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08/01/2016
GIUSTIZIA / Comunicazioni e notificazioni

Notifica a mezzo PEC: attenzione all'indirizzo corretto!

Il T.A.R. di Salerno chiarisce le conseguenze del mancato utilizzo di un indirizzo email risultante dai pubblici elenchi nell'ambito delle notificazioni dei ricorsi.

In ambito di ricorsi amministrativi, l'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 21 gennaio 1994, dispone che "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"; Il mancato rispetto della citata disposizione, la cui efficacia prescrittiva è rafforzata dall'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente", comporta necessariamente la nullità della notificazione nè è applicabile l'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., ai sensi del quale "nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla".

Giuseppe Bruno
ALLEGATO 1 T.A.R. - T.A.R. Campania - Salerno - Sentenza 18 Dicembre 2015, n. 2652
> Giudizio amministrativo - Procedura - Notificazione - A mezzo PEC - Indirizzo di posta errato - Nullità - Ragioni
L. 21 Gennaio 1994 n. 53, art. 3 co. 1
> L'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 21 gennaio 1994, dispone che "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"; il mancato rispetto della citata disposizione, la cui efficacia prescrittiva è rafforzata dall'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente", comporta necessariamente la nullità della notificazione nè è applicabile l'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., ai sensi del quale "nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla".
N. 2652/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 998 Reg. Ric.
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2015, proposto da:
G. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Reppucci, legalmente domiciliata in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
I. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzina Salvatore, Giuseppe Giammarino e Vincenzo De Nisco, con domicilio eletto in Salerno, largo Dogana Regia n. 15, presso l'avv. Brancaccio;
nei confronti di
A. Cooperativa Sociale Onlus;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 3763 del 30/3/2015, con il quale il R.U.P. di I. s.p.a. ha comunicato l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di pulizia sedi aziendali, di tutti gli atti connessi e presupposti, nonché per la condanna al risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevata preliminarmente la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal difensore dell'amministrazione resistente sulla scorta della sua notifica alla cooperativa controinteressata presso un indirizzo di posta elettronica certificata (...omissis...) diverso da quello (...omissis...) risultante dai "pubblici elenchi" (nella specie dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio), in violazione dell'art. 3 bis L. n. 53/1994;
Rilevato infatti che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 21 gennaio 1994, "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi";
Considerato che il mancato rispetto della citata disposizione, la cui efficacia prescrittiva è rafforzata dall'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente", non può non produrre la nullità della notificazione eseguita secondo modalità difformi da quelle sancite dal legislatore;
Rilevato altresì che non sussistono i presupposti per fare applicazione dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., ai sensi del quale "nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla", atteso che la parte ricorrente, alla luce del surrichiamato univoco disposto normativo, avrebbe potuto facilmente controllare che l'indirizzo pec indicato dalla controinteressata negli atti da essa provenienti inerenti al procedimento di gara di cui si tratta, dalla prima utilizzato per la notifica del ricorso, non corrispondeva a quello risultante dall'elenco della Camera di Commercio;
Ritenuto quindi, come anticipato, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 998/2015, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Amedeo Urbano
IL CONSIGLIERE EST
Ezio Fedullo
IL CONSIGLIERE
Paolo Severini
 
Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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