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13/03/2020
SANITÀ / Organizzazione

Relazione introduttiva relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11

La nota di aggiornamento del CNF trasmessa ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Si pubblica la nota di aggiornamento del CNF del 11 marzo 2020, a firma del Presidente, Avv. Andrea Mascherin, nella quale si riporta la relazione illustrativa sostitutiva del disegno di legge n. 1757 del Senato della Repubblica, relativa al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 8 marzo scorso, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", nella quale si precisa che "il comma 2 dell'articolo 1 viene espressamente indicato quale "disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato)" la quale "dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione".
La suddetta nota, per come è stata scritta la norma da introdursi in sede di conversione, porta a ritenere che, allo stato, la vigente disciplina sulla sospensione dei termini non trovi piena applicazione, tra l'altro, per gli atti di impugnazione, restando tale possibilità rimessa al Legislatore nella successiva fase di conversione del decreto-legge, con l'introduzione di disposizioni che, relativamente ai termini nelle more già decorsi, dovrebbero avere necessariamente portata retroattiva.
Sarebbe allora auspicabile, al fine di sgombrare il campo da dubbi e obiezioni di tipo tecnico sulla ammissibilità di un intervento legislativo con effetti retroattivi, che in sede di conversione il Legislatore intervenisse, in modo netto, con una norma di "interpretazione autentica" sulla portata del comma 2 dell'art. 1 del D.L. 11/2020, assegnandosi alla predetta disposizione un significato - ovvero la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi comprese le impugnazioni - che in essa, invero, sembra già contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (cfr. ex multis Corte Cost., ordinanza 10 aprile 2014).
Massimiliano Mangano
ALLEGATO 1 Legislazione Nazionale - Deliberazioni ed atti vari di Agenzie, Comitati ed Organismi - Consiglio Nazionale Forense 11 Marzo 2020


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