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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783

G.U.R.I. 25 gennaio 1909, n. 20

Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (1) (2)

TESTO COORDINATO (alla legge 19 luglio 1960, n. 757 e con annotazioni alla data 15 maggio 1997)

(1)

I limiti di somma indicati nel testo della legge devono essere elevati di 60 volte ai sensi della legge 10 dicembre 1953, n. 936.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

"Art. 12

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato".

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 2

I beni da alienarsi sono periziati, stimati ed ove occorra, ripartiti in lotti dall'Ufficio tecnico di finanza della provincia ove essi o la maggior parte di essi si trovano.

La stima e la ripartizione in lotti con le relative condizioni d'incanto debbono essere approvati dall'intendente di finanza della stessa provincia.

Art. 3

(modificato dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1406)

La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'amministrazione demaniale in conformità del regolamento per la esecuzione della presente legge.

Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50.000, gli incanti sono tenuti nell'ufficio del registro o del Demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.

Quando invece il valore di stima supera le lire 50.000 gli incanti sono tenuti presso l'intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

Però l'amministrazione demaniale è sempre in facoltà di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'articolo 14.

Art. 4

Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima dell'apertura del medesimo e nei luoghi e modi indicati dal regolamento di cui all'articolo 14, fatto il deposito d'una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto; il deposito deve essere effettuato in denaro o in rendita sul debito pubblico dello Stato valutata a norma dell'articolo 330 codice procedura civile. L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta.

Non è ammessa alcuna dispensa dal deposito; d'ogni mancanza o deficienza sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.

Art. 5

Quando l'amministrazione demaniale non disponga altrimenti, l'incanto nel secondo caso previsto dall'articolo 3, è presieduto dall'intendente di finanza della provincia o da un funzionario della stessa intendenza da lui delegato; nel primo caso è presieduto dal ricevitore del registro o del demanio del luogo ove l'incanto si effettua. Essi sono assistiti nelle operazioni d'incanto da funzionari scelti fra le persone indicate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, ai quali spetta l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni.

Art. 6

(sostituito dall'art. 1 della legge 3 aprile 1942, n. 388)

Il primo esperimento d'asta è tenuto, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, mediante offerte per schede segrete con l'osservanza delle norme di cui al regolamento per l'esecuzione della citata legge approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, oppure ad estinzione di candela vergine secondo le disposizioni dell'articolo 74 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Se l'incanto non può compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta, e in questo non siasi altrimenti disposto, sarà continuato nel giorno seguente non festivo.

Qualora il primo esperimento d'asta vada deserto, il secondo avrà luogo mediante offerte per schede segrete con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'aggiudicazione sarà pronunciata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

Riuscito infruttuoso anche il secondo esperimento, l'amministrazione demaniale potrà ordinare ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali potrà accedere il decimo del valore di stima.

Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 7

(modificato dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1406)

Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita salva, nell'interesse dello Stato, l'approvazione dell'intendente di finanza, se il prezzo di vendita non supera le 50.000 lire, e, se le supera, quella del ministero delle finanze. Qualora il prezzo di vendita oltrepassi le lire 300.000 l'approvazione deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul verbale di aggiudicazione.

Nel termine di giorni dieci da quello nel quale gli sarà stata notificata l'intervenuta approvazione, deve l'aggiudicatario versare la differenza fra il decimo del prezzo di vendita e il decimo del valore di stima da lui depositato. Oltre il primo decimo del prezzo, deve l'aggiudicatario pagare nel termine ora detto, il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'articolo 413 del codice civile.

Dopo che il verbale d'asta, approvato dall'autorità competente, è stato registrato presso l'ufficio del registro, l'intendente di finanza, ottenuta la prova dei pagamenti di cui nel capoverso che precede, ne rilascia all'aggiudicatario un estratto in forma esecutiva; e tale estratto costituisce il titolo per la trascrizione, la presa di possesso e la voltura catastale.

L'aggiudicatario non potrà entrare nel possesso dei beni acquistati prima che sia approvata l'aggiudicazione.

Egli potrà, osservato il regolamento del quale all'articolo 14, essere autorizzato a raccogliere i frutti pendenti ed al taglio dei boschi ove ne abbia pagato il prezzo, corrispondente al valore dei frutti e del taglio di boschi, od abbia previamente fornita idonea garanzia pel pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

Ove l'aggiudicatario non adempia all'obbligo dei pagamenti indicati nel primo capoverso del presente articolo, egli è soggetto alla perdita del deposito dei cui all'articolo 4 e il fondo sarà rivenduto dall'amministrazione demaniale nei modi indicati nel regolamento: nel caso di differenza in meno fra il prezzo della prima vendita e quello della seconda, il primo aggiudicatario sarà tenuto al rimborso allo Stato del prezzo differenziale e degli interessi relativi decorsi fino al pagamento. Per l'esazione di queste somme dovrà l'amministrazione demaniale seguire le norme speciali indicate nel regolamento.

Nel caso di differenze in più, l'eccedenza profitta allo Stato.

Art. 8

(sostituito dall'art. 1 della legge 14 giugno 1941, n. 617)

I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facoltà di anticiparli in tutto od in parte.

Per i beni di provenienza dell'asse ecclesiastico è ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'articolo 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

L'amministrazione demaniale, a proprio giudizio insindacabile, può disporre che il prezzo di vendita sia integralmente pagato in unica soluzione entro il termine di giorni dieci da quello in cui sarà stata notificata all'aggiudicatario l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche negli esperimenti d'asta successivi al primo andato deserto o conseguenti a quello nel cui avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro, ancorchè per il primo incanto siasi prestabilito il pagamento rateale del prezzo.

Le norme di cui ai precedenti comma terzo e quarto possono essere applicate anche nei riguardi di esperimenti di asta all'entrata in vigore della presente legge siano in corso di espletamento.

Art. 9

(sostituito dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1406)

Gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione d'incanto possono, quando l'amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, sempreché non siano variati se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni di vendita.

Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata o il contratto stipulato a trattativa privata è approvato dall'intendente di finanza o dal ministero, secondo che il prezzo di vendita non superi o superi le lire 50.000.

Fermo il disposto dell'articolo 7, primo comma, il parere del Consiglio di Stato è richiesto per la vendita a trattativa privata se il prezzo non superi le lire 75.000 e per le aggiudicazioni a seguito di licitazioni private se il prezzo superi le lire 150.000.

Art. 10

(sostituito dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1406 e successivamente dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757)

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.

Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto.

Art. 11

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nelle leggi speciali circa la vendita dei beni immobili patrimoniali dello Stato di qualsiasi provenienza e natura.

Nulla però è innovato alle leggi 10 agosto 1862, n. 743, e 2 luglio 1896, n. 268, pei beni ai quali esse si riferiscono, nè alla legge 5 luglio 1908, n. 390, relativa agli immobili devoluti allo Stato per debiti d'imposta.

Rimangono pure in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429, concernenti l'alienazione dei relitti di terreni e gli altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario.

Art. 12

(sostituito dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1406 e successivamente dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757)

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Provincie e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

E' altresì autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000.

E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000.

Art. 13

Sono abrogate le disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848, che riguardano l'amministrazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico. Tali beni sono amministrati con le norme che si applicano per tutti gli altri beni patrimoniali dello Stato.

Art. 14

Il Governo del Re emanerà il regolamento necessario per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1908