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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

LEGGE REGIONALE 23 settembre 1947, n. 13

G.U.R.S. 26 settembre 1947, n. 16

Istituzione di scuole elementari sussidiarie.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 20/1960 e annotato al 3/6/1975)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

Art. 1

Nei luoghi distanti almeno km. 2 dalla più vicina scuola della Regione, dove esistono fanciulli soggetti all'obbligo scolastico, il Provveditore agli studi, previa autorizzazione dell'Assessorato Regionale per la Pubblica Istruzione, può consentire l'apertura di scuole mantenute col sussidio della Regione. Le predette scuole vengono denominate "sussidiarie" e debbono essere affidate soltanto a personale provvisto di regolare titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari. (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. P.I. 21/08/48, n. 137: "Apertura di 500 scuole sussidiarie in Sicilia".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

Art. 2

Ciascuna scuola sussidiaria non può avere più di 15 alunni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

Art. 3

Le scuole di cui all'art. 1 sono uniche, miste e pluriclassi affidate ad un solo insegnante; esse possono essere integrate da scuole serali, affidate allo stesso insegnante per accogliere anche alunni della medesima località, che pur avendo conseguito il "Compimento Inferiore" siano tuttavia soggetti all'obbligo scolastico.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

Art. 4

Le scuole sussidiarie possono istituirsi presso le Parrocchie, presso le Fattorie e gli Stabilimenti agricoli, presso le Stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno di pastori e dovunque, per un congruo periodo di tempo, si possono raccogliere fanciulli soggetti all'obbligo scolastico.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

Art. 5

Il numero delle scuole sussidiarie, da potersi autorizzare ogni anno, nella Regione, sarà stabilito dall'Assessore Regionale per la P.I. con provvedimento che questi emetterà entro il mese di settembre, in base all'apposito stanziamento di bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

Art. 6

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 10/60, nel testo modificato dall'art. 1 della L.R. 20/60)

Al maestro di Scuole sussidiarie, fino al quinto anno di servizio compreso, effettuato in tali Scuole, viene corrisposta una indennità mensile pari ai tre quarti dello stipendio base e delle indennità spettanti al maestro di ruolo di grado iniziale.

Dopo il quinto anno di servizio, l'indennità mensile di cui al comma 1° , viene elevata ai quattro quinti dello stipendio base e delle altre indennità.

Il servizio prestato nelle scuole sussidiarie anteriormente all'entrata in vigore della presente legge va computato ai fini del godimento dei benefici previsti dai comma precedenti.

L'indennità di cui ai comma 1 e 2 decorre dall'inizio delle lezioni e fino a tutto il mese di settembre seguente la chiusura dell'anno scolastico.

Al maestro viene inoltre corrisposto un premio fisso in ragione del numero degli alunni approvati per il passaggio dal primo al secondo anno di frequenza e nella prova per il conseguimento dei titoli di compimento elementare inferiore, nonchè in ragione del numero degli alunni promossi dalla scuola serale, di cui all'art. 3 della legge 23 settembre 1947, n. 13, che conseguono il certificato di compimento superiore. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 5, u.c., della L.R. 23/72 è soppresso, a decorrere dall'anno scolastico 1972/73, il premio previsto per gli insegnanti in ragione del numero degli alunni promossi.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

Art. 7

La misura del premio di cui all'articolo precedente, viene stabilita di anno in anno dall'Assessorato Regionale per la P.I.; tenendo presente che per ciascun alunno prosciolto dall'obbligo scolastico potrà essere corrisposto un premio fino al doppio di quello stabilito per gli alunni promossi nel corso inferiore.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

Art. 8

Il servizio prestato nelle scuole sussidiarie sarà ogni anno qualificato dal Direttore Didattico giusta le norme vigenti per il personale fuori ruolo, ed è titolo valutabile ai fini dei concorsi e per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

Art. 9

L'Assessore Regionale per la P.I. è autorizzato a emanare le norme per il funzionamento delle scuole di cui alla presente legge.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui al T.U. 5 febbraio 1928, n. 577 e Regolamento Generale 26 aprile 1928, n. 1297.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75, che ha soppresso le scuole sussidiarie.

Art. 10

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 settembre 1947.

ALESSI