N. 723/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 696 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2010, proposto da:
A. F., rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanna Condorelli, Nicola Siracusano, con domicilio eletto presso Giovanna Condorelli in Palermo, Via Torricelli N. 3;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, N. 81;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA:Sezione III n. 00641/2009, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di revizione equo indennizzo per aggravamento infermità
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Alessandro Corbino e udito l'Avv. dello Stato Tutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'appello è proposto contro la decisione n. 641/2009 del TAR per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso rivolto all'annullamento del decreto n. 1326 del 28 Maggio 2004 emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, IV reparto, 13° Divisione, di rigetto dell'istanza di revisione equo indennizzo per aggravamento infermità.
Il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso.
Il Giudice ha rilevato che esso è stato proposto con atto notificato, nell'ultimo giorno utile per la sua proposizione (poi successivamente rinnovato nei confronti dell'Autorità legittimata), presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina e non - come da prescrizione normativa (art. 11 RD n. 1611/1933 come sostituito dall'art. 1 della legge n. 260/1958, applicabile anche al processo amministrativo in forza dell'art. 10 della legge n. 103/79) - presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa. Ed ha ritenuto altresì inapplicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 17, ultimo comma del RD n. 642/1907, sia in quanto relativo ad ipotesi di nullità o irregolarità dell'atto tra le quali non è compresa la mancata regolare tempestiva notificazione e sia per la intervenuta decadenza per inosservanza del termine decadenziale di impugnazione, con conseguente consolidazione dell'atto impugnato.
Tale decisione è ritenuta dall'appellante frutto di una non condivisibile interpretazione della normativa di rito di riferimento e meritevole pertanto di riforma, per la cui giustificazione ripropone conseguentemente anche le censure di merito assorbite.
DIRITTO
L'appello è fondato.
La decisione sulla questione di rito (sanabilità o meno della irrituale notificazione eseguita) non appare condivisibile.
Va tenuto in considerazione che il ricorso originario è stato proposto anteriormente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo e che, in ragione perciò del principio tempus regit actum, non può non valere nei confronti del ricorrente la interpretazione che era stata data (in assenza del codice) del dettato normativo dell'art. 17, ultimo comma del RD n. 642/1907 dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 52/1980, che aveva ritenuto che il vizio di notificazione dovesse considerarsi sanato, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione, con la conseguenza che non potesse ritenersi verificata decadenza del ricorrente, quando l'Amministrazione si fosse - come nella fattispecie - costituita in giudizio, ancorché dopo la scadenza del termine. Tanto più, può aggiungersi, se questa, costituendosi, non abbia eccepito tempestivamente la mancata ritualità della notificazione, ma abbia, al contrario, inizialmente imboccato la strategia processuale di sostenere la legittimità degli atti.
La possibilità che la intervenuta introduzione della norma processuale specifica prima inesistente (l'articolo ora 44 comma 3 del cpa, che riproduce sostanzialmente il dettato del precedente art. 17 ultimo comma del RD n. 642/1907) - ed in ragione della cui inesistenza si era appunto prima formato e poi consolidato per l'adesione che allo stesso era venuto dall'Adunanza Plenaria l'orientamento secondo il quale dovesse trovare applicazione nell'ipotesi il principio generale di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. - riapra la strada all'orientamento secondo il quale l'effetto sanante opererebbe nel processo amministrativo, anche per la invalidità della notificazione, ex nunc (vedi in questo senso la recente pronuncia n. 219/2015 del Consiglio di Stato) non potrebbe comunque trovare ingresso nella fattispecie che ci occupa. Se anche - nonostante i dubbi che comunque potrebbero essere sollevati sia circa la compatibilità costituzionale di una differenziata disciplina in materia tra processo amministrativo e processo civile, sia circa la riferibilità dell'espressione "diritti acquisiti" anche alle conseguenze favorevoli costituite dal maturare di decadenze (le quali non fanno invero "acquisire", ma piuttosto "estinguere" diritti) - si ritenesse di dovere seguire tale orientamento, esso non potrebbe comunque trovare giustificazione nel caso in esame (in ragione del richiamato principio - vigente al tempo del ricorso - enunciato dalla ricordata decisione n. 52/1980 dell'Adunanza Plenaria).
Ciò chiarito, l'appello appare nel merito sostenuto da fondate ragioni.
Con il provvedimento impugnato, il Ministero della Difesa aveva invero rigettato - il 28 Maggio 2004 - le istanze dell'interessato - presentate in data 3 Aprile e 25 Luglio 1996 - con le quali egli (soldato in congedo) aveva chiesto la revisione dell'equo indennizzo disposto con decreto del Ministero della Difesa n. 807/1994, per aggravamento dell'infermità "otite media catarrale cronica bilaterale con auditus a mt. 3-4 in Au-Au", accertata in data 23 Marzo 1993 dalla CMO e riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Tale provvedimento negativo recepiva il parere espresso - sul presupposto del pronunciamento della CMO di Messina (p.v. n. 4724 del 5 Novembre 1998), che ha ritenuto l'infermità non aggravata - dal Comitato di verifica per le cause di servizio (parere n. 24941/2001 del 27 Febbraio 2004), che aveva così motivato: "avendo il Comitato già espresso parere sulla dipendenza da causa di servizio, non è luogo a deliberare, ex artt. 11 e 12 del DPR 29 ottobre 2001 n. 461".
Orbene: anche a prescindere dalla mancata osservanza del termine di cui all'art. 9 del DPR n. 349/1994, non è contestato, in ogni modo, che il parere della CMO sia stato espresso sulla incontestata circostanza di un accertamento medico eseguito attraverso un unico strumento diagnostico (esame audiometrico) in sé -ictu oculi - idoneo a valutare una eventuale intervenuta più grave ipoacusia, ma non anche (almeno da solo, occorrendo notoriamente allo scopo il concorso di ulteriori strumenti diagnostici, rimessi ovviamente alla prudente valutazione dell'operatore, che dovrà comunque motivare le proprie scelte, tanto più ove consideri irrilevante procedere ad esperirli, nell'insieme o in parte: esame impedenzometrico, ABR, esame vestibolare, TAC e risonanza magnetica encefalo) la sussistenza o meno delle diverse ulteriori patologie denunciate e asseritamente collegate alla patologia originaria ("sofferenza vestibolare", quale manifestata da "vertigini" e "sbandamenti"), come "aggravamento" della medesima.
Ne derivano sia la denunciata carenza di adeguata motivazione del parere medico-legale espresso dalla CMO di Messina, sia il conseguente difetto di presupposto della dichiarazione di non luogo a procedere da parte del Comitato di verifica, dal momento che quest'ultima trova esclusivo fondamento in detta pronuncia della CMO (che - escludendo l'aggravamento - ha reso conseguentemente inutile una rinnovata valutazione sulla patologia già accertata).
Per tali premesse, il parere medico legale della CMO di Messina va annullato per difetto di motivazione, con conseguente onere dell'Amministrazione intimata di rinnovare l'accertamento e di esprimere una adeguata valutazione circa la sussistenza o meno delle ulteriori patologie denunciate e del loro eventuale collegamento causale diretto con la patologia già riconosciuta.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nel senso e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Marco Lipari
IL CONSIGLIERE
Antonino Anastasi
IL CONSIGLIERE
Carlo Modica de Mohac
IL CONSIGLIERE EST
Alessandro Corbino
IL CONSIGLIERE
Giuseppe Barone
Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)