
LEGGE REGIONALE 9 giugno 1960, n. 20
G.U.R.S. 11 giugno 1960, n. 23
Rettifica alla legge regionale 4 aprile 1960, n. 10, su "Adeguamento delle indennità mensili spettanti ai maestri delle Scuole sussidiarie.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13 della L.R. 38/75 nelle parti in contrasto con la medesima L.R. 38/75.
Art.
1
Il 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1960, n. 10 viene così emendato "Al maestro di Scuole sussidiarie, fino al quinto anno di servizio compreso, effettuato in tali Scuole, viene corrisposta una indennità mensile pari ai tre quarti dello stipendio base e delle indennità spettanti al maestro di ruolo di grado iniziale".