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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Abrogazione confermata dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 686

G.U.R.I. 30 aprile 1926, n. 100

Trasferimento all'autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Abrogazione confermata dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Art. 1

(modificato dall'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 609 e dall'articolo unico della legge 6 agosto 1966, n. 632) (1)

La competenza ad ordinare lo svincolo delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, attribuita al prefetto dall'art. 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e da ogni altra legge, è devoluto al pretore o al tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi il fondo espropriato.

Lo svincolo è disposto, su richiesta di una delle parti interessate, con decreto del pretore, ovvero del tribunale in camera di consiglio senza obbligo di assistenza di avvocato o procuratore.

Quando il valore del deposito non superi le lire 500.000 e l'intestatario fornisca idonea malleveria, il pretore può decretare lo svincolo, ancorchè non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato.

E' parimenti devoluta al pretore od al tribunale, come sopra competente, la facoltà attribuita al prefetto dagli articoli 30 e 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, di autorizzare il pagamento diretto della indennità di espropriazione.

Insieme con la domanda di svincolo, ai sensi dell'art. 55 della stessa legge deve essere presentato al pretore od al tribunale competente un certificato della prefettura attestante che non è stato ad essa notificato alcun atto di opposizione.

I decreti del pretore e del tribunale, emessi a norma del presente articolo, non sono soggetti alle speciali tasse di bollo per i provvedimenti di giurisdizione volontaria.

(1)

L'indennità di espropriazione, fissato dal comma 3 dell'art. 1, in lire 2.500 è stato elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609 e successivamente a lire 500.000 con la legge 6 agosto 1966, n. 632.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Abrogazione confermata dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Art. 2

Per i comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e per gli altri ai quali siano applicabili, rimangono in vigore le disposizioni degli artt. 180 e 184 del T.U. 19 agosto 1917, n. 1399, modificato dal decreto-legge 19 settembre 1920, n. 1413, ma la competenza attribuita negli articoli stessi al prefetto ed al consiglio di prefettura è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, a norma dell'art. 1 della presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Abrogazione confermata dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Art. 3

Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.