Loading
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli 
Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.
Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
17/04/2015
CONTRATTI PUBBLICI / Disciplina

Revisione dei prezzi: tra silenzio della p.A. e carenza delle rilevazioni statistiche semestrali

E' legittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione in merito alla domanda di revisione dei prezzi? Ed ancora: l'indisponibilità dei costi standardizzati, determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici, impedisce di riconoscere la revisione?

Il T.A.R. Campania Napoli ha ritenuto certamente illegittimo il silenzio mantenuto dalla P.A. sulla domanda di revisione dei prezzi attinente ad un appalto di servizi in quanto l’obbligo di provvedere sull’istanza proposta dall’interessata deriva dalla circostanza che il meccanismo revisionale è espressamente previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Ed invero, ai sensi del citato art. 115 (sovrapponibile all’art. 6, IV comma della Legge n. 537/1993) tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. Scopo della disposizione, recante un regime legale della revisione dei prezzi prevalente su quello generale di diritto comune, è quello di coniugare l’esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni. La natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che, nei casi in cui la clausola citata non sia stata inserita nel regolamento contrattuale, operi il meccanismo di integrazione di cui all’art. 1339 c.c..
Ne consegue, altresì, che eventuali clausole difformi contenute nei contratti sono nulle per contrasto con una norma imperativa. Peraltro, l'indisponibilità dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 7, IV comma, lett. c), e V comma del Codice contratti (le cui prescrizioni sono richiamate dal successivo art. 115) non impedisce di riconoscere la revisione prezzi. I due periodi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 enunciano, infatti, altrettanti principi:- il primo impone la revisione periodica del prezzo di tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica e continuativa;
- il secondo stabilisce che l'entità di tale revisione deve scaturire dagli esiti di un'apposita istruttoria condotta dall'amministrazione. È vero che l’ultimo periodo individua alcuni parametri statistici ai quali ancorare le valutazioni in materia, ma siffatto "modello istruttorio" appare meramente orientativo dell'operato della parte pubblica, con la conseguenza che la carenza delle rilevazioni statistiche semestrali ivi contemplate non impedisce l'applicazione della norma precedente, rimanendo inalterato il potere-dovere dell'Amministrazione di svolgere comunque un'istruttoria che, anche in assenza dei criteri predeterminati, deve comunque svolgersi nel rispetto del generale limite interno di ragionevolezza.

