N. 714/2015 Reg. Prov. Coll.
N. 1266 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2010, proposto da:
Z. G., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Mobilia, con domicilio eletto presso l'Avv. Giovanna Napoli in Palermo, Via Cataldo Parisio n. 39;
contro
Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Marullo Di Condojanni, con domicilio eletto presso D.A. in ...omissis...;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA:Sezione II n. 01329/2009, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per differenze retributive tardivamente corrisposte
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli Avvocati M. Barrile su delega di F. Mobilia e M. Intilisano su delega di F. Marullo di Condojanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'odierno appellante espone che con deliberazione della G.M. del Comune di Messina del 25 giugno 1994 n. 2604 era stato inquadrato al livello economico differenziato di professionalità di cui agli artt. 35 e 36 del DPR 03 agosto 1990 n. 333. I relativi emolumenti gli erano stati però corrisposti nel successivo mese di settembre 1994 senza tuttavia che gli fosse riconosciuta né la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, né gli interessi. A suo avviso tanto la rivalutazione che gli interessi, quali emolumenti accessori dovevano avere decorrenza dall'1 settembre 1990, data in cui gli era stato attribuito il beneficio economico principale.
Non avendo l'amministrazione provveduto nel senso da lui desiderato, si è rivolto al competente Tribunale chiedendo che il Comune fosse condannato al pagamento degli interessi e della rivalutazione sugli emolumenti tardivamente corrisposti.
Il Tribunale, ritenendo che il credito dei dipendenti pubblici a livello economico differenziato non matura ex legge, ossia per effetto della previsione contrattuale recepita dal DPR n. 333/90, ma solo all'esito dell'apposita selezione svolta dal Comune, ha statuito che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono dovuti dalla data di effettiva maturazione del credito, che si verifica solo dalla data in cui il relativo provvedimento di inquadramento, anche se astrattamente configurato dal DPR 333/90, sia stato effettivamente adottato, una volta concluso il procedimento di selezione.
Ha quindi rigettato la domanda dell'odierno appellante relativa alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione sulla somma percepita per il periodo compreso tra l'1 settembre 1990 e il 25 giugno 1994, data quest'ultima di adozione della delibera di effettivo inquadramento da parte della Giunta Municipale.
Ha accolto per il resto la domanda dell'odierno appellante, condannandolo tuttavia al pagamento di un terzo delle spese e degli onorari di giudizio (euro 800,00), sulla base del rilievo che sarebbe risultato soccombente per la parte più rilevante della domanda.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'interessato contestando con un unico motivo il capo della sentenza, con la quale è stato condannato al rifondere al Comune un terzo delle spese processuali.
In imminenza dell'udienza ha depositato memoria difensiva con ampio corredo di giurisprudenza.
Ha resistito l'amministrazione comunale con controricorso, che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma in ogni suo capo della sentenza impugnata.
All'udienza del 22 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato e va accolto.
Ad avviso del Collegio ha errato il primo giudice nel ritenere che l'appellante fosse risultato soccombente per la parte più rilevante della domanda.
Risulta dagli atti del giudizio che l'appellante aveva chiesto in prime cure la condanna dell'amministrazione al pagamento di emolumenti accessori (rivalutazione monetaria e interessi) rapportati agli emolumenti dovuti a seguito dell'attribuzione da parte del Comune del livello economico differenziato di professionalità, di cui agli artt. 35 e 36 DPR 3 agosto 1990 n. 333 per il periodo compreso tra il 1° settembre 1990 e il 25 giugno 1994.
Il Tribunale, invece, aveva accolto la domanda "esclusivamente per il periodo che va dalla data di adozione della delibera della G.M., ossia il 25 giugno 1994, sino al settembre 1994, giorno del pagamento".
Così ricostruita la vicenda, il Consiglio ritiene che l'accoglimento da parte del primo Giudice della domanda avanzata in giudizio, anche se in misura ridotta rispetto alla prospettazione del richiedente, non determina una parziale soccombenza, ma costituisce pur sempre un esito vittorioso del giudizio. Del resto, ragionando diversamente, la condanna alle spese, che si rapporti a una parte della domanda non accolta, finirebbe per ridurre sensibilmente e/o neutralizzare il beneficio ottenuto con la pronuncia favorevole e/o contraddire le ragioni dell'accoglimento.
A tutto concedere ritiene il Consiglio che lo scarto tra l'importo richiesto e quello riconosciuto avrebbe potuto giustificare la parziale compensazione delle spese del giudizio, ma mai porre a carico della parte vittoriosa il pagamento delle spese in ragione della parte della domanda non accolta (v. in questo senso Cass. Civ., sez. VI, 16 febbraio 2015 n. 3087; v. pure Cass. Civ., sez. VI, 3 agosto 2015 n. 16324).
Conclusivamente il Collegio ritiene che l'appello vada accolto con consequenziale annullamento del capo della sentenza impugnata.
Spese come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, annulla il capo della sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado del giudizio.
Pone le spese dell'appello a carico del Comune di Messina, che quantifica in euro 1.000,00 oltre spese generali di studio, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato.
In accoglimento della richiesta contenuta nella memoria conclusionale, le spese di cui sopra sono distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Giovanna Napoli procuratore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Marco Lipari
IL CONSIGLIERE
Antonino Anastasi
IL CONSIGLIERE
Carlo Modica de Mohac
IL CONSIGLIERE
Alessandro Corbino
IL CONSIGLIERE EST
Giuseppe Barone
Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)