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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
10/05/2016
GIUSTIZIA / Penale

Sciopero avvocati: legittimo impedimento del difensore?

Gli Ermellini fanno il punto della situazione in tema di legittimo impedimento e astensione del difensore.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato che chiedeva la nullità della sentenza di condanna in appello, poiché il giudizio si era celebrato senza la presenza del difensore che per quella data aveva tempestivamente comunicato di aderire allo sciopero indetto dagli avvocati.
Al riguardo, la Corte ha affermato che il diritto di astensione del difensore dalle udienze, purché conforme al codice di autoregolamentazione, non si configura quale "legittimo impedimento", non applicandosi la relativa disciplina di cui all'articolo 420 ter cod. proc. pen.. Ne consegue che il diritto può essere esercitato anche in sede di giudizio abbreviato di appello con conseguente necessità di rinvio della udienza, pur essendo facoltativa la presenza del difensore.

Antonella Ciraulo
ALLEGATO 1 Cassazione Penale - Sentenza 28 Aprile 2016, n. 17668
> Giudizio penale - Astensione difensore - Legittimo impedimento - Esclusione
> L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio anche delle udienze camerali a partecipazione non necessaria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Giacomo Paoloni - Presidente -
Maurizio Gianesini
Angelo Costanzo
Pierluigi Di Stefano - Relatore -
Anna Criscuolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 17668/2016
sul ricorso proposto da C. C. ...omissis...
avverso la sentenza CORTE APPELLO di CAGLIARI del 14 gennaio 2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17 febbraio 2016 la relazione fatta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello;
che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. C. ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 14 gennaio 2014 che confermava la sua condanna per il reato di evasione deducendo la nullità della sentenza in quanto, pur avendo il difensore comunicato in data 9 gennaio 2014 di aderire allo sciopero degli avvocati indetto per i giorni 13, 14 e 15 gennaio 2014, la Corte aveva proceduto egualmente ritenendo che nel giudizio camerale ex art. 599 cod. proc. pen. non rilevi il "legittimo impedimento" e possa procedersi senza presenza del difensore.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto il diritto di astensione del difensore dalle udienze, purché conforme al codice di autoregolamentazione, che, quindi, non si configura quale "legittimo impedimento", non applicandosi la relativa disciplina di cui all'articolo 420 ter cod. proc. pen.. Ne consegue che il diritto può essere esercitato anche in sede di giudizio abbreviato di appello con conseguente necessità di rinvio della udienza, pur essendo facoltativa la presenza del difensore («L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio anche delle udienze camerali a partecipazione non necessaria. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell'udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato per adesione del difensore all'astensione dalle udienze). (Sez. 5, n. 4819 del 17/11/2015 - dep. 05/02/2016, Colli, Rv. 265928)»).
Deve essere quindi svolto un nuovo giudizio di appello.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari, versa sezione.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016.
 
IL PRESIDENTE
Giacomo Paoloni
IL CONSIGLIERE EST
Pierluigi Di Stefano
 
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito


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