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REGIO DECRETO 17 giugno 1909, n. 454

G.U.R.I. 4 agosto 1909, n. 181

Regolamento per l'esecuzione della L. 24 dicembre 1908, n. 783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. (1) (2)

TESTO COORDINATO (al R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837 e con annotazioni alla data 15 maggio 1997)

(1)

Per effetto della legge 10 dicembre 1953, n. 936 i limiti di somma indicati nel testo della legge devono essere elevati di 60 volte.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

"Art. 12

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato".

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato, per la esecuzione della suddetta legge l'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1909

REGOLAMENTO

TITOLO I

Dell'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato

CAPITOLO I

Dei beni da porsi in vendita

Art. 1

Nell'applicazione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante l'alienazione e l'Amministrazione dei beni immobili dello Stato, si osservano le norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 2

Ogni accessorio considerato immobile per destinazione, a termini degli articoli 413 e 414 del Codice Civile, è alienato unitamente al fondo.

Art. 3

Sono esclusi dalla vendita:

1° i fabbricati occupati da uffici governativi o ad uso militare o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati, i magazzini od altri locali addetti a manifatture o a stabilimenti erariali di qualunque specie;

2° gli edifici che saranno conservati ad uso di culto;

3° i monumenti ed i chiostri monumentali;

4° i fabbricati dei conventi quali fossero stati o potessero essere conceduti alle Provincie o ai Comuni, a termini e nei casi previsti dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036;

5° le saline e le miniere, eccettuate le zolfare;

6° i canali e gli acquedotti;

7° i boschi che servono alle saline, alle fonderie, alle regie manifatture e alla real marina;

8° tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione di beni esclusi dalla vendita;

9° gli oggetti di antichità e di belle arti.

CAPITOLO II

Della perizia dei beni e della loro stima e ripartizione in lotti

Art. 4

I beni da alienarsi devono essere previamente identificati dallo ufficio tecnico di finanza della circoscrizione ove essi o la maggior parte di essi si trovano, in modo che ne siano indicati:

a) la ubicazione, il genere ed il grado di coltura, il numero, la capacità e qualità dei fabbricati, di diritti di irrigazione, le servitù, i confini, i numeri di mappa o di sezione sotto cui trovansi censiti in catasto;

b) la qualità o natura e quantità degli accessori considerati immobili per destinazione, a termini degli articoli 413 e 414 del Codice civile;

c) i miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario e dei quali questi debba essere rivalso a norma del contratto di locazione;

d) le speciali condizioni da imporsi agli acquirenti per garantire la sicurezza del territorio e delle proprietà di terzi, il mantenimento e sviluppo dell'irrigazione e la conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti, ove si tratti di terreni lungo i fiumi o torrenti e simili, di fondi che servano ad inalveamento, a bonificazione o ne approfittino, di beni che contengano monumenti, salvo per questi ultimi l'osservanza delle disposizioni della legge 12 giugno 1902, n. 185, e del relativo regolamento 11 luglio 1904, n. 431, sulla tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità;

e) le speciali cautele per impedire il taglio precoce dei boschi o il depauperamento delle miniere, sentito, in quanto occorra, il parere degli uffici forestali o minerari.

Art. 5

I beni da alienarsi sono dall'Ufficio tecnico di finanza divisi in piccoli lotti per quanto sia compatibile con gli interessi economici, con le condizioni agrarie e le circostanze locali.

Art. 6

I lotti si formano sia con la divisione di un fondo in più parti, sia colla riunione, quando possa reputarsi conveniente ed opportuno, di più piccoli appezzamenti in un sol corpo.

Art. 7

Nella formazione dei lotti l'Ufficio tecnico di finanza deve avere specialmente riguardo alla destinazione dei beni, ai pesi ed ai diritti di acqua che vi fossero inerenti; fare in guisa che ogni lotto, per quanto più sia possibile, abbia tutte le comodità e sia scevro di servitù verso le altre parti; procurare di soddisfare nel miglior modo alle condizioni economiche per ciò che concerne il sistema di coltura locale e l'irrigazione, avendo in mira di ottenere il maggiore e più vantaggioso concorso di offerte per la compra.

Art. 8

Di ciascun immobile o di ciascun lotto da alienare l'Ufficio tecnico di finanza deve estimare il valore venale, dedotto il capitale corrispondente agli oneri e passività inerenti al fondo e da accollarsi espressamente all'acquirente nelle condizioni speciali da iscriversi nel capitolato, di che al seguente art. 12.

Art. 9

Deve separatamente determinarsi:

a) il valore degli accessori considerati immobili per destinazione, esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo, a sensi dell'art. 413 del Codice civile, dovendo esso pagarsi distintamente in aggiunta al prezzo del fondo, a norma del seguente art. 51;

b) il valore delle migliorie fatte ai fondi dai conduttori, il quale deve rimborsarsi dagli aggiudicatari ed essere perciò indicato nelle condizioni speciali del capitolato di che all'art. 13 del presente regolamento.

CAPITOLO III

Degli elenchi, tabelle e capitolato e della loro approvazione

Art. 10

Sulla base degli elementi raccolti in conformità degli articoli precedenti l'Ufficio tecnico di finanza forma gli elenchi o le tabelle dei beni da porsi in vendita, secondo che trattasi di beni del demanio antico o dell'asse ecclesiastico.

