Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Revisione dei prezzi: tra silenzio della p.A. e carenza delle rilevazioni statistiche semestrali
E' legittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione in merito alla domanda di revisione dei prezzi? Ed ancora: l'indisponibilità dei costi standardizzati, determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici, impedisce di riconoscere la revisione?
Il T.A.R. Campania Napoli ha ritenuto certamente illegittimo il silenzio mantenuto dalla P.A. sulla domanda di revisione dei prezzi attinente ad un appalto di servizi in quanto l’obbligo di provvedere sull’istanza proposta dall’interessata deriva dalla circostanza che il meccanismo revisionale è espressamente previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Ed invero, ai sensi del citato art. 115 (sovrapponibile all’art. 6, IV comma della Legge n. 537/1993) tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. Scopo della disposizione, recante un regime legale della revisione dei prezzi prevalente su quello generale di diritto comune, è quello di coniugare l’esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni. La natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che, nei casi in cui la clausola citata non sia stata inserita nel regolamento contrattuale, operi il meccanismo di integrazione di cui all’art. 1339 c.c..
Ne consegue, altresì, che eventuali clausole difformi contenute nei contratti sono nulle per contrasto con una norma imperativa. Peraltro, l'indisponibilità dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 7, IV comma, lett. c), e V comma del Codice contratti (le cui prescrizioni sono richiamate dal successivo art. 115) non impedisce di riconoscere la revisione prezzi. I due periodi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 enunciano, infatti, altrettanti principi:- il primo impone la revisione periodica del prezzo di tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica e continuativa;
- il secondo stabilisce che l'entità di tale revisione deve scaturire dagli esiti di un'apposita istruttoria condotta dall'amministrazione. È vero che l’ultimo periodo individua alcuni parametri statistici ai quali ancorare le valutazioni in materia, ma siffatto "modello istruttorio" appare meramente orientativo dell'operato della parte pubblica, con la conseguenza che la carenza delle rilevazioni statistiche semestrali ivi contemplate non impedisce l'applicazione della norma precedente, rimanendo inalterato il potere-dovere dell'Amministrazione di svolgere comunque un'istruttoria che, anche in assenza dei criteri predeterminati, deve comunque svolgersi nel rispetto del generale limite interno di ragionevolezza.
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