N. 12060/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 11111 Reg. Ric.
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11111 del 2015, proposto da:
B. Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Bernardi, Giovanni Sala, Marta Bassanese e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cosseria, 5;
contro
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Fusco, con domicilio eletto presso la sede della avvocatura della Regione in Roma, Via Marcantonio Colonna N. 27;
nei confronti di
C. Srl;
per l'annullamento
- della esclusione dalla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di guanti monouso occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna la comunicazione prot. N. 483766 dell'11 settembre 2015, con la quale la Regione Lazio ha comunicato l'esclusione della ricorrente dalla procedura avente ad oggetto "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla aggiudicazione della fornitura di guanti monouso occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio".
In particolare, con la suindicata nota, la Direzione regionale centrale acquisti ha rilevato, in sede di esclusione, che:
- il plico pervenuto risulta sprovvisto dell'indicazione del mittente;
- il plico pervenuto non riporta, come previsto alla pag. 7, punto 3 del disciplinare di gara, l'oggetto della gara con la dicitura "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di guanti monouso occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";
- il plico pervenuto non riporta, altresì, come previsto dal medesimo disciplinare di gara, l'indicazione del lotto o dei lotti per i quali si presenta offerta.
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio deducendo la infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio come le carenze rilevate dalla Commissione e relative alla mancata indicazione, nella parte esterna del plico inviato, del mittente, dell'oggetto della gara e dei lotti ai quali si intende partecipare, non risultano requisiti richiesti a pena di esclusione.
Sotto tale profilo, infatti, le carenze indicate non possono in alcun modo concretizzare alcuna delle ipotesi tassative di esclusione delineate nell'art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. n. 106/2006, né quelle indicate nel Disciplinare di gara, nell'ambito del quale l'indicazione a pena di esclusione è riferita unicamente alle prescrizioni richieste al fine di garantire l'integrità del plico, in aderenza a quanto previsto dal citato art. 46 bis.
Sotto tale profilo, del resto, occorre rilevare che il plico inviato dalla ricorrente risulta perfettamente sigillato con nastro adesivo e tale da non ingenerare alcun dubbio sulla segretezza del suo contenuto.
Né, del resto, viene in discussione, nella fattispecie di cui all'odierno ricorso, un profilo afferente l'incertezza in merito alla provenienza dell'offerta da parte della ricorrente; sotto tale profilo, infatti, oltre alla circostanza secondo cui l'Amministrazione ha registrato senza riserve il ricevimento dell'offerta, invitando altresì la ricorrente a partecipare alla prima seduta, occorre rilevare che sul nastro adesivo del plico vi era anche il timbro della ricorrente, con tutti gli elementi identificativi della azienda mittente.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna La Regione Lazio al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre accesso di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Linda Sandulli
L' ESTENSORE
Alessandro Tomassetti
IL PRIMO REFERENDARIO
Francesca Petrucciani
Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)