Si fa un elenco od una tabella per ciascun lotto, ma quando più lotti siano parte di una stessa tenuta si comprendono in un solo elenco o tabella.

I lotti composti di fondi situati in due provincie contigue sono riportati negli elenchi o nelle tabelle relativi alla Provincia ove è la maggiore parte della estensione di ciascuno di essi e se ne prende nota nell'elenco o tabella relativi all'altra Provincia.

Art. 11

Ogni elenco o tabella deve contenere:

a) la descrizione sommaria dei beni costituenti ciascun lotto con la esatta indicazione dei confini reali;

b) l'indicazione dei dati catastali con l'estensione in misura locale ragguagliata a quella legale;

c) l'indicazione sommaria degli oneri inerenti al fondo per quanto siano conosciuti;

d) il prezzo estimativo dello stabile;

e) il valore estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione.

Art. 12

La vendita dei beni è fatta sotto l'osservanza del capitolato annesso al presente regolamento (allegato A), contenente le condizioni generali, oltre le speciali da stabilirsi per ciascun lotto.

Art. 13

Le condizioni generali sono formulate sulle seguenti basi:

a) la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo coi medesimi pesi e nello stato e forma con la quale il fondo è in atto posseduto dal demanio;

b) qualunque responsabilità del demanio è limitata ai casi dell'evizione che privi l'acquirente in tutto o in parte del fondo acquistato;

c) nel prezzo estimativo del fondo non è compreso quello degli accessori considerati per destinazione e che deve pagarsi separatamente, a norma del seguente art. 51;

d) il compratore s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione, ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'autorità competente;

e) il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del demanio rispetto al fondo e deve mantenere i contratti di locazione in corso all'epoca della vendita, i quali non fossero rescindibili a volontà del locatore;

f) sono a carico del compratore i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;

g) il compratore non può mai sospendere il pagamento delle rate di prezzo oltre le stabilite scadenze, anche nel caso che esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile alienato o che pendesse a giudizio di evizione, salvo sempre al compratore gli altri diritti riservati dalle leggi civili;

h) sarà fatta espressa menzione degli altri obblighi e benefici compresi nelle disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783;

i) sino al completo pagamento del prezzo e degli interessi relativi resta ferma la ipoteca legale competente al demanio pei fondi venduti, in virtù dell'art. 1969 del Codice civile;

l) saranno determinate la natura e l'importanza delle guarentigie che, a norma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1908, sopracitata e dell'art. 30 del presente regolamento, i concorrenti devono produrre per essere ammessi agli incanti e per assicurare lo adempimento dei loro impegni e sarà indicato il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.

Art. 14

Nelle condizioni speciali s'indicano:

a) i beni da vendere, la loro situazione, la denominazione, i confini, la consistenza, e i dati catastali dei medesimi; per i beni dell'asse ecclesiastico deve essere designato anche l'ente da cui provengono;

b) i diritti ed i pesi inerenti al fondo;

c) le prescrizioni e le condizioni che si reputi necessario di introdurre, qualora si trattasse di boschi o terreni lungo i fiumi o torrenti, all'oggetto di garantire la conservazione delle foreste, la sicurezza del territorio e delle proprietà private, e qualora si trattasse di beni che contengano monumenti, oggetti d'arte e simili allo scopo di garantirne la conservazione;

d) l'ufficio presso cui deve farsi il pagamento del primo decimo del prezzo dei beni e dell'intero prezzo estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione, nonché delle successive rate di prezzo del fondo venduto.

Art. 15

A mano a mano che l'ufficio tecnico compila gli elenchi e le tabelle ed i capitolati nella parte relativa alle condizioni speciali, li trasmette alla Intendenza di finanza della Provincia ove i beni da alienare o la maggior parte di essi si trovano, con i relativi verbali di stima e di ripartizione in lotti.

Art. 16

L'Intendenza di finanza, avuti in comunicazione i documenti, di che all'articolo precedente, li esamina ed ove nulla trovi da osservare in ordine alla regolarità della stima, della ripartizione in lotti ed alle condizioni speciali inserite nel capitolato, li approva.

CAPITOLO IV

Degli incanti

Art. 17

L'apertura degli incanti è resa nota al pubblico mediante appositi avvisi, nei quali sono indicati:

a) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza, se cioè del demanio antico e dell'asse ecclesiastico;

b) il prezzo estimativo sul quale si aprono gli incanti ed i termini per il pagamento;

c) il prezzo estimativo degli accessori considerati immobili per la destinazione;

d) i diritti ed i pesi inerenti al fondo;

e) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede agli incanti;

f) il luogo e l'ufficio presso cui seguono gli incanti;

g) gli uffici presso i quali sono ostensibili gli elenchi, le tabelle, i documenti relativi ed i capitolati d'asta;

h) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta e quello presuntivo del deposito pure da effettuarsi dall'offerente per spese contrattuali in caso di aggiudicazione, nonché la cassa o le casse dello Stato, presso i cui depositi dovranno effettuarsi;

i) il massimo della prima offerta in aumento ed il minimo delle offerte successive, in relazione all'art. 33 del presente regolamento;

j) l'avvertenza espressa se l'aggiudicazione sia definitiva o se sul prezzo di essa siano ammessi successivi aumenti di rincaro, a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1908, e dell'art. 39 del presente regolamento, aumenti che non dovranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;

l) le principali condizioni della vendita, di cui, secondo i casi, fosse opportuno che il pubblico avesse cognizione;

m) il modo con cui si procede agli incanti, e cioè se mediante estinzione di candela vergine, e mediante schede segrete;

n) l'indicazione, quando trattasi di incanto a schede segrete, che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti;

o) per i beni di provenienza dell'asse ecclesiastico l'avvertenza che il prezzo potrà essere pagato mediante obbligazioni ecclesiastiche.

