
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.
DECRETO PRESIDENZIALE 13 luglio 1947, n. 18
G.U.R.S. 25 luglio 1947, n. 7
Divieto di esportazione di semi e di olii di seme.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
Vista la legge della Regione in data 1-7-1947, n. 1;
Visto il R.D.L. 22-4-1943, n. 245 e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana approvato col R.D.L. 15-5-1946, n. 455;
Visto il decreto Ministeriale 21-9-1945 e successive modificazioni;
Considerata la urgenza ed improrogabile necessità di utilizzare tutti gli olii di semi prodotti dell'Isola, atti all'alimentazione, dato l'approssimarsi della saldatura della campagna olearia e la carenza di olio di oliva;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;
DECRETA
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.
Nessun quantitativo di olio di seme atto all'alimentazione (ricavato dalla alimentazione di mandorle, noci, nocciuole, girasole, colza, ravizzone, soia, arachide, sesami, vinaccioli, lino, cotone e germi di granturco) può essere destinato all'esportazione fuori della Regione, Siciliana, fino a nuova disposizione.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.
Ad eccezione di mandorle, noci e nocciuole, nessun quantitativo di semi dai quali possano ricavarsi gli olii di cui all'articolo 1 può essere destinato all'esportazione fuori dalla Regione Siciliana fino a nuova disposizione.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.
Il trasferimento dei predetti generi dalla Sicilia alle Isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria avverranno in base ad autorizzazione rilasciata dall'Assessore per l'Alimentazione.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.
Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà sottoposto alle pene di cui all'art. 4 R. D. L. 22-4-1943, n. 245 ed alla confisca della merce.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.
L'olio di seme ed i semi dei quali venga abusivamente tentata od effettuata l'esportazione saranno sottoposti al sequestro in conformità alle norme contenute nel R.D.L. 22-4-1943, n. 245 e successive modificazioni.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.
Detti generi di cui venga ordinata la confisca saranno dalla Autorità Giudiziaria messi a disposizione della S.E.P.R.A.L. per la immissione al consumo. Il ricavato sarà devoluto al Fondo di Solidarietà Siciliana.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.
Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli art. 3 e 4 della Legge della Regione in data 1 luglio 1947, n. 1.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO con D.L.P. 29 gennaio 1948, n. 4.