
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 settembre 1949, n. 23
G.U.R.S. 28 novembre 1949, n. 50
Ordinamento dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana.
N.d.R. Il presente decreto e il successivo D.L.P. 15/12/49, n. 31 sono stati integralmente SOSTITUITI dal testo coordinato con la L.R. 18/50.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 16 aprile 1949, n. 10, che istituisce l'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana;
Considerato che il Governo Regionale è stato autorizzato con la legge sopracitata ad emanare le norme per l'adeguamento di quelle vigenti per l'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali all'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana;
Su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste; di concerto con l'Assessore per le Finanze;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale in data 9 settembre 1949;
DECRETA
L'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana, con personalità giuridica, avente sede in Palermo, ha gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo.
L'Azienda è alle dipendenze dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, ferma rimanendo la vigilanza di competenza dell'Assessorato delle Finanze.
Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale è tenuta a rimborsare l'importo delle retribuzioni e degli assegni del personale forestale che sarà addetto ai servizi dell'Azienda.
L'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana ha i seguenti scopi:
a) gestire il patrimonio forestale della Regione migliorandolo ed ampliandolo;
b) favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive.
L'Azienda potrà assumere l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per scopo l'incremento della silvicoltura.
Fanno parte del patrimonio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana:
a) i boschi, i terreni ed i fabbricati esistenti in Sicilia e già facenti parte del patrimonio dell'Azienda di Stato delle Foreste Demaniali;
b) gli eventuali fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti per conto dell'Azienda, provenienti dalla gestione dei beni di cui alla lettera a);
c) i crediti, i redditi ed interessi maturati e maturandi di qualsiasi natura appartenenti alla Azienda di Stato per le Foreste Demaniali alla data di applicazione del presente decreto legislativo e provenienti dalla gestione dei beni di cui alla lettera a);
d) i beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.
Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Direttore dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste.
Esso è composto di sei membri da nominarsi con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste cioè:
a) dal direttore dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana;
b) da quattro funzionari della pubblica amministrazione designati rispettivamente: uno dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste; uno dall'Assessorato delle Finanze; uno dall'Avvocatura Generale dello Stato ed uno dall'Assessorato dei Lavori Pubblici nella persona di un ingegnere del Genio Civile addetto al Provveditorato alle Opere Pubbliche;
c) da un cittadino scelto dall'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di affari con l'Azienda.
I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Disimpegna le mansioni di Segretario del Consiglio un funzionario del Corpo Forestale, da nominarsi con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste.
Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dalle leggi o dai regolamenti in materia forestale;
b) delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
c) riferisce alla fine di ciascuno esercizio finanziario, all'Assessore per le Finanze, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso, proponendo i programmi di azione e l'ordine cronologico di svolgimento dell'esercizio successivo.
Direttore dell'azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana è il Capo dei Servizi Forestali dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste.
Il Direttore:
a) ha la rappresentanza dell'Ente.
b) esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) dirige i servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda, attuando gli scopi della medesima, in conformità delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana ha, inoltre, facoltà di delegare qualcuna delle sue attribuzioni ad un Ispettore Forestale addetto al servizio forestale della Regione Siciliana.
L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Il bilancio di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione dell'Assemblea Regionale in allegato al bilancio della Regione Siciliana.
Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.
A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:
a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il Demanio Forestale della Regione Siciliana;
b) le indennità che l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste deve corrispondere per i lavori di sistemazione idraulico-forestali ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda:
c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati al conto corrente fruttifero dell'Azienda di Stato delle Foreste Demaniali presso la Cassa Depositi e Prestiti nell'interesse della Regione Siciliana;
d) i redditi di eventuali dotazioni e lasciti;
e) il ricavato di alienazioni di terreni del Demanio Forestale autorizzati a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.
Fanno carico al bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate.
Fino a quando non sarà diversamente provveduto, il servizio di cassa della Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana sarà regolato, in quanto applicabili, delle norme contenute nello Statuto-Regolamento dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, approvato con R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577, mediante l'accensione di un conto corrente fruttifero, nel quale saranno contabilizzate tutte le entrate e le spese dell'Azienda presso l'Istituto di Credito a cui, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1949, n. 10, sarà affidato il servizio di Tesoreria dell'Azienda.
Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana può ricorrere - per anticipazioni o mutui - oltre che agli Istituti di cui all'art. 125 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
Le relative autorizzazioni sono concesse, caso per caso, con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste, di concerto con l'Assessore per le Finanze.
Fino a quando non sarà diversamente provveduto l'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana provvede al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine con il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni delle Foreste Demaniali della Sicilia alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Tale personale potrà, peraltro, essere sostituito con altro di gruppo o categoria corrispondente ed integrato con personale avventizio in misura non superiore alla metà di quello di ruolo adibito nell'Azienda.
Le funzioni contabili centrali dell'Azienda sono di competenza della Ragioneria Regionale.
Valgono per l'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre amministrazioni dello Stato.
Essa può valersi dell'opera dell'Economato Generale della Regione Siciliana e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
La Sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana vigila sulla riscossione delle entrare ed esegue il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda.
Il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dall'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrare regionali.
Le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda Speciale del Demanio Forestale di Stato, conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme del presente decreto legislativo.
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste, di concerto con quello delle Finanze, sentiti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e la Giunta Regionale, saranno approvati lo Statuto ed il Regolamento per il funzionamento dell'Azienda e le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto legislativo.
Il presente decreto legislativo sarà sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Regionale nei termini previsti nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 aprile 1949, n. 10.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 settembre 1949.
RESTIVO
Registrato alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Atti del Governo - Palermo, 28 ottobre 1949 - Registro n. 1 foglio n. 5. - MAURO