Art. 18

La pubblicazione degli avvisi vien fatta, su richiesta della Intendenza di finanza, dai sindaci dei Comuni nel cui territorio sono posti i beni da alienarsi, e di quello nel quale trovasi l'ufficio presso cui debbono seguire gli incanti ed è rinnovata tre volte consecutive nel termine di un mese, preferibilmente in giorni festivi.

Quando il valore dei lotti da alienare raggiunga la somma di lire 10.000, gli avvisi debbono inserirsi, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel Bollettino ufficiale della Provincia in cui ha luogo l'asta e, qualora superi le L. 50.000, gli avvisi stessi devonsi pure pubblicare, per una sola volta, nei capoluoghi di circondario della Provincia ed in quelli delle Provincie limitrofe e sono inseriti, almeno 16 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 19

A cura e responsabilità dei sindaci è gratuitamente fatta la pubblicazione ed affissione degli avvisi alla porta degli uffici municipali e negli altri luoghi soliti, e ne è rimandato un esemplare, con l'attestato della seguita affissione, abbastanza in tempo perché giunga all'ufficio presso cui si terranno gli incanti almeno due giorni prima della apertura dei medesimi per allegarsi al relativo verbale.

Art. 20

A cura degli agenti dell'Amministrazione demaniale è anche fatta affissione degli avvisi alle porte degli uffici finanziari.

Di ciascun avviso d'asta si trasmettono al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio pubblico e patrimoniale) cinque esemplari.

Qualora l'avviso comprenda lotti pei quali si richiede la inserzione nella Gazzetta ufficiale del Regno vi si appone l'indicazione "trasmesso alla Gazzetta ufficiale per l'inserzione il giorno ......... anno ..." e qualora contenga lotti già esposti all'incanto s'indica il numero dell'avviso e la data dell'ultimo incanto.

Art. 21

(sostituito dall'art. 1 del R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837)

L'asta per la vendita dei beni il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50.000 è tenuta nell'ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati, ed è presieduta dal dirigente dello stesso ufficio del registro o del demanio, rappresentante l'amministrazione demaniale.

Quando invece il valore di stima supera le lire 50.000 l'asta è tenuta presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni da alienare o la maggior parte di essi si trovano, ed è presieduta dall'intendente o da un funzionario della stessa Intendenza da lui delegato.

Art. 22

Allorché l'asta ha luogo negli uffici del registro o del demanio, escluso quello del capoluogo della Provincia, assisterà con le funzioni di segretario e con l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni, un funzionario governativo locale, preferibilmente dell'Amministrazione finanziaria, all'uopo delegato con apposito decreto dell'intendente.

Quando l'asta ha luogo presso l'ufficio del registro o del demanio nel capoluogo della Provincia o presso l'Intendenza di finanza, assiste con le funzioni ed obblighi stessi, il segretario della Intendenza medesima delegato ai contratti.

Art. 23

Alla norma di competenza espressa nel precedente art. 21, l'Amministrazione può prorogare e stabilire che l'asta, anzi che nell'ufficio del registro o del demanio, nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, venga invece tenuta in un diverso ufficio del registro o del demanio o nella Intendenza di finanza, ogni qual volta lo ritenga opportuno o conveniente per importanza del lotto, per ragioni di mercato, per allontanare dannose influenze e cause di annullamento e di diserzione d'incanti e per altre giustificate cause speciali.

Per le medesime speciali ragioni l'Amministrazione può pure stabilire che l'asta abbia luogo nell'Intendenza di altra Provincia.

La facoltà di derogare alla norma di competenza è demandata alla Intendenza di finanza, quando l'asta debba aver luogo in altro ufficio della stessa Provincia. In ogni altro caso delibera il Ministero delle finanze.

Art. 24

Qualora per effetto della deroga alla norma di competenza l'asta abbia luogo in una Provincia diversa da quella in cui sono situati i beni, o la maggior parte di essi, gli avvisi d'asta, ove il valore dei lotti da alienare raggiunga il valore di L. 10.000, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale di ambedue le Provincie.

Art. 25

Prima di aprire gli incanti il presidente farà espressa menzione delle sanzioni penali contro coloro che tentassero impedire la libertà d'asta, o allontanassero gli accorrenti con promessa di danaro o con altri mezzi di violenza o di frode, e si tengono affisse nella sala degli incanti e facilmente visibili a tutti i concorrenti le disposizioni legislative che colpiscono tali atti.

I lotti si pongono nell'ordine con cui sono descritti nell'avviso, a meno che circostanze speciali consiglino di seguire un ordine diverso.

Art. 26

Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare.

Art. 27

Le procure devono essere autentiche e speciali e devono unirsi in originale al verbale d'asta.

Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste s'intendono solidalmente obbligate.

Art. 28

L'offerente per persona da nominare, avvenuta l'aggiudicazione, deve dichiarare la persona per la quale ha agito, ed è sempre garante solidale della medesima.

La dichiarazione può farsi dall'offerente ed accertarsi dalle persone dichiarate, all'atto della aggiudicazione, mediante la loro firma sul verbale d'incanto.

