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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 15 novembre 1949, n. 32

G.U.R.S. 24 dicembre 1949, n. 54

Concessione di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere.

N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 10/50.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al L.R. 5/1971)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Ritenuta urgente la necessità di provvedere alla erogazione di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 20 giugno 1949 e del 5 novembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

DECRETA

Art. 1

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 5/71 con effetto dal 1° gennaio 1971)

Art. 2

(abrogato dall'art. 1 della L.R. 5/71 con effetto dal 1° gennaio 1971)

Art. 3

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta regionale, può essere autorizzata la diretta partecipazione della Regione a mostre, fiere ed esposizioni, sia italiane che estere.

L'ammontare della spesa occorrente è determinato con lo stesso decreto di autorizzazione: il pagamento di esso può essere effettuato a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4

Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente decreto, è autorizzata la spesa annua di L. 15.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 5

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 6 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16 e 1° settembre 1949, n. 51, e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 6

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 novembre 1949.

RESTIVO