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LEGGE REGIONALE 9 giugno 1960, n. 20

G.U.R.S. 11 giugno 1960, n. 23

Rettifica alla legge regionale 4 aprile 1960, n. 10, su "Adeguamento delle indennità mensili spettanti ai maestri delle Scuole sussidiarie.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1960, n. 10 viene così emendato "Al maestro di Scuole sussidiarie, fino al quinto anno di servizio compreso, effettuato in tali Scuole, viene corrisposta una indennità mensile pari ai tre quarti dello stipendio base e delle indennità spettanti al maestro di ruolo di grado iniziale".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 1960-61.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1960.

MAJORANA della NICCHIARA