Ove la dichiarazione non venisse fatta né accettata all'atto della aggiudicazione, deve farsi al più tardi entro tre giorni consecutivi, mediante atto pubblico o con scrittura provata con firme autenticate da notaro.

L'obbligazione delle persone dichiarate per un medesimo lotto, e che hanno accettato, è solidale.

Art. 29

Quando l'aggiudicatario non facesse la dichiarazione nel termine e nei modi prescritti, o dichiarasse persone incapaci o non legittimamente autorizzate o le persone dichiarate non accettassero l'aggiudicazione nel termine di tre giorni, l'aggiudicatario è considerato per tutti gli effetti legali come vero ed unico acquirente.

In ogni caso i depositi eseguiti dall'aggiudicatario, a norma del seguente art. 30, rimangono fermi, nonostante che l'offerta sia stata fatta per persone da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

Art. 30

Nessuno può concorrere all'asta se non comprovi, prima che essa sia aperta, di aver depositato in una cassa dello Stato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale gli incanti sono aperti e l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicato nell'avviso d'asta.

Il deposito del decimo del prezzo può essere fatto oltreché in danaro, anche in rendita sul Debito pubblico dello Stato, da valutarsi a norma dell'art. 330 del Codice di procedura civile, ed anche in obbligazioni ecclesiastiche, quando trattisi di beni di provenienza dell'asse ecclesiastico.

Art. 31

Nessuno, per qualsiasi motivo, può essere dispensato dall'effettuare i depositi, di che al precedente articolo, per essere ammesso all'asta.

Di ogni mancanza o deficienza di detti depositi sono tenuti responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.

Art. 32

Il primo esperimento d'asta è tenuto col metodo della estinzione delle candele, secondo le norme prescritte dall'art. 674 del Codice di procedura civile, 2, 3 e 4 capoverso .

Si accendono tre candele, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si hanno offerte, si accende la quarta e si prosegue ad accenderne delle altre sino a che non si hanno offerte.

Se l'incanto, aperto nel giorno ed ora indicati nell'avviso d'asta, non può compiersi nel giorno stesso, sarà continuato nel giorno immediatamente non festivo, ove nell'avviso d'asta non sia altrimenti disposto.

Art. 33

Le offerte si fanno in aumento del prezzo estimativo dei beni riportato nell'avviso d'asta, escluso il valore degli accessori considerati immobili per destinazione e che si vendono col fondo.

Ogni offerta verbale in aumento non può essere minore, pei beni il cui valore d'incanto è inferiore alle L. 2000, di L. 10; sino alle L. 5000, di L. 25; sino a L. 10.000, di L. 50; fino a L. 50.000 di L. 100; fino a L. 100.000, di L. 200; e per ogni somma maggiore, di L. 500.

La prima offerta in aumento non può eccedere il minimo sopra stabilito.

Art. 34

Al primo incanto non si può procedere ad aggiudicazione, se non si hanno offerte almeno di due concorrenti.

Art. 35

Fallito il primo incanto si procede ad un secondo mediante schede segrete.

Gli avvisi d'asta per questo secondo incanto sono pubblicati nei luoghi e modi stabiliti dall'art. 18. Però i termini in esso indicati possono essere ridotti fino a giorni cinque con deliberazione dell'intendente o del Ministero delle finanze, a seconda della rispettiva competenza per l'approvazione del contratto.

Art. 36

Quando gli incanti seguono a schede segrete, ciascun offerente rimette la sua offerta in piego suggellato a chi presiede agli incanti presso l'ufficio indicato nell'avviso d'asta.

Ciascuna offerta deve essere accompagnata dal certificato dei seguiti depositi del decimo del prezzo e dell'ammontare presuntivo delle spese contrattuali.

Ricevute tutte le offerte, quegli che presiede agli incanti, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso d'asta, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta voce le offerte.

L'aggiudicazione ha luogo a favore di colui la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

L'aggiudicazione ha luogo quando anche vi fosse una sola offerta, purché questa non sia inferiore al prezzo prestabilito per gli incanti.

In casi speciali l'Amministrazione può prescrivere che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte a che presiede gli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col mezzo indicato nell'avviso d'asta, proclama l'aggiudicazione in favore del migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto.

Art. 37

Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale che presiede all'asta. Colui che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove i detti concorrenti non consentissero di venire alla gara, o non fossero presenti, la sorte deciderà chi fra di loro debba essere aggiudicatario.

Art. 38

(sostituito dall'art. 1 del R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837)

Qualora riesca infruttuoso anche il secondo esperimento di incanto e l'Intendenza, ovvero il ministero delle finanze, quando il prezzo d'asta superi le lire 50.000, ritenga che la ripetuta diserzione non sia causata da eventuale elevatezza del prezzo medesimo, ma da altre cagioni, provvede per nuovi esperimenti mediante estinzione di candele vergini o a schede segrete sullo stesso prezzo.

Nel caso contrario si procede ad ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima, salvo il disposto dell'art. 55.

Art. 39

(sostituito dall'art. 1 del R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837)

Di regola le aggiudicazioni avvenute in uno dei modi sopraccennati sono definitive, tranne il caso in cui l'Intendenza di finanza o il ministero, se il prezzo d'asta superi il prezzo di lire 50.000 abbia, per importanza del lotto e per ragioni di luogo, di tempo e di mercato, reputato conveniente prestabilire nell'avviso d'asta l'esperimento di rincaro sul prezzo della seguita aggiudicazione.

