N. 679/2017 Reg. Prov. Coll.
N. 304 Reg. Ric.
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2017, proposto da:
G. V. Soc. Coop., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Castiello e Vincenzo De Vincenti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Concetta Giglio, in Catanzaro, alla piazza Falletti, n. 16;
contro
Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro, domiciliata presso l'Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;
nei confronti di
L. Soc. Coop. Edilizia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta regionale della Regione Calabria del 28 dicembre 2016, n. 577, con la quale la Giunta ha deliberato di "ritenere ammissibili (...) esclusivamente le proposte di rimodulazione consistenti in richieste di delocalizzazione presentate
dai soggetti attuatori in conformità al citato decreto n. 9871 del 10.8.2016";
- della nota del 25 gennaio 2017, prot. n. 21647, a firma del Dirigente del Settore 5 del Dipartimento 6, Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria, nella parte in cui, applicando la predetta delibera del 28 dicembre 2016, n. 577, è stato comunicato che l'istanza di rimodulazione presentata dalla G. V. Società Cooperativa in data 12 gennaio 2017 "non sarà esaminata";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
nonché per la condanna al risarcimento del danno causato alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato preliminarmente che:
a) la Regione Calabria ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in quanto esso sarebbe stato redatto in formato cartaceo e sottoscritto secondo le modalità tradizionali, e quindi in violazione delle norme sul processo amministrativo telematico, le quali impongono che gli atti di parte siano redatti in formato di documento elettronico sottoscritto con firma digitale;
b) in effetti, la G. V. Soc. Coop. ha notificato alla Regione Calabria il ricorso introduttivo del presente giudizio redatto in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto dai difensori;
c) la medesima società, però, ha poi depositato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale il medesimo ricorso redatto questa volta quale documento informatico munito della firma digitale;
d) il ricorso introduttivo è stato quindi redatto in doppio originale, uno cartaceo, l'altro digitale;
e) non è stata segnalata alcuna difformità tra i due esemplari del ricorso;
Ritenuto che:
f) l'odierno giudizio è sottoposto al regime del processo amministrativo telematico;
g) parte ricorrente ha correttamente depositato il ricorso redatto quale documento informatico munito di firma digitale;
h) nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest'ultimo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993);
i) in ogni caso, la redazione di un secondo originale in formato cartaceo e la sua materiale notificazione ha comunque consentito alla Regione Calabria di venire a conoscenza dell'instaurazione della lite, raggiungendosi così lo scopo cui l'atto era preordinato, sicché, a norma dell'art. 156 c.p.c., le eccepite difformità rispetto al modello legale non possono dare luogo ad alcuna forma di nullità;
Ritenuto necessario, al fine del decidere sull'istanza cautelare proposta, che la Regione Calabria depositi, presso la Segreteria di questa Sezione ed entro la data del 3 maggio 2017, una dettagliata e documentata relazione con la quale specifichi se tutte le società cooperative che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica di cui si discorre siano state ammesse al finanziamento;
Ritenuto necessario, pertanto, differire ad altra data la trattazione della domanda cautelare;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), dispone che la Regione Calabria depositi, presso la Segreteria di questa Sezione ed entro la data del 3 maggio 2017, una dettagliata e documentata relazione con la quale specifichi se tutte le società cooperative che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica di cui si discorre siano state ammesse al finanziamento.
Rinvia per la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 10 maggio 2017.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
IL CONSIGLIERE
Giovanni Iannini
L'ESTENSORE
Francesco Tallaro
Depositata in Segreteria il 26 aprile 2017