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LEGGE REGIONALE 12 aprile 1952, n. 12

G.U.R.S. 12 aprile 1952, n. 22

Costruzione di alloggi per le categorie più disagiate.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 2/2002 e annotato al 5/2/1992)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(modificato dall'art. 1 della L.R. 24/64, integrato dall'art. 24 della L.R. 86/81 e modificato dall'art. 23, comma 8, della L.R. 2/2002)

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti ed istituti, di cui al successivo art. 2, contributi in annualità a misura costante per un periodo minimo di 20 anni e massimo di 35, per la costruzione di alloggi a carattere popolare da assegnarsi a famiglie o persone delle categorie più disagiate o sottoposte a sgombero per intimazione della pubblica autorità. (1)

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte per l'ammontare di L. 500 milioni annue in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è altresì autorizzato a concedere ai comuni e agli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione contributi in annualità a misura costante per 35 anni per l'acquisto ed il recupero di alloggi contenuti nei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457, da assegnare con reddito inferiore ai 6 milioni annui che vivono in case fatiscenti, antigieniche ed improprie.

L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni.

(1)

Per effetto dell'art. 2 della L.R. 7/65 l'assegnazione degli alloggi popolari viene estesa a coloro che risiedono nel territorio della Regione Siciliana.

I criteri di assegnazione degli alloggi costruiti con i fondi della presente, sono quelli di cui all'art. 24 della L.R. 86/81, si veda in proposito dell'art. 26, comma 3, della citata legge.

Vedi Decr. Ass. LL.PP. 11/10/81: "Determinazione dei costi massimi ammissibili a contributo per gli alloggi popolari da costruire ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12".

Vedi Decr. Ass. LL.PP. 05/04/84: "Aggiornamento dei costi massimi ammissibili per la costruzione di alloggi popolari da realizzare con i benefici di cui alla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12".

In materia di reddito annuo complessivo del nucleo familiare utile per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, si veda l'art. 10 della L.R. 1/92.

Art. 2

I contributi sono concessi ai Comuni, all'Ente siciliano per le case ai lavoratori e, quando se ne riconosca l'opportunità, agli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione, nonchè agli Enti morali o Società di cui al n. 13 dell'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, limitatamente agli alloggi che non fruiscano di alcun contributo statale.

La misura dei contributi è determinata a seconda della categoria cui gli alloggi sono destinati ed è rappresentata da una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

In ogni caso la misura del contributo per la costruzione di alloggi da cedere in locazione è aumentata di un uno per cento in rapporto a quelli da cedere con patto di futura vendita. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 62 della L.R. 22/74 i benefici e le garenzie previsti dall'art. 26 bis della L.R. 21/73, nel testo introdotto dall'art. 61 della citata L.R. 22/74, sono estesi anche in favore delle cooperative e degli enti che usufruiscono dei contributi di cui all'articolo annotato.

Art. 3

Gli alloggi costruiti con le agevolazioni di cui alla presente legge, devono soddisfare alle condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed essere eseguiti in conformità ai regolamenti edilizi comunali ed ai piani regolatori, ora vigenti.

Art. 4

Alle costruzioni eseguite con i contributi previsti dalla presente legge sono estese le agevolazioni tributarie concesse con la legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, semprechè gli alloggi siano iniziati ed ultimati nei termini stabiliti dal decreto di concessione dei contributi.

Art. 5

L'Assessore per i lavori pubblici, tenuto conto delle esigenze dei vari centri abitati dalla Regione, accertate dagli uffici tecnici regionali competenti e con particolare riguardo alle famiglie abitanti in locali che, per ragioni igieniche o per altre cause, non sono idonei alla loro destinazione, formula un corrispondente piano di ripartizione della somma stanziata fra le singole zone, da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale.

Nel quadro della predetta ripartizione gli Enti suindicati sono ammessi alla concessione dei contributi.

A tale scopo essi devono presentare domanda all'Assessore per i lavori pubblici, corredata del progetto di massima dei lavori da eseguire. (1)

(1)

Vedi l' art. 2 della presente in materia di attuazione di un piano integrativo.

Art. 6

(integrato dall'art. 4 della L.R. 38/53) (1)

Le domande sono sottoposte all'esame di una Commissione presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

La Commissione è composta:

- da un funzionario designato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, quale presidente;

- da un funzionario designato dall'Assessorato regionale delle finanze;

- da due funzionari tecnici designati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

- da un funzionario designato dall'Assessorato regionale del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Alle funzioni di segreteria sono addetti un funzionario ed un archivista dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione o essere addetti ad essa per le funzioni di segreteria anche funzionari laureati inquadrati nei ruoli regionali transitori, nonchè un esperto in materia igienico-sanitaria.

La deliberazione della Commissione, previa approvazione dell'Assessore per i lavori pubblici, è comunicata ai richiedenti con invito a presentare all'Assessorato il progetto esecutivo unitamente agli atti da cui risulti in qual modo essi intendono far fronte alla spesa preventivata.

(1)

La commissione è stata abrogata dall'art. 8 della L.R. 23/69. In materia di pareri sui progetti per i lavori pubblici, vedi oggi l'art. 5 della L.R. 7/2002.

Art. 7

Il contributo è concesso previo parere tecnico della Commissione di cui all'articolo precedente, con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici, che con lo stesso provvedimento approva il progetto e fissa i termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori.

Art. 8

(integrato dall'art. 6 della L.R. 38/53)

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per l'espropriazione e l'occupazione temporanea si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Per la determinazione delle indennità di esproprio si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Per gli espropri di immobili siti nell'ambito dei piani di ricostruzione sono applicate le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

I lavori sono eseguiti a cura degli Enti interessati, sotto la vigilanza dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 9

(sostituito dall'art. 7 della L.R. 38/53)

Il pagamento del contributo ha inizio dopo che sia stato costruito il rustico del fabbricato. Può essere iniziato anche prima in coincidenza con la data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Il pagamento delle annualità successive è sospeso qualora siano accertate irregolarità. La concessione del contributo può revocarsi a seguito delle accertate irregolarità o se i lavori non siano iniziati o portati a compimento nei termini stabiliti. In tale eventualità il contributo è assegnato ad altro ente previsto dalla presente legge, di intesa con l'Ente mutuante.

Art. 10

La Regione garentisce, per capitali ed interessi, l'ammortamento dei mutui che gli Enti di cui al precedente art. 2 contraggono con la Cassa depositi e prestiti, con il Banco di Sicilia, con la Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane o con altro Istituto di credito o previdenza, per la esecuzione di costruzioni edilizie assistite da contributi previsti dalla presente legge.

Gli Istituti finanziatori delle costruzioni previste dalla presente legge sono autorizzati a garentirsi con ipoteca fondiaria soltanto per il capitale attuale corrispondente all'annualità dovuta dagli Enti costruttori al netto del concorso della Regione.

Gli Enti finanziatori sono inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca, corrispondentemente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento secondo il calcolo anzidetto.

Ove gli Enti mutuatari di cui all'art. 2 non pagassero le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, l'Assessore per le finanze è autorizzato, dietro semplice notificazione della inadempienza, e senza preventiva escussione del debitore, ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate dagli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario.

A garenzia degli eventuali esborsi di cui al comma precedente sarà iscritta ipoteca legale di secondo grado a favore della Regione Siciliana sugli stabili ai quali si riferiscono i contributi. (1)

(1)

Le norme contenute nell'art. 10 della presente sono estese agli interventi previsti dalla L.R. 10 ottobre 1969, numero 37. La misura del contributo previsto dal primo comma dell'art. 4 della predetta può essere elevata fino all'8,687 per cento; si veda in proposito l'art. 19 della L.R. 19/72.

La garanzia della Regione di cui all'art. 10 della presente è operante anche nelle more della iscrizione della ipoteca che dovrà accendersi sull'area di impianto o comunque sulle costruzioni edilizie previste dalla citata legge, si veda l'art. 12 della L.R. 21/73.

La misura degli interessi che gli istituti di credito possono praticare per i mutui di cui alla presente viene determinata periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio, si veda l'art. 64, comma 3, della L.R. 22/74.

Art. 11

La Commissione di cui all'art. 6, sentiti gli Enti costruttori, stabilisce i criteri per la determinazione dei canoni di locazione semplice o con patto di futura vendita. Le deliberazioni degli Enti sull'ammontare dei canoni sono soggette all'approvazione dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Art. 12

L'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio, prelevando, per l'esercizio in corso, la somma di Lire 500 milioni dal fondo di cui al cap. 281 della previsione della spesa.

Art. 13

E' data facoltà al Governo della Regione di emanare, entro il termine di tre mesi, norme integrative e regolamentari della presente legge, anche in rapporto alle finalità di provvedere al risanamento igienico dei quartieri popolari più affollati ed agli spostamenti delle famiglie da alloggi da dichiarare inabitabili. (1)

(1)

Vedi Decr. L.vo Pres. 12/07/52, n. 11: "Norme integrative e di attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, relativa alla costruzione di alloggi per le categorie più disagiate".

Art. 14

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1952.

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