Se nel termine prestabilito, a norma dell'articolo seguente per l'accettazione delle offerte di rincaro, non venga presentata nessuna offerta o ne venga presentata una inferiore al minimo prestabilito, l'aggiudicazione, allo spirare del termine stesso, da provvisoria diviene definitiva.

Art. 40

Nel caso dell'esperimento di rincaro previsto nel precedente articolo, l'Intendenza, negli stessi luoghi in cui furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, pubblica, nel più breve termine possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, indicando il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali) entro il quale possono accettarsi le offerte in aumento del prezzo di aggiudicazione, nonché l'ufficio o gli uffici ai quali devono presentarsi le offerte medesime.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione dev'essere almeno di giorni quindici, a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita, dopo di che non può essere accettata nessuna altra offerta.

L'offerta d'aumento non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere accompagnata dai documenti comprovanti l'effettuazione dei depositi prescritti nell'avviso d'asta.

L'ufficio ricevente rilascia all'offerente un certificato attestante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.

Art. 41

Presentandosi in tempo utile una offerta ammissibile, l'Intendenza, dopo scaduti i fatali, provvede, osservando le medesime formalità del primo incanto, alla pubblicazione di altro avviso pel nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta col metodo della estinzione delle candele o delle schede segrete, secondo determinerà e pubblicherà nell'avviso stesso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti. Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.

Art. 42

Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta di aumento, rimane definitivamente aggiudicatario dell'acquisto colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.

Art. 43

L'esito dell'incanto si fa constare mediante processo verbale che, diligenza di chi lo presiede, è compilato dal funzionario che assiste con le funzioni di segretario.

Art. 44

Nel processo verbale d'incanto e di aggiudicazione sono enunciati:

a) l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui segue l'incanto;

b) il nome, cognome e qualità dei funzionari pubblici che assistono agli incanti;

c) il valore sul quale l'incanto è aperto;

d) il nome, cognome, paternità e residenza o domicilio di ciascun offerente;

e) le offerte fatte l'una dopo l'altra nell'ordine di tempo in cui avvengono, ed il prezzo offerto;

f) l'indicazione se l'offerta è fatta in proprio nome o per procura, o per persona da dichiarare;

g) l'aggiudicazione definitiva o provvisoria del fondo fatta al migliore offerente, con la indicazione del prezzo e della traslazione del dominio del fondo, ai patti ed alle condizioni stabilite dalla legge e dal capitolato.

Art. 45

Chiusa la gara, il presidente agli incanti proclama aggiudicatario definitivo, o provvisorio, se sia stato previsto e debba seguire l'esperimento di rincaro, colui che è risultato il migliore offerente, sempre quando il procedimento all'asta sia stato regolare; appone al verbale d'incanto la propria firma e cura che sia sottoscritto pure da tutti gli altri funzionari che vi hanno assistito, dall'aggiudicatario e dalla persona dichiarata che sia presente, qualora l'offerta e la aggiudicazione, siano state fatte per persona da dichiararsi.

Parimente si dovrà controfirmare il capitolato dai funzionati assistenti all'asta e dall'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario o la persona dichiarata fossero analfabeti ovvero incapaci di firmare, se ne fa menzione nel processo verbale di cui sarà data lettura in presenza di due testimoni, che si firmeranno come tali.

Quando l'aggiudicatario si rifiutasse a firmare il verbale o il capitolato, se ne fa pure menzione nel verbale stesso; il quale rimane sempre fermo ed a tutti gli effetti legali.

Art. 46

Quando non si siano avute offerte o queste non siano accettabili a norma di legge e del presente regolamento, si compila un processo verbale di deserzione d'asta.

Art. 47

I depositi fatti, agli effetti del precedente art. 30, dai concorrenti che non sono rimasti aggiudicatari, sono loro restituiti dalla Cassa in cui vennero eseguiti dietro ordine, a tergo delle rispettive ricevute, firmate dal presidente all'asta.

Art. 48

(sostituito dall'art. 1 del R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837)

Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale d'incanto con tutti i relativi atti e documenti viene immediatamente rimesso all'intendente di finanza della provincia dal quale dipende l'ufficio in cui ha avuto luogo l'incanto.

Se l'aggiudicazione è avvenuta per un prezzo non eccedente le lire 50.000, l'intendente, entro il più breve termine possibile, esamina il verbale e, trovatolo regolare, l'approva.

Se invece l'aggiudicazione stessa è avvenuta per un prezzo eccedente le lire 50.000, o sia avvenuta in seguito ad incanto tenuto, per ragione di valore, presso l'Intendenza di finanza, l'intendente trasmette subito il verbale coi relativi atti e documenti, al ministero delle finanze per l'approvazione di esso.

Per le aggiudicazioni il cui valore eccede le lire 300.000 l'approvazione ministeriale è data previo parere del Consiglio di Stato, sul medesimo verbale di aggiudicazione.

Art. 49

L'approvazione del verbale di definitiva aggiudicazione è data mediante decreto, che, a cura della stessa autorità che l'ha emesso, viene comunicato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Art. 50

Il processo verbale di aggiudicazione definitiva, approvato dalla competente autorità, tien luogo ed ha gli effetti del contratto di compra-vendita.

L'intendente di finanza, intervenuta l'approvazione, ne dà notizia al competente ricevitore del registro o del demanio, il quale provvede a notificarla all'acquirente per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e dell'art. 51 del presente regolamento.

