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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008, n. 200

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 282/L G.U.R.I. 22 dicembre 2008, n. 298

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9)

TESTO COORDINATO (alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a consentire il completamento delle procedure per la creazione di una banca dati normativa unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di sottrarre all'effetto abrogativo previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il mantenimento in vigore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente

(modificato e integrato dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9)

[1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, secondo le finalità di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura,, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.] (comma abrogato) (1)

[2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:

a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti statali operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni statali già impegnato nel programma di cui al comma 1;

b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.] (comma abrogato) (1)

[3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non è in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto.] (comma abrogato) (1)

4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2

Abrogazioni espresse (1)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9)

1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-bis. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, verifica la natura e le finalità dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa può chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l'utilizzo di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo.

1-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1. L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri".

(1)

Per effetto dell'art. 1, comma 2, del D.L.vo 1° dicembre 2009, n. 179, sono sottratte all'effetto abrogativo di cui al presente articolo, le disposizioni contenute nell'Allegato 2 del menzionato D.L.vo n. 179/2009, cui espressamente si rimanda

Art. 3

Modifiche all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (1)

(integrato dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9)

1. Sono soppresse dall'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.

1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresì soppresse:

a) la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;

b) la voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

c) la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n. 1798;

d) la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n. 188;

e) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;

f) la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n. 96;

g) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;

h) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;

i) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;

l) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;

m) la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;

n) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;

o) la voce n. 2021, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

p) la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;

q) la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859.

(1)

Rubrica modificata e integrata dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa

ALFANO, Ministro della giustizia

BRUNETTA, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

(1)

Testo risultante dalle modifiche e integrazioni operate dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9.

Per effetto dell'art. 4, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, all'allegato annotato, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 della citata legge n. 69, cui espressamente si rimanda, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

Sono, altresì, sottratte all'effetto abrogativo del presente allegato, le disposizioni contenute nell'Allegato 2 del D.L.vo 1° dicembre 2009, n. 179, cui espressamente si rimanda.