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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
22/06/2015
FINANZA PUBBLICA / Finanza locale

Comuni: assunzioni ordinarie bloccate sino al completo riassorbimento del personale in esubero di tutte le province

Il blocco alle assunzioni ordinarie perdura fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario della Provincia di riferimento oppure opera comunque per gli esercizi 2015 e 2016? E il congelamento della capacità di assumere liberamente preclude anche il ricorso alla mobilità volontaria, forma di reclutamento neutra e quindi generalmente esclusa dai vincoli finanziari? Per tutta la durata del vincolo gli enti locali devono rinunciare ad assumere unità di personale in possesso di specifiche professionalità non possedute dal personale soprannumerario delle province?

Per gli anni 2015 e 2016, e comunque sino al completo riassorbimento del personale in esubero di tutte le province, sull’intero territorio nazionale, i comuni non possono attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall’art. 4, comma 3-ter del Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, né indire bandi di procedure di mobilità che non siano riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta.
L’unica possibilità di reclutare personale autonomamente, secondo le ordinarie modalità, è legata alla necessità di reperire specifica e legalmente qualificata professionalità, indispensabili per garantire per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, inesistenti tra le unità soprannumerarie delle province.
Lo ha chiarito la Sezione autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/2015, con la quale si è pronunciata sulla portata e sulla durata del vincolo alla capacità di assunzione degli enti locali imposto dall’art. 1, c. 422, della Legge n. 190/2014.
Che il fabbisogno di personale degli enti locali per gli esercizi 2015 e 2016 dovesse essere soddisfatto prioritariamente attraverso l’assunzione in organico delle unità di personale soprannumerario delle province lo si evince chiaramente dal tenore letterale della disciplina normativa, e che ciò comportasse un congelamento della facoltà di ricorrere agli strumenti ordinari di reclutamento di personale lo avevano chiarito in diverse occasioni le Sezioni di controllo della Corte dei conti.
I dubbi riguardavano invece l’estensione funzionale e territoriale e la durata del vincolo: in altri termini il blocco alle assunzioni ordinarie perdura fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario della Provincia di riferimento oppure opera comunque per gli esercizi 2015 e 2016? E il congelamento della capacità di assumere liberamente preclude anche il ricorso alla mobilità volontaria, forma di reclutamento neutra e quindi generalmente esclusa dai vincoli finanziari? Per tutta la durata del vincolo gli enti locali devono rinunciare ad assumere unità di personale in possesso di specifiche professionalità non possedute dal personale soprannumerario delle province?
Quanto al primo quesito la Corte rileva che il regime derogatorio alla disciplina generale delle assunzioni degli enti locali opera per gli esercizi 2015 e 2016 e comunque sino alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dal legislatore, ossia l'immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell'Ente ed il completo riassorbimento del personale in sovrannumero delle Province.
Ciò significa che il ritorno anticipato “alla normalità” può ipotizzarsi solo nell’ipotesi in cui detti obiettivi vengano realizzati prima della scadenza prefissata, e cioè prima della chiusura dell’esercizio 2016 siano stati assunti tutti i vincitori dei concorsi banditi dall’amministrazioni interessata e i dipendenti provinciali in esubero.
Al riguardo la delibera precisa che tale obiettivo può ritenersi raggiunto non quando siano stati ricollocati in ruolo presso i comuni i dipendenti soprannumerari della provincia di riferimento, ma quelli di tutte le province sul territorio nazionale, “senza alcuna limitazione geografica”.
Al riguardo viene citata la circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie (registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015) ove si precisa che il vincolo può ritenersi superato solo “qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito”, nel qual caso saranno “adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate”.
L’esigenza prioritaria di ricollocare i dipendenti in esubero delle province prima di attivare nuove procedure di reclutamento o di spostamento di personale giustifica anche la preclusione della possibilità per i comuni di derogare al blocco per assumere attraverso la mobilità volontaria da altri enti.
Al riguardo la Corte riconosce che “l’assunzione per mobilità non riduce le facoltà assunzionali dell’ente e nell’aggregato finanziario complessivo del comparto rimane compensata dall’impossibilità di coprire il posto rimasto vacante nell’ente di provenienza”, tuttavia rileva che solo le risorse impiegate per le ricollocazioni del personale provinciale sono escluse dal tetto della spesa di personale, e non anche quelle per le assunzioni in mobilità; sicché “sarebbe incongruo far salva una quota di questo tetto e, conseguentemente, una porzione di detti limiti, per il personale assunto per mobilità volontaria, che non ha la priorità riconosciuta, invece, dal comma 423 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, alla ricollocazione del personale soprannumerario”.
L’unica possibilità di scegliere e reclutare autonomamente il personale necessario riguarda la necessità di coprire posti in organico per i quali è prevista “una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati”, strettamente e direttamente funzionale al l’espletamento di servizi essenziali. In questo caso i comuni non sono tenuti a “ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti” e pertanto possono procedere ad assumere nei modi ordinari. Ma devono prima accertarsi che le specifiche e qualificate professionalità necessarie non siano disponibili presso nessuna provincia su tutto il territorio nazionale.
La soluzione fornita dalla Corte, per quanto aderente alla lettera ed alla ratio delle disposizioni in materia, di fatto subordina il superamento del blocco, e quindi la riespansione dell’autonomia dei comuni nella scelta del personale da collocare in organico, ad un lungo e complesso iter non privo di difficoltà e criticità pratiche.
Per soddisfare il proprio fabbisogno di personale, infatti, gli enti locali dovranno ricercare e reclutare i profili adeguati tra i dipendenti in esubero di tutte le province, sull’intero territorio nazionale.
L’individuazione del personale in sovrannumero di ogni provincia dipende dall’adeguamento delle relative piante organiche alle funzioni effettivamente attribuite.
Di conseguenza la possibilità dei comuni di attingere al personale soprannumerario provinciale è condizionata alla conclusione di un complesso iter, che prende le mosse dalla precisa definizione delle funzioni effettivamente attribuite ad ogni provincia, che plausibilmente non saranno omogenee su tutto il territorio nazionale, poiché la devoluzione delle competenze è in parte rimessa alle regioni.
Tale processo, peraltro, non è stato ancora completato ed ha già rilevato difficoltà e criticità che ne fanno prevedere un ulteriore slittamento.
Successivamente ogni provincia dovrà adeguare la propria struttura burocratica al numero ed al contenuto delle “nuove” competenze ed individuare i dipendenti in esubero.
Solo quando questo iter sarà completato presso tutte le province potrà ipotizzarsi il completo riassorbimento del personal e soprannumerario, e quindi il venir meno del blocco alle assunzioni degli enti locali.
Nelle more i comuni potranno attingere unicamente al personale in sovrannumero delle province che hanno completato il riassestamento, sicché nell’ipotesi in cui la definizione delle competenze e degli organici delle province di riferimento sia ancora in atto dovranno attivare procedure di reclutamento interprovinciale o anche interregionale che potrebbero causare notevoli difficoltà e disagi ai dipendenti coinvolti.
Oltre a ciò finché non sarà completato il riassestamento di funzioni e personale di un certo numero di province il personale in esubero potrebbe non bastare a soddisfare le esigenze dei comuni, che comunque non possono attivare altre forme di reclutamento e di conseguenza potrebbero trovarsi a far fronte a consistenti vuoti di organico ed alla relativa difficoltà di garantire lo svolgimento efficiente delle funzioni di competenza.
Anche la possibilità di derogare al blocco per i profili infungibili è subordinata alla verifica dell’ inesistenza delle professionalità necessarie fra il personale di tutte le Province, ed anche in questo caso i comuni potrebbero essere costretti a rinunciare a competenze necessarie per l’esercizio dell’attività di competenza.

Dario Immordino
ALLEGATO 1 Corte dei Conti - Sez. delle Autonomie - Deliberazione 16 Giugno 2015, n. 19
> Comune e provincia - Finanza - Bilancio - Risorse per assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016 - Destinazione - Immissione in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali concluse - Assunzione del personale sovrannumerario delle Province - Assunzione di specifiche e legalmente qualificate professionalità - Immissione in ruolo di unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti - Possibilità - Va esclusa
> Per gli anni 2015 e 2016, e comunque sino al completo riassorbimento del personale in esubero di tutte le province, sull'intero territorio nazionale, i comuni non possono avvalersi della facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall'art. 4 co. 3-ter, D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013 n. 125, né indire bandi di procedure di mobilità che non siano riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. Se l'ente deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati - in quanto tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale - non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1, L. n. 190/2014.
> Comune e provincia - Finanza - Bilancio - Risorse per assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016 - Immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell'ente - Limiti - Utilizzo promiscuo delle risorse destinate all'assunzione del personale soprannumerario delle province - possibilità - Va esclusa
> La capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell'ente si esaurisce con l'utilizzazione delle risorse corrispondenti "ad una spesa pari al 60 per cento (80 per cento nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento di dette percentuali sono destinabili unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie.


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