Art. 51

Entro il termine di giorni dieci da quello nel quale gli è stata notificata la intervenuta approvazione del verbale di definitiva aggiudicazione, il compratore deve versare all'Ufficio del registro o del demanio designato nel capitolato, il decimo del prezzo di aggiudicazione ed il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo, a sensi dell'art. 413 del Codice civile.

In acconto del prezzo di aggiudicazione s'imputa il deposito fatto a garanzia dell'offerta, e se questo fu eseguito in titoli di rendita sul Debito pubblico, dev'essere convertito, a spese dell'aggiudicatario, in denaro contante.

Trattandosi di vendita di beni dell'asse ecclesiastico l'aggiudicatario può sostituire ai titoli di rendita depositati, le obbligazioni ecclesiastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e pagare pure con le obbligazioni stesse la differenza a saldo del primo decimo del prezzo di aggiudicazione ed il valore degli immobili per destinazione.

Art. 52

Eseguiti dall'aggiudicatario i versamenti di che all'articolo precedente, il ricevitore del registro o del demanio, coi certificati o quietanze comprovanti i versamenti medesimi, rinvia all'Intendenza di finanza l'originale verbale di aggiudicazione debitamente sottoposto alle prescritte formalità di bollo e di registro.

L'intendente di finanza rilascia al compratore un estratto del processo verbale di aggiudicazione con la menzione della seguita approvazione e registrazione e lo munisce di sua ordinanza esecutiva.

Questo estratto, firmato dall'intendente e munito del sigillo della Intendenza di finanza, vien consegnato all'acquirente per la presa di possesso.

Altri due estratti in forma esecutiva serviranno l'uno per la iscrizione e trascrizione ipotecaria e l'altro per la voltura catastale.

Art. 53

Dal giorno della seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario subentra nel godimento dei frutti, in tutti i diritti ed azioni competenti al demanio, e nell'obbligazione del pagamento delle imposte e degli altri pesi, ma non potrà entrare nel possesso materiale dei beni acquistati prima che sia approvata l'aggiudicazione.

Art. 54

I frutti civili spettano al demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno dell'aggiudicazione e da quel giorno in poi al compratore.

Si fa luogo ai compensi reciproci secondo le leggi e le consuetudini locali pei frutti naturali.

Il carico delle imposte e degli altri pesi è regolato in proporzione del godimento dei frutti.

CAPITOLO V

Delle vendite e partiti privati

Art. 55

(sostituito dall'art. 1 del R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837)

E' data facoltà all'Amministrazione di vendere a partiti privati, quando lo ritenga conveniente, gli immobili o lotti pei quali siansi verificate una o più diserzioni d'incanti, purchè il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non siano variati se non a tutto vantaggio dell'Amministrazione stessa.

Le offerte, che all'uopo venissero presentate, devono essere accompagnate dai certificati o quietanze comprovanti gli eseguiti depositi del decimo del prezzo offerto e delle spese contrattuali.

In ordine alla accettazione o meno delle offerte delibera il ministero se il prezzo offerto superi le lire 50.000, l'intendente se non le superi.

Essendovi più offerte e non ravvisandosi l'opportunità di ripetere l'incanto pubblico, si indice tra gli aspiranti all'acquisto una licitazione privata sulla maggiore offerta avuta.

La vendita è deliberata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento.

L'esito della licitazione è fatto constare mediante processo verbale che, approvato dalla competente autorità, tien luogo ed ha effetti del contratto di compravendita.

Quando non abbiasi che una sola offerta che ritengasi accettabile, ovvero gli intervenuti alla licitazione non abbiano migliorata quella su cui la licitazione fu aperta, la vendita può farsi a trattativa privata in confronto dell'unico offerente o di colui sulla cui offerta seguì la licitazione riuscita infruttuosa.

Il contratto a trattativa privata di regola è stipulato per ministero di pubblico notaio od in forma pubblica amministrativa e se ne rilascia copia autentica all'amministrazione a spese dell'acquirente.

Quando però si tratti di lotti il cui prezzo non superi le lire 1500, ovvero di lotti il cui prezzo qualunque esso sia, venga dall'acquirente completamente saldato prima o all'atto della stipulazione, il contratto di vendita può anche essere stipulato con scrittura privata autenticata da pubblico notaio.

Contestualmente alla formale stipulazione del contratto a privata trattativa od entro giorni dieci dalla notificata approvazione del verbale di delibera in seguito a licitazione privata, l'acquirente, oltre al decimo del prezzo d'acquisto, in pagamento od in conto del quale s'imputa il deposito fatto a garanzia dell'offerta, deve versare pure il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo.

Art. 56

(sostituito dall'art. 1 del R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837)

Il contratto stipulato a trattativa privata od il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata, a norma dell'articolo precedente, è approvato dall'intendente di finanza se il prezzo di vendita non superi le lire 50.000, dal ministero se le superi.

L'approvazione ministeriale dovrà essere preceduta dal parere del consiglio di Stato sul contratto a trattativa privata se il prezzo superi le lire 75.000, o sul verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata se il prezzo superi le lire 150.000, osservandosi per questo verbale le medesime formalità prescritte per quello del pubblico incanto.

Art. 57

(sostituito dall'art. 1 del R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837)

I beni disponibili per la vendita, il cui valore di stima non ecceda le lire 20.000, possono essere alienati a partito privato, anche senza previo esperimento di pubblico incanto, qualora per ragioni o circostanze speciali l'amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente.