Chiara Campanelli
ALLEGATO 1 T.A.R. - T.A.R. Campania - Napoli - Sentenza 13 Aprile 2015, n. 2086
> Procedimento amministrativo - Silenzio - Domanda di revisione dei prezzi - Obbligo di provvedere della p.A. - Sussiste - Ragioni
> E' illegittimo il silenzio mantenuto dalla p.A. sulla domanda di revisione dei prezzi attinente ad un appalto di servizi in quanto l'obbligo di provvedere sull'istanza proposta dall'interessata deriva dalla circostanza che il meccanismo revisionale è espressamente previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006. Ed invero, ai sensi del citato art. 115 (sovrapponibile all'art. 6 co. 4, L. n. 537/1993) tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. Scopo della disposizione, recante un regime legale della revisione dei prezzi prevalente su quello generale di diritto comune, è quello di coniugare l'esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni (1). La natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che, nei casi in cui la clausola citata non sia stata inserita nel regolamento contrattuale, operi il meccanismo di integrazione di cui all'art. 1339, Cod. Civ.. Ne consegue, altresì, che eventuali clausole difformi contenute nei contratti sono nulle per contrasto con una norma imperativa.
(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 24-1-2013 n. 465.
> Appalto pubblico (in generale) - Revisione dei prezzi - Indisponibilità dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici ex art. 7 co. 4, lett. c) e 5 del Codice Appalti - Non impedisce di riconoscere la revisione prezzi
> L'indisponibilità dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 7 co. 4, leett. c) e 5 del Codice (le cui prescrizioni sono richiamate dal successivo art. 115) non impedisce di riconoscere la revisione prezzi. I due periodi dell'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 enunciano, infatti, altrettanti principi: il primo impone la revisione periodica del prezzo di tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica e continuativa; il secondo stabilisce che l'entità di tale revisione deve scaturire dagli esiti di un'apposita istruttoria condotta dall'amministrazione. È vero che l'ultimo periodo individua alcuni parametri statistici ai quali ancorare le valutazioni in materia, ma siffatto "modello istruttorio" appare meramente orientativo dell'operato della parte pubblica, con la conseguenza che la carenza delle rilevazioni statistiche semestrali ivi contemplate non impedisce l'applicazione della norma precedente, rimanendo inalterato il potere-dovere dell'Amministrazione di svolgere comunque un'istruttoria che, anche in assenza dei criteri predeterminati, deve comunque svolgersi nel rispetto del generale limite interno di ragionevolezza (2).
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 14-2-2006 n. 7461 in relazione all'analogo art. 6 co. 4 e 6, L. n. 537/1993.
N. 2086/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 1340 Reg. Ric.
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2015, proposto da:
Consorzio, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Fusco, con domicilio eletto presso Mauro Fusco in Napoli, Trav. V. Scala N. 10;
contro
Comune di Marano di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;
per l'annullamento
del silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sulla richiesta di adeguamento prezzi per il periodo aprile 2012-giugno 2014 in relazione al contratto rep. 2276 del 25/05/2011 per l'esecuzione del servizio di pulizia ai locali sedi di uffici del comune di Marano di Napoli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
considerato
che oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in merito alla domanda di revisione dei prezzi relativa all'appalto del servizio di pulizia dei locali sede degli uffici del Comune di Marano di Napoli affidato all'odierna ricorrente dal 16.4.2011 al 30.6.2014, nonchè il riconoscimento del relativo diritto in capo all'odierna ricorrente;
che il silenzio mantenuto dal Comune è certamente illegittimo in quanto l'obbligo di provvedere sull'istanza proposta dall'interessata deriva dalla circostanza che il meccanismo revisionale è espressamente previsto dall'art. 115 del DLgs n. 163/2006;
che, invero, ai sensi della citato art. 115 (sovrapponibile all'art. 6, IV comma della legge n. 537/1993) tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. Scopo della disposizione, recante un regime legale della revisione dei prezzi prevalente su quello generale di diritto comune, è quello di coniugare l'esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni (cfr. CdS, V, 24.1.2013 n. 465). La natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che, nei casi – come quello di specie - in cui la clausola citata non sia stata inserita nel regolamento contrattuale, operi il meccanismo di integrazione di cui all'art. 1339 c.c.. Ne consegue, altresì, che eventuali clausole difformi contenute nei contratti sono nulle per contrasto con una norma imperativa;
che, peraltro, l'indisponibilità dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell'art 7, IV comma, lett. c), e V comma del Codice (le cui prescrizioni sono richiamate dal successivo art. 115) non impedisce di riconoscere la revisione prezzi. I due periodi dell'art. 115 del DLgs n. 163/2006 enunciano, infatti, altrettanti principi: il primo impone la revisione periodica del prezzo di tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica e continuativa, il secondo stabilisce che l'entità di tale revisione deve scaturire dagli esiti di un'apposita istruttoria condotta dall'amministrazione. È vero che l'ultimo periodo individua alcuni parametri statistici ai quali ancorare le valutazioni in materia, ma siffatto "modello istruttorio" appare meramente orientativo dell'operato della parte pubblica, con la conseguenza che la carenza delle rilevazioni statistiche semestrali ivi contemplate non impedisce l'applicazione della norma precedente, rimanendo inalterato il potere-dovere dell'Amministrazione di svolgere comunque un'istruttoria che, anche in assenza dei criteri predeterminati, deve comunque svolgersi nel rispetto del generale limite interno di ragionevolezza (cfr. CdS, V, 14.2.2006 n. 7461 in relazione all'analogo art. 6, IV e VI comma della legge n. 537/1993);
che, dunque, sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere la richiesta revisione dei prezzi, il cui esatto ammontare dovrà essere determinato mediante un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi (cfr., da ultimo, TAR Napoli, VIII, 11.2.2015 n. 1017). Con riferimento all'indice che dovrebbe fungere nella specie da base del computo revisionale, alla luce della giurisprudenza (cfr., ex pluribus, CdS, V, 23.4.2014 n. 2052), deve farsi applicazione dell'indice F.O.I. Resta fermo che, laddove, l'impresa dimostri, durante l'istruttoria, l'esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la deroga all'indice F.O.I., la quantificazione del compenso revisionale potrà effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici;
che, pertanto, il ricorso è fondato e va integralmente accolto, le spese seguendo il criterio della soccombenza;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il compenso revisionale, da determinarsi a cura dell'Amministrazione con le modalità di cui in motivazione: i relativi importi andranno maggiorati degli interessi moratori, da corrispondersi fino all'effettivo soddisfo.
Spese a carico del Comune di Marano di Napoli nella misura di € 1.500,00, oltre ad IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Claudio Rovis
IL CONSIGLIERE
Leonardo Pasanisi
IL CONSIGLIERE
Francesco Guarracino
 
Depositata in Segreteria il 13 aprile 2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 


AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128 Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165