LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi Antonio Rovelli - Primo Pres.te f.f.
Dott. Federico Roselli - Presidente Sezione
Dott. Renato Rordorf - Presidente Sezione -
Dott. Renato Bernabai - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Margherita Chiarini - Consigliere -
Dott. Roberta Vivaldi - Consigliere -
Dott. Giuseppe Napoletano - Consigliere -
Dott. Annamaria Ambrosio - Consigliere -
Dott. Biagio Virgilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA N. 8571/2015
sul ricorso 4329-2014 proposto da:
E., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell'avvocato ULISSE COREA, che la rappresenta e difende per procura speciale, in atti;
- ricorrente -
contro
F. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO VASCIMINNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FUMAGALLI, per procura speciale del notaio dott. Andrea Cippone di Bressanone, rep. 3495 del 23/9/14, in atti;
- resistente -
per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice italiano in relazione al giudizio pendente n. 11000070/13 del TRIBUNALE di BOLZANO - Sezione distaccata di Bressanone;
uditi gli avvocati Renato MARINI per delega dell'avvocato Ulisse Corea, Maurizio VASCIMINNI, Luigi FUMAGALLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni GIACALONE, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia sopra descritta, ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13 febbraio 2014 l'E. proponeva regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del giudizio promosso nei suoi confronti dalla F. s.r.l. (F.), dinanzi al Tribunale di Bolzano, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni, preteso nella somma di euro 8.041.299,46, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per aver subito il regresso da parte della Banca e della Banca A, che avevano prestato una garanzia a prima richiesta, soggetta alla disciplina e alla giurisdizione inglese, per l'adempimento di un subappalto commesso dall'E. alla F. (F.)- società controllata dalla F. s.r.l. - avente ad oggetto la costruzione delle facciate in vetro di un importante centro direzionale commerciale in Mosca, verso il corrispettivo di dollari Usa 36.304.345 oltre Iva.
Esponeva
- che la F. s.r.l., aveva concesso, a sua volta, una controgaranzia alle banche suddette;
- che queste ultime, per resistere alla diffida di pagamento dell'E. che aveva denunziato l'inadempimento della subappaltatrice, avevano invano sollevato un'exceptio doli, rigettata dalla H. di Londra. onde, avevano agito in rivalsa verso la F. s.r.l., dopo aver soddisfatto le ragioni di credito dell'E., ottenendo il pagamento della controgaranzia;
- che con atto di citazione notificato il 10 aprile 2013 la F. s.r.l. aveva convenuto l'E. dinanzi al Tribunale di Bolzano per il risarcimento dei danni derivati dall'illegittima escussione della garanzia per l'allegato inadempimento della F., in realtà insussistente, e dal conseguente regresso operato dalle banche nei suoi confronti,
- che l'unico elemento di collegamento con la giurisdizione italiana era il domicilio della società attrice, inapplicabile in una fattispecie risarcitoria disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, che stabiliva invece la giurisdizione in funzione del domicilio del convenuto o del luogo in cui si fosse verificato l'evento dannoso scaturito da delitti o da quasi-delitti.
Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano.
La F. s.r.l. non depositava controricorso, ma solo memoria ex art. 378 cod. proc. civile.
Il Procuratore generale concludeva per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24 febbraio 2015 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie in esame trova applicazione la Convenzione di Bruxelles del 1968, "sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale", stante la nazionalità turca dell'E. convenuta. In particolare, l'art. 5 (Competenze speciali) - trasfuso poi senza sostanziali modifiche, nell'art 5 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 - costituisce deroga al generale forum litis, identificato nel luogo di domicilio del convenuto (art. 2, primo comma: "Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato"), disponendo che "il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente... in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (le lieu où le fait dommageable s'est produit)".
Sotto il profilo della questione di giurisdizione torna quindi rilevante la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza, dovendosi affermare che, in applicazione dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, il luogo dell'evento dannoso coincide sia con il luogo ove l'azione o omissione è stata compiuta, sia con il luogo del c.d. danno iniziale: con simmetrica esclusione, invece, ai soli fini della giurisdizione, della rilevanza dei c.d. danni-conseguenza (Cass., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23593; Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass., sez. un. civ., 13 dicembre 2005, n. 27403 1).
Al riguardo, questa Corte regolatrice, con orientamento ormai costante a partire dal 2003, volto ad evitare il pericoloso proliferare della prassi del cd. forum shopping, ha pertanto negato che il locus commissi delicti sia identificabile con quello in cui il patrimonio del danneggiato risenta delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno lamentato come ingiusto (Cass, sez. un. 5 Luglio 2011 n. 14654). Tesi, questa, conforme alla giurisprudenza in subiecta materia della Corte del Lussemburgo, a far data dalle sentenze Shevill e Marinari del 1995, seguite dalle pronunce Kronhofer del 10.6.2004 e Zuid Chemie del 16.7.2009.
Applicando i predetti principi al caso in esame, si deve quindi escludere la giurisdizione del giudice italiano.
L'azione esperita dalla F. s.r.l. ha dichiarata natura extracontrattuale, per espressa qualificazione della stessa parte attrice, oltre che per l'assenza di alcun rapporto contrattuale diretto, intercorso tra quest'ultima e la convenuta E.; ed appare riconducibile, in sostanza, alla fattispecie della lesione aquiliana del credito. In quest'ottica, si rileva che la condotta della creditrice che si assume pregiudizievole è però maturata all'estero: ove sono state escusse, preliminarmente, la garanzia a prima richiesta prestata dalle banche italiane nell'interesse della subappaltatrice F., e poi la controgaranzia della F. (causa petendi della presente azione di danni). Quest'ultima, in particolare, è stata pagata, in parte, nel Regno Unito - a seguito di pignoramento presso terze banche, Banca e Banca S - e per il saldo, mediante rimessa diretta in favore dell'E. sul suo conto corrente acceso presso l'Banca Z, Banca X.
Il fatto che dalle banche pignorate sia stata successivamente esercitata la rivalsa in Italia nei confronti della F., ultimo soggetto inciso nel proprio patrimonio, dà adito, quindi, ad un danno-conseguenza: che, per le ragioni suesposte, non vale ad attribuire la giurisdizione al giudice italiano.
Alla luce dei predetti principi di diritto appare meritevole di conferma l'indirizzo giurisprudenziale e dottrinario che nega il radicamento della causa nella giurisdizione dello Stato ove si trovano le cd. "vittime secondarie"; e cioè, i soggetti che dall'evento dannoso abbiano ricevuto conseguenze pregiudizievoli solo in via mediata (Cass., sez. unite, 27 dicembre 2011 n. 28811; Cass. sez. unite 5 luglio 2001 n. 14654): com'è appunto avvenuto nel caso di specie, in cui la società attrice lamenta l'ingiusta lesione del patrimonio in dipendenza dell'azione di regresso susseguente ad un pagamento eseguito da terzi, all'estero, in forza di una garanzia a prima richiesta che si assume indebitamente escussa. Il ricorso dev'essere dunque accolto e per l'effetto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La particolare complessità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
- Accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- Compensa tra le parti le spese processuali.
Roma, 24 febbraio 2015
IL PRESIDENTE
Luigi Antonio Rovelli
IL CONSIGLIEREE ST.
Renato Bernabai
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Pantaleo