Essendovi due o più offerte per lo stesso acquisto, e sempre quando non vi siano ragioni speciali per cui l'amministrazione ritenga conveniente di trattare con una determinata persona o di sperimentare l'asta pubblica, s'indice tra gli offerenti una licitazione privata, osservate le formalità di cui al precedente art. 55.

In ogni caso prima di deliberare sull'accettazione di una offerta per l'acquisto a trattativa privata di un lotto di valore superiore a lire 10.000, l'intendenza ne riferisce al ministero delle finanze con motivate proposte.

Art. 57

(aggiunto dall'art. 1 del R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837)

I contratti a seguito di trattativa privata di cui al precedente articolo, sono stipulati presso l'ufficio del registro o del demanio, nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, e sono approvati dall'intendente di finanza. Nel caso si provveda alla vendita mediante licitazione privata, questa è tenuta presso il citato ufficio e per l'approvazione del relativo verbale di aggiudicazione le norme di cui all'art. 56.

Art. 57

(aggiunto dall'art. 1 del R.D. 9 dicembre 1940, n. 1837)

Per le vendite a partito privato di beni il cui valore di stima superi le lire 20.000 e fino al limite massimo di lire 100.000, i relativi contratti sono stipulati presso l'ufficio del registro o del demanio nel cui distretto sono situati i beni o la maggior parte di essi, se il prezzo di vendita non superi le lire 50.000, e sono approvati dall'intendente di finanza. Se il prezzo di vendita supera le lire 50.000, i contratti sono stipulati presso la Intendenza di finanza ed approvati dal ministero.

Con le medesime norme si provvede alla stipulazione ed alla approvazione:

a) dei contratti di vendita, a trattativa privata, ai comuni, alle province e ad altri corpi morali legalmente costituiti, e dei contratti di permuta, con gli enti stessi, di beni immobili patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le lire 250.000;

b) dei contratti di permuta a trattativa privata, con privati, dei suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 100.000.

Nei decreti di approvazione dei contratti di cui al presente articolo debbono essere indicati le speciali circostanze di convenienza o di utilità generale che giustificano la vendita o la permuta a trattativa privata.

Sui progetti dei contratti medesimi deve promuoversi il parere del consiglio di Stato, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 75.000.

CAPITOLO VI

Dell'esecuzione del contratto

Art. 58

Nel disporre per la consegna all'aggiudicatario dell'estratto del verbale di aggiudicazione, quale titolo esecutivo della compra-vendita, o per la partecipazione al medesimo dell'intervenuta approvazione del contratto a trattativa privata, l'intendente di finanza delega il ricevitore del registro o del demanio, che ha in amministrazione il fondo alienato, o altro funzionario suo dipendente, ad effettuarne prontamente la consegna al compratore insieme alle scorte ed ai mobili venduti come accessori del fondo.

Le relative spese, come tutte le altre spese contrattuali, sono interamente a carico del compratore.

Art. 59

La consegna del fondo è fatta secondo le indicazioni e le descrizioni contenute negli atti di stima e negli altri documenti, di cui ciascun offerente può prendere notizia dopo la pubblicazione degli avvisi d'asta ed è fatta constare da apposito processo verbale.

Art. 60

L'aggiudicatario non può presentare reclami all'Amministrazione per la consegna ricevuta, ove non ne faccia menzione specificata o riserva espressa nel processo verbale di consegna.

I reclami, a cui si riferiscono le riserve, devono presentarsi entro trenta giorni dalla data della seguita consegna all'intendente di finanza.

Art. 61

I titoli di proprietà o di affitto, ove siano presso l'Amministrazione, sono consegnati al compratore.

Rimangono presso l'Amministrazione quei titoli o documenti che riguardassero anche altri fondi o diritti spettanti all'Amministrazione, o fondi acquistati da più compratori, salvo al compratore la facoltà di averne gratuitamente copia conforme dall'Amministrazione.

Art. 62

In base agli estratti, di cui all'art. 52, l'intendente di finanza provvede alla voltura catastale al nome del compratore ed alla trascrizione dell'atto di vendita. Provvederà inoltre all'iscrizione della ipoteca sui fondi alienati a garanzia del residuo prezzo e dell'importo di cinque anni di interessi.

Art. 63

Qualora l'aggiudicatario voglia valersi della facoltà di raccogliere i frutti pendenti e di procedere al taglio dei boschi, giusta l'art. 7 della legge 24 dicembre 1908, deve farne domanda all'intendente di finanza, dichiarando se intenda pagarne il prezzo o prestare garanzia reale o personale.

Su tale domanda delibera l'intendente di finanza dopo aver fatto valutare i frutti pendenti o il taglio dei boschi e dopo aver riconosciuta la idoneità dell'offerta garanzia. In ogni caso per i tagli dei boschi il compratore dovrà uniformarsi alle disposizioni delle leggi forestali.

Art. 64

Pagato il primo decimo del prezzo di vendita nei termini prescritti dagli articoli 51 e 55, ultimo capoverso l'acquirente è ammesso a pagare i rimanenti nove decimi, in nove eguali rate annuali con l'interesse legale a scalare.

Egli può anticiparli in tutto o in parte senza però diritto ad abbuono o sconto di sorta.

