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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 ottobre 1981

G.U.R.S. 21 novembre 1981, n. 54

Determinazione dei costi massimi ammissibili a contributo per gli alloggi popolari da costruire ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il proprio decreto n. 876 del 2 agosto 1979 con il quale sono stati determinati i costi massimi ammissibili per l'edilizia residenziale pubblica da realizzare con contributi e finanziamenti della Regione Siciliana;

Considerata la necessità di aggiornare i predetti costi;

Visto il parere n. 5391 del 18 settembre 1981 del Comitato tecnico amministrativo regionale;

Vista la nota dell'Ispettorato tecnico di questo Assessorato n. 143 del 10 ottobre 1981;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

I costi massimi ammissibili per gli alloggi popolari da costruire ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, sono da determinare come appresso:

1) costo base massimo da valere per tutto il territorio della Regione: lire 320.000/mq. di superficie complessiva, calcolata come alle successive voci nn. 5 e 6;

2) maggiorazioni consentite al costo base massimo di cui sopra per alloggi di superfici ridotte e limitatamente alle singole unità immobiliari caratterizzate da tali superfici:

a) fino ad un massimo del 10% per abitazioni di superficie utile non superiore a mq. 46;

b) fino ad un massimo del 5% per abitazioni di superficie utile da metri quadrati 46,01 a mq. 70;

3) maggiorazioni consentite per abitazioni progettate e costruite secondo le vigenti norme antisismiche:

a) fino ad un massimo del 6% in zone sismiche di prima categoria;

b) fino ad un massimo del 4% in zone sismiche di 2ª categoria;

4) maggiorazione consentita per alloggi progettati e costruiti nelle isole minori, fino ad un massimo del 15%;

5) i limiti massimi di costo di cui sopra sono sempre riferiti alla superficie complessiva, costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% delle superfici nette non residenziali, nei limiti di cui alla successiva voce n. 6.

Per superficie utile abitabile, ai fini delle applicazioni dei limiti massimi di costo, si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurati al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Eventuali spazi per armadi a muro sono da considerare superficie utile netta.

Sono invece considerate superfici non residenziali quelle relative a: androni di ingresso o porticati liberi, logge e balconi, cantinole soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, autorimesse o posti macchina coperti e altri locali a stretto servizio delle residenze, nonchè le eventuali botteghe artigiane;

6) le superfici nette non residenziali di cui al precedente n. 5, dovranno essere contenute nel loro complesso entro il 40% della superficie utile abitabile oltre ad un massimo di mq. 18 per autorimessa o posto macchina al coperto per abitazione;

7) il limite massimo di costo comprende:

a) la costruzione degli alloggi con le fondazioni, opere fuori terra ed impianti tecnologici, e perciò ivi inclusi anche eventuali impianti di ascensori e di riscaldamento anche se scorporati;

b) l'esecuzione delle attrezzature del comparto edilizio;

c) gli allacciamenti;

8) tutte le maggiorazioni di cui ai precedenti nn. 2, 3, 4 si applicano sempre sul costo base;

9) dai predetti massimali di costo restano esclusi gli accantonamenti a disposizione dell'Amministrazione per espropriazione, revisione prezzi, competenze tecniche, I.V.A., imprevisti, eventuali aliquote per opere di urbanizzazione, che vanno fissati in sede progettuale in relazione alle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive di volta in volta impartite dalle singole Amministrazioni competenti. Inoltre tra le tali somme a disposizione potrà essere prevista una somma pari allo 0,70% dell'importo dei lavori a base d'asta, per indagini geologiche e diagnostiche, che, ai sensi del decreto ministeriale del 21 gennaio 1981, devono essere effettuate nella fase costruttiva.

Palermo, 11 ottobre 1981.

FIORINO