla gara, disposta solo per l'accertata violazione di tale prescrizione della lex specialis (cfr. C.d.S., sez. V, 14.5.2013 n. 2615; T.A.R. Napoli, sez. II, 14/11/2016, n. 5237).
Per altro verso deve notarsi come, da un lato, la controversa clausola del bando [art. O capo IX comma 7° che prevede l'inserimento, a pena di esclusione, nella busta "A" dello schema di convenzione, siglata dal rappresentante del concorrente o del capogruppo (in caso di R.T.I., consorzio ordinario, I.) in ogni pagina per accettazione], nel contemplare l'adempimento in questione, non distingua (a differenza di altre prescrizioni del medesima lex specialis) tra RTI costituito e costituendo, limitandosi a richiedere genericamente la sottoscrizione da parte dell'impresa capogruppo.
D'altra parte ove si ritenga imporre a pena di esclusione un siffatto adempimento formale in capo a ciascun componente del costituendo raggruppamento, un siffatto onere si porrebbe in termini di invalidità nella misura in cui riconnette la misura espulsiva al di fuori di una espressa previsione normativa in tal senso e senza alcuna incidenza sull'individuazione del contenuto dell'offerta o del soggetto responsabile della stessa.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, tenuto conto dei parametri di cui al Regolamento 10 marzo 2014 n. 55.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rimborsare al Comune di Valtournenche ed alla P. S.r.l. le spese del giudizio che liquida per ciascuno dei resistenti in complessivi euro 2000,00 (duemila//00) oltre gli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Andrea Migliozzi
IL CONSIGLIERE
Grazia Flaim
IL CONSIGLIERE EST
Carlo Buonauro
 
Depositata in Segreteria il 26 aprile 2017
 


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