Trattandosi di beni dell'asse ecclesiastico il relativo prezzo può essere pagato mediante obbligazioni ecclesiastiche, giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Art. 65

Eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo di acquisto e degli interessi, o comunque scaduto il termine per il pagamento dell'ultima rata, l'Intendenza di finanza procede alla finale liquidazione del debito dell'acquirente.

Ogni pagamento viene prima, e sino a debita concorrenza, imputato ad estinzione degli interessi decorsi, e quindi il residuo a conto o saldo del capitale, a sensi dell'art. 1256 del Codice civile.

Compilata la liquidazione, se da essa risulta un residuo credito dell'Amministrazione, l'intendente ne promuove subito la riscossione.

La medesima autorità che, a norma dei precedenti articoli 48, 56 e 57, approva il verbale di aggiudicazione od il contratto di vendita a trattativa privata, approva pure la relativa liquidazione finale e, quando risulta che il prezzo di vendita coi relativi interessi è stato integralmente estinto, dispone, su domanda dell'acquirente, la cancellazione della ipoteca a garanzia del residuo prezzo e degli interessi iscritta, giusta il precedente art. 62.

Art. 66

L'esazione coattiva degli interessi e delle rate di prezzo successive al primo decimo è fatta con le norme della legge 24 dicembre 1908, n. 797.

CAPITOLO VII

Della rivendita a rischio e spese dell'aggiudicatario

Art. 67

Trascorsi dieci giorni da quello in cui fu notificata l'approvazione del processo verbale di aggiudicazione definitiva in seguito a pubblico incanto od a licitazione privata, senza che l'aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto dal primo capoverso dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1908, e dall'art. 51 del presente, si procede a di lui rischio e spese a nuovi incanti del fondo.

L'aggiudicatario perde il deposito eseguito a garanzia dell'offerta ed è tenuto al pagamento delle spese d'incanto e di reincanto, nonché della differenza, che si verificasse in meno, tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto dal reincanto, oltre i relativi interessi dalla data dell'aggiudicazione a quella del pagamento, come pure è tenuto al risarcimento di qualunque danno fosse derivato all'Amministrazione dall'inadempimento di lui.

La liquidazione delle somme dovute, a termini del precedente capoverso, è compilata dal ricevitore del registro o del demanio appena avvenuta l'aggiudicazione nel reincanto, e dopo che è stata riconosciuta regolare ed approvata dall'intendente di finanza, viene notificata all'aggiudicatario inadempiente.

Per la procedure ulteriore, nel caso che il debitore, non accetti la liquidazione, o si rifiuti di soddisfare bonariamente il risultante suo debito, si osservano le norme stabilite nella legge 24 dicembre 1908, n. 797.

Art. 68

Il nuovo incanto si apre sul prezzo pel quale fu eseguita l'aggiudicazione primitiva ed è tenuto ad estinzione di candela vergine secondo le norme dell'art. 6 della legge.

In mancanza di oblatori si fa un ulteriore incanto col ribasso di un decimo; e così di seguito finché non si abbiano oblatori e non avvenga la nuova aggiudicazione.

Nel procedimento si osserveranno le regole stabilite nei capitoli precedenti.

TITOLO II

Disposizioni transitorie e finali

CAPITOLO V

Delle vendite e partiti privati

Art. 69

I beni che, al giorno in cui è entrata in vigore, la legge 24 dicembre 1908, n. 783, già trovansi valutati e stimati e formati in lotti sono posti in vendita con le norme della legge medesima e del presente regolamento, in base agli elenchi o tabelle già approvati, senza ripetere le formalità già compiute.

Art. 70

Per tutte le vendite dei beni dell'asse ecclesiastico effettuate fino al giorno in cui entrò in vigore la legge 24 dicembre 1908, n. 783, sono trasmessi al Ministero dalle prefetture e dalle intendenze, rispettivamente, gli estratti dei verbali di aggiudicazione e le copie degli atti di vendita a trattativa privata, a termini e per gli effetti dell'art. 113, ultimo capoverso, del regolamento 22 agosto 1867 n. 3852.

Art. 71

Occorrendo copie od estratti dei verbali di aggiudicazione, di che al precedente articolo, sono rilasciati dal prefetto della Provincia su richiesta dell'intendente di finanza.

Art. 72

L'approvazione delle liquidazioni finali per le vendite avvenute prima dell'attuazione della legge 24 dicembre 1908 e la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del residuo prezzo ed interessi seguiranno a norma dell'art. 65 del presente regolamento.

Art. 73

Fermo il disposto delle leggi 10 agosto 1862, n. 743, e 2 luglio 1896 n. 268, per la censuazione e ricensuazione dei beni già ecclesiastici in Sicilia, le funzioni deferite alle Intendenze di finanza dall'art. 3 della mentovata legge 2 luglio 1896, sono esercitate dalle Intendenze stesse o dal ministero secondo le norme della legge 24 dicembre 1908 e del presente regolamento.

Art. 74

Per le vendite dei beni immobili patrimoniali di qualsiasi provenienza avvenute prima dell'attuazione della legge 24 dicembre 1908, restano ferme ed inalterate le condizioni dei relativi contratti stipulati a norma delle rispettive leggi, le quali perciò conservano tutti i loro effetti.

Art. 75

il regolamento 22 agosto 1867, n. 3852, per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3848, conserva il suo effetto per tutto quanto non è altrimenti disposto dalla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e dal presente regolamento.

Allegato - [non disponibile, vedasi G.U.R.I. 4 agosto 1909, n. 181]