Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° ottobre 1949, n. 22

G.U.R.S. 17 ottobre 1949, n. 45

Decorrenza dell'ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 1° settembre 1949, n. 52;

Vista la legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, concernente modifiche all'ordinamento ed organici dell'Amministrazione centrale della Regione;

Considerato che in conseguenza della costituzione, a datare dal 10 marzo 1948, dell'Assessorato dell'igiene e della sanità, fu necessario riorganizzare i servizi dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale, con conseguente assunzione di personale dalla data suddetta;

Ritenuto urgente e necessario stabilire il termine di decorrenza per l'applicazione dell'ordinamento e dell'organico provvisori dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale di cui alla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53;

Su proposta dell'Assessore del lavoro, previdenza ed assistenza sociale, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni ed ordinamento amministrativo;

DECRETA

Art. 1

L'organico della tabella H di cui all'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, concernente modifiche all'ordinamento ed organici provvisori dell'Amministrazione centrale della Regione, ha effetto dal 10 marzo 1948.

Art. 2

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, e 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 3

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° ottobre 1949.

RESTIVO