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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 agosto 2003

G.U.R.S. 12 settembre 2003, n. 40

Nuova determinazione del limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata-agevolata, nel territorio della Regione.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e, in particolare, l'art. 4, lett. g), che dispone che le regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti stabiliti dal comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Visto il D.M. 5 agosto 1994 del Ministero dei lavori pubblici, contenente le "determinazioni dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata";

Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;

Vista la circolare 9 gennaio 1996, n. 218/24/3 del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto 23 luglio 1998 di questo Assessorato;

Viste le note: 1 dicembre 1997 prot. n. 1654/97; 30 marzo 2000 prot. n. 320/00; 29 ottobre 2001 prot. n. 1424/01 del Ministero dei lavori pubblici-C.E.R., aventi per oggetto "comunicazioni indici Istat";

Visti gli indici Istat generali nazionali del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fino al mese di giugno 2002;

Vista la nota n. 308 del 31 marzo 2003 del servizio aree urbane e politica della casa del dipartimento lavori pubblici di questo Assessorato;

Decreta:

Art. 1

Il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata-agevolata, nel territorio della Regione Siciliana, determinato con decreto 23 luglio 1998, è aggiornato, negli importi, come da tabelle allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per gli interventi di recupero degli edifici da acquistare, il costo totale (C.T.R.), determinato in conformità al punto 14.1 del decreto 23 luglio 1998, non può eccedere il limite massimo di Euro 1.222,00.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito Internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Palermo, 8 agosto 2003.

SCAMMACCA DELLA BRUCA

(1)

Allegato integrato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.S. 31 ottobre 2003, n. 47.