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LEGGE REGIONALE 22 marzo 1948, n. 3

G.U.R.S. 2 aprile 1948, n. 13

Provvedimenti concernenti l'Azienda Siciliana Trasporti.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 66/1949)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Viene trasferito dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione tutto il materiale economicamente improduttivo proveniente dalla gestione I.N.T. - Sicilia ed assegnato all'A.S.T. con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7.

Compongono detto materiale gli automezzi inefficienti, i relitti vari, i trattori e pezzi di ricambio, le macchine inefficienti e non utilizzabili, i pezzi fuori uso, i rottami metallici, i pneumatici fuori uso, tutti i residuati di gestione degli automezzi e quanto altro materiale riconosciuto improduttivo ai fini dell'Azienda.

La dichiarazione di improduttività di detto materiale sarà fatta dalla Commissione amministrativa provvisoria dell'A.S.T. su parere della Commissione tecnica prevista dall'art. 3 della presente legge.

Art. 2

Il materiale dichiarato economicamente improduttivo e trasferito al patrimonio disponibile potrà essere alienato dalla Commissione amministrativa provvisoria dell'A.S.T. con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Una Commissione tecnica nominata con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, di concerto con l'Assessore ai trasporti, assisterà la Commissione amministrativa nelle operazioni di lottizzazione del materiale e nella determinazione, per ogni lotto, del prezzo base d'asta che dovrà essere indicato nel bando di vendita.

La lottizzazione del materiale sarà effettuata in modo che il prezzo base d'asta di ciascun lotto non superi le L. 3.000.000.

Art. 4

L'alienazione verrà fatta per singoli lotti alla pubblica asta col sistema di offerta a busta chiusa. L'asta sarà celebrata nel giorno che verrà stabilito dalla Commissione amministrativa, la quale pubblicherà il relativo bando di vendita con le modalità e condizioni che dovranno regolarla. Un estratto del bando dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e, almeno due volte, in tutti i quotidiani dell'Isola e nei giornali "Il Globo" e "Il Sole".

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate rispettivamente la prima non oltre 20 giorni e la seconda non oltre 15 avanti quello fissato per la gara.

Nella seduta in cui si svolgeranno le pubbliche gare, la Commissione amministrativa sarà assistita da un notaio che redigerà il verbale delle operazioni, e da un delegato dell'Amministrazione finanziaria che sarà nominato con decreto dell'Assessore alle finanze.

Art. 5

(integrato dall'art. 1 del D.L.P. 5/49, ratificato con L.R. 66/49)

Ciascun lotto sarà aggiudicato al maggiore offerente sempre che l'offerta sia superiore al prezzo base. Ove l'esperimento d'asta dovesse riuscire infruttuoso o deserto la Commissione amministrativa procederà alla vendita del lotto a licitazione privata e sempre a prezzi non inferiori a quelli determinati ai sensi del precedente art. 3.

Ove anche quest'ultimo esperimento sia riuscito infruttuoso, si procederà alla vendita del lotto a trattative private in base a prezzi inferiori a quelli determinati ai sensi del precedente art. 3 che verranno stabiliti volta per volta dalla Commissione amministrativa su parere della Commissione tecnica.

Art. 6

Le somme ricavate dalla cennata alienazione, sino alla concorrenza di L. 500.000.000, restano assegnate alla Azienda Siciliana Trasporti a titolo di patrimonio disponibile.

Tutte le maggiori somme ricavate verranno dalla Commissione amministrativa dell'A.S.T. versate al Tesoriere della Regione.

Art. 7

La somma di L. 500.000.000, assegnata all'Azienda Siciliana Trasporti, dovrà essere da questa impiegata:

a) nella liquidazione del passivo I.N.T. - Sicilia, attraverso pagamenti ai singoli creditori, con espressa riserva di rivalsa verso gli enti o persone responsabili della gestione di esso Istituto Nazionale Trasporti - Sicilia;

b) le residue somme costituiranno un fondo di gestione dell'Azienda Siciliana Trasporti, la quale resta autorizzata ad acquistare, per conto e a nome dell'Ente Regione Siciliana, gli automezzi ed il materiale necessario ai servizi gestiti dall'Azienda.

Art. 8

Presso l'Azienda Siciliana Trasporti è istituito un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati come segue:

- uno effettivo ed uno supplente dal Presidente della Regione;

- uno effettivo ed uno supplente dall'Assessore ai Trasporti;

- uno effettivo ed uno supplente dall'Assessore alle finanze.

Il collegio sindacale è presieduto dal Sindaco nominato dal Presidente della Regione.

Il predetto collegio eserciterà le funzioni previste dalle norme del Codice civile relativamente ai collegi sindacali delle società per azioni.

Art. 9

Al fine di procedere al pagamento degli stipendi e salari arretrati ed agli acquisti di materiale indispensabile all'esercizio, il Governo Regionale è autorizzato ad anticipare all'A.S.T. la somma di L. 200 milioni, che dovrà essere dall'Azienda rimborsata al Governo con il ricavato delle prime vendite del materiale di cui alla presente legge.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad iscrivere con propri decreti la suddetta somma sia all'entrata che nella spesa al titolo II cat. 2-A, del bilancio della Regione.

Art. 10

Con decreto dell'Assessore alle finanze saranno fissati gli emolumenti dei componenti la Commissione, nonchè dei componenti il Collegio sindacale, di cui ai precedenti articoli 3 e 8.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1948.

ALESSI