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LEGGE REGIONALE 28 agosto 1949, n. 53

G.U.R.S. 2 settembre 1949, n. 40

Modifiche all'ordinamento ed agli organici dell'Amministrazione centrale della Regione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 9/1968 e annotato all'1/2/1963)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

I decreti legislativi presidenziali 31 ottobre 1948, n. 30 e n. 39, dalla data in cui hanno effetto le disposizioni della presente legge, sono abrogati.

Art. 2

(abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 34/53)

Art. 3

(abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 34/53)

Art. 4

I posti di cui alle annesse tabelle organiche possono essere ricoperti con personale di ruolo dell'Amministrazione statale di grado e gruppo corrispondenti, distaccato presso la Regione.

Il distacco è di volta in volta attuato d'intesa con l'Amministrazione dello Stato.

Art. 5

(abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 34/53)

Art. 6

L'assunzione del personale non di ruolo, il passaggio di categoria ed il licenziamento ove ne ricorrano le condizioni sono disposti con decreto del Presidente della Regione, ovvero dall'Assessore competente, da registrarsi alla Corte dei conti.

Per la nomina del personale non di ruolo nelle diverse categorie fino a quando si sarà provveduto alla emanazione dei regolamenti del personale di ciascuna amministrazione regionale è necessario il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore per la categoria I;

b) il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza di istituti di istruzione professionale di terzo grado, per la categoria II;

c) il diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, per la categoria III;

d) certificato di compimento della scuola elementare inferiore, o attestato di saper leggere e scrivere, per la categoria IV.

Art. 7

Al personale non di ruolo fin qui assunto si applicano le disposizioni relative al similare personale dell'Amministrazione dello Stato, di cui alle norme del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, e decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il servizio non di ruolo in ogni caso non conferisce il diritto a stabile collocamento.

Art. 8

Il personale distaccato dalla Regione presso il Consiglio di giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, è considerato in soprannumero rispetto al limite previsto dalle annesse tabelle, per ciascun gruppo, grado e categoria e altresì rispetto alla misura di sei decimi di cui al precedente art. 5.

Art. 9

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 9/68)

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali hanno alle proprie esclusive dipendenze un ufficio di Gabinetto.

Il Gabinetto del Presidente della Regione è costituito dal Capo di Gabinetto, da un Segretario particolare e da 8 addetti, dei quali soltanto due con qualifica superiore al coeff. 325.

Il Gabinetto degli Assessori regionali è costituito da un Capo di Gabinetto, da un Segretario particolare, e da 6 addetti dei quali soltanto uno con qualifica superiore al coeff. 325.

I limiti predetti possono essere elevati, per motivate esigenze, di non più di 5 unità per il Gabinetto del Presidente della Regione e di non più di 4 unità per i Gabinetti degli Assessori regionali.

La composizione degli uffici di Gabinetto è stabilita con decreto del Presidente della Regione e dei singoli Assessori.

Dei componenti anzidetti soltanto il Segretario può essere scelto tra estranei alla Amministrazione regionale.

E' fatto divieto di destinare o di utilizzare comunque altro personale, anche se dello stesso ramo di amministrazione, agli uffici di Gabinetto oltre quello sopra specificato.

Art. 10

(abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 9/68)

Art. 11

Il personale dei Gabinetti collabora rispettivamente con il Presidente e con gli Assessori nell'espletamento dei loro compiti.

Il personale delle Segreterie particolari attende alla corrispondenza dei medesimi, ma non può interferire nei compiti degli uffici amministrativi.

Art. 12

(abrogato dall'art. 12, comma 3, della L.R. 15/59)

Art. 13

(integrato dall'art. 2 del D.L.P. 23/50, ratificato con L.R. 100/50, modificato dall'art. 12, comma 3, della L.R. 15/59 e dall'art. 4, comma 2, della L.R. 11/63)

1. Al personale in servizio nei Gabinetti specificato nel precedente art. 9 spetta una indennità stabilita nella misura mensile pari all'importo del compenso corrispondente al seguente numero di ore di lavoro straordinario inerente al grado rivestito o al grado a cui gli estranei all'Amministrazione statale o regionale addetti ai Gabinetti sono parificati nel trattamento economico, giusta quanto contemplato nel comma seguente, considerato come prestato in ore diurne feriali da personale in servizio nei Comuni con oltre 300.000 abitanti:

100 ore per il personale di grado 5° e superiori;

115 ore per il personale di grado 6°;

120 ore per il personale dei gradi 7° ed inferiori.

2. ----------------- (comma abrogato)  (1)

3. ----------------- (comma abrogato) (1)

4. Al personale che fruisce della indennità di Gabinetto non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario compiuto oltre l'orario normale.

5. Per il personale subalterno in servizio presso i Gabinetti, il limite massimo di ore di lavoro straordinario retribuibile di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, è elevato a 120 ore.

6. Al personale in servizio presso la segreteria della Giunta regionale può essere attribuita con decreto del Presidente della Regione l'indennità di Gabinetto, nelle misure sopra indicate, limitatamente a cinque unità di personale.

7. I limiti delle ore di lavoro straordinario retribuibile, stabiliti nei primi due commi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, sono elevati a 90 ore per non oltre otto unità del personale in servizio presso l'Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale e per non più di tre unità in servizio presso l'Ufficio stampa. Tali unità sono escluse dal computo di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19. (2)

(2)

A decorrere dal 1° gennaio 1963, la disposizione contenuta all' art. 2 del D.P.L. 23/50, si applica anche al personale della Segreteria generale e della Ragioneria generale, nei limiti rispettivamente di cinque unità, nonchè dei limiti di due unità, di cui una della carriera esecutiva, al personale di ciascuna Direzione regionale di servizi, per effetto dell'art. 4, comma 3, della L.R. 11/63.

Disposizioni transitorie

Art. 14

In linea del tutto eccezionale, fino all'attuazione dell'organico definitivo e nei limiti numerici di cui all'art. 5, il Governo ha facoltà di ricoprire i posti di cui alle annesse tabelle col personale in pianta organica dipendente da Enti od Istituti pubblici, già comandato presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, il quale, alla data della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione della Regione.

Detto personale conserva il trattamento, per competenze fondamentali, spettantegli presso l'Ente od Istituto di provenienza, il cui onere, a totale carico della Regione, decorre dall'inizio del servizio effettivo presso la medesima.

Ai fini della determinazione della posizione gerarchica e per la liquidazione delle eventuali competenze accessorie, si applicano le norme contenute nell'art. 14, comma quinto, del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 15

(modificato dall'art. 3 del D.L.P. 23/50, ratificato con L.R. 100/50)

Con le stesse limitazioni di cui al primo comma del precedente articolo e nei limiti numerici di cui all'art. 5 i posti di cui alle annesse tabelle organiche, possono essere anche coperti con personale a contratto tipo del Ministero dell'Africa Italiana di gruppo e grado corrispondente o con personale di ruolo dipendente da Enti locali ovvero con personale in pianta stabile di altri Istituti pubblici o Enti dipendenti o vigilati dall'Amministrazione regionale o da quella statale, il quale, alla data del 31 dicembre 1949, prestava servizio nell'Amministrazione centrale della Regione.

Il personale sopra indicato conserva il trattamento per competenze fondamentali, spettantegli presso l'Amministrazione di provenienza, il cui onere, a totale carico della Regione decorre dall'inizio del servizio effettivo presso la medesima. (1)

(1)

In materia di ruoli organici dell'Amministrazione regionale, si veda l'art. 20 della L.R. 34/53.

Art. 16

I posti di cui all'annessa tabella L, limitatamente a n. 5 unità, possono essere coperti, sempre fino all'attuazione dell'organico definitivo, anche con personale distaccato dagli Enti provinciali per il turismo e dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Ai fini della determinazione della posizione gerarchica e per la liquidazione delle eventuali competenze accessorie si applicano le norme contenute nell'art. 14, comma quinto del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17

Al personale dipendente dallo Stato, non inquadrabile neppure provvisoriamente, il quale, per motivi di carattere contingente, presti tuttavia temporaneamente servizio presso la Presidenza e gli Uffici autonomi ad essa aggregati, possono essere corrisposte, sul bilancio della Regione, le competenze accessorie comuni e quelle particolari della categoria spettantigli.

Il numero complessivo dei funzionari ed impiegati ai quali si può applicare la disposizione precedente non può eccedere il decimo dei posti previsti dalle rispettive tabelle organiche A e B.

La frazione di posto si considera come un posto.

Art. 18

Al personale di ruolo dell'Amministrazione statale, regolarmente distaccato presso la Regione Siciliana nonchè a quello che sarà distaccato in virtù della presente legge e che abbia, di fatto, in attesa di inquadramento già prestato servizio, può essere corrisposto, in via di sanatoria, per il periodo relativo a detto servizio, un trattamento economico pari a quello spettantegli per il proprio rapporto di impiego.

Disposizioni finali

Art. 19

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 20

Gli organici di cui all'art. 2 della presente legge hanno effetto dal:

giorno 1° novembre 1948, per quelli di cui alle tabelle A, B, limitatamente alle lettere c) ed f), C, D, E, F, G;

giorno 10 marzo 1948, per quelli di cui alla tabella I;

giorno 13 gennaio 1949, per quelli di cui alla tabella B, limitatamente alle lettere a), b), d), e) e g), e alla tabella L.

Art. 21

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 agosto 1949.

RESTIVO

TABELLA A

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Gli Uffici della Presidenza regionale comprendono le seguenti ripartizioni alle dirette dipendenze del Presidente della Regione:

A) Gabinetto del Presidente;

B) Segretario Generale della Presidenza, che comprende:

Divisione I: Affari generali;

Divisione II: Affari del personale;

Ufficio di contabilità;

Ufficio economato e cassa;

Ufficio servizi.

C) Ufficio studi, statistica e coordinamento.

Organico provvisorio della Presidenza regionale


Gruppo A: grado 3°-4° - Segretario generale                       n.    1
   grado 5°-6°- Ispettori superiori, capi divisione               "     4
   grado 7°-8° - Capi sezione, consiglieri                        "    10
   grado 9°-11° - Primi segretari, segretari, vice segretari      "    10
Gruppo A e B: grado 6° - Ispettore superiore                      "     1
Gruppo B: Grado 7 -8°                                             "     2
   grado 9°-11°                                                   "     9
   grado 9°-11° - Stenodattilografi                               "     2
Gruppo C: grado 9° - Archivista capo                              "     2
   d'ordine                                                       "    39
   grado 10°-13° - Da primi archivisti ad alunni subalterni       "    21
                                                     Totale       n.  101

TABELLA B

(modificata dall'art. 1 del D.L.P. 23/50, ratificato con L.R. 100/50 nel testo modificato dall'art. 1 del D.L.P. 1/51, ratificato dalla L.R. 25/52 e dall'art. 1 del D.L.P. 27/51, ratificato con L.R. 3/52)

UFFICI AGGREGATI ALLA PRESIDENZA REGIONALE

Alla Presidenza regionale sono aggregati i seguenti uffici:

a) Ufficