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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 aprile 1984

G.U.R.S. 5 maggio 1984, n. 19

Aggiornamento dei costi massimi ammissibili per la costruzione di alloggi popolari da realizzare con i benefici di cui alla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge regionale 12 aprile 1952, n. 12;

Visto il decreto del Ministero dei LL.PP. n. 1660 del 24 aprile 1982;

Visto il decreto dell'Assessore regionale della cooperazione dell'11 ottobre 1983;

Considerata la necessità di aggiornare i costi ammissibili per gli alloggi da realizzare con i benefici della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12;

Considerata, altresì, l'esigenza di non creare disparità di trattamento per interventi di natura identica, ancorchè assistiti da canali diversi di finanziamenti o contributi;

Visto il parere n. 10217 espresso dal C.T.A.R. nella adunanza del 28 febbraio 1984;

Decreta:

I costi massimi ammissibili per gli alloggi popolari da costruire ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, sono determinati come appresso:

Art. 1

Costo base massimo da valere per tutto il territorio della Regione L. 368.000 al mq. di superficie complessiva calcolata in conformità al disposto dei successivi artt. 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2

Su tale limite massimo di costo base a metro quadrato possono applicarsi le seguenti maggiorazioni:

A) maggiorazioni consentite al costo base massimo di cui sopra per alloggi di superfici ridotte e limitatamente alle singole unità immobiliari caratterizzate da tali superfici:

a) fino ad un massimo del 10% per abitazione di superficie utile non superiore a mq. 46;

b) fino ad un massimo del 5% per abitazioni di superficie utile da mq. 46,01 a mq. 70;

B) maggiorazioni consentite per abitazioni progettate e costruite secondo le vigenti norme antisismiche:

a) fino ad un massimo del 6% in zone sismiche di I categoria;

b) fino ad un massimo del 4% in zone sismiche di II categoria;

C) maggiorazione consentita per alloggi progettati e costruiti nelle isole minori, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3

I limiti massimi di costo di cui sopra sono sempre riferiti alla superficie complessiva, costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% delle superfici nette non residenziali, nei termini di cui al successivo sub 4.

Per superficie utile abitabile, ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo, si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurati al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro degli sguinci di porte e finestre.

Sono invece considerate superfici non residenziali quelle relative ad androni di ingresso o porticati liberi, logge o balconi, cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, autorimesse o posti macchina coperti o altri locali a stretto servizio delle residenze, nonchè le eventuali botteghe artigiane.

Art. 4

Le superfici nette non residenziali (s.n.r.) di cui al precedente sub 3 dovranno essere contenute nel loro complesso entro il 40% della superficie utile abitabile (su) oltre ad un massimo di mq. 18 per autorimessa o posto macchina al coperto per abitazione.

Tale limite del 40% si intende non per singolo alloggio ma per l'intero complesso edilizio.

Art. 5

Il limite massimo di costo comprende:

a) la costruzione degli alloggi con le fondazioni, opere fuori terra ed impianti tecnologici, e perciò ivi inclusi anche eventuali impianti di ascensore e di riscaldamento anche se scorporati;

b) l'esecuzione delle attrezzature del comparto edilizio;

c) gli allacciamenti.

Art. 6

Tutte le maggiorazioni di cui ai precedenti sub 2 e 3 si applicano sul costo base.

Art. 7

Dai predetti massimali di costo restano esclusi gli eventuali accantonamenti per acquisizione area, revisione prezzi, competenze tecniche, I.V.A., oneri di cui alla legge n. 10/77, che vanno preventivati nella misura stabilita dalle leggi vigenti e che costituiscono unitamente al costo di costruzione l'ammontare dell'intervento (costo di intervento).

Palermo, 5 aprile 1984.

NICOLOSI