Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.

DECRETO PRESIDENZIALE 13 luglio 1947, n. 18

G.U.R.S. 25 luglio 1947, n. 7

Divieto di esportazione di semi e di olii di seme.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista la legge della Regione in data 1-7-1947, n. 1;

Visto il R.D.L. 22-4-1943, n. 245 e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato col R.D.L. 15-5-1946, n. 455;

Visto il decreto Ministeriale 21-9-1945 e successive modificazioni;

Considerata la urgenza ed improrogabile necessità di utilizzare tutti gli olii di semi prodotti dell'Isola, atti all'alimentazione, dato l'approssimarsi della saldatura della campagna olearia e la carenza di olio di oliva;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

DECRETA

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.

Art. 1

Nessun quantitativo di olio di seme atto all'alimentazione (ricavato dalla alimentazione di mandorle, noci, nocciuole, girasole, colza, ravizzone, soia, arachide, sesami, vinaccioli, lino, cotone e germi di granturco) può essere destinato all'esportazione fuori della Regione, Siciliana, fino a nuova disposizione.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.

Art. 2

Ad eccezione di mandorle, noci e nocciuole, nessun quantitativo di semi dai quali possano ricavarsi gli olii di cui all'articolo 1 può essere destinato all'esportazione fuori dalla Regione Siciliana fino a nuova disposizione.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.

Art. 3

Il trasferimento dei predetti generi dalla Sicilia alle Isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria avverranno in base ad autorizzazione rilasciata dall'Assessore per l'Alimentazione.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.

Art. 4

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà sottoposto alle pene di cui all'art. 4 R. D. L. 22-4-1943, n. 245 ed alla confisca della merce.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.

Art. 5

L'olio di seme ed i semi dei quali venga abusivamente tentata od effettuata l'esportazione saranno sottoposti al sequestro in conformità alle norme contenute nel R.D.L. 22-4-1943, n. 245 e successive modificazioni.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.

Art. 6

Detti generi di cui venga ordinata la confisca saranno dalla Autorità Giudiziaria messi a disposizione della S.E.P.R.A.L. per la immissione al consumo. Il ricavato sarà devoluto al Fondo di Solidarietà Siciliana.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.

Art. 7

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli art. 3 e 4 della Legge della Regione in data 1 luglio 1947, n. 1.

N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 13 Luglio 1947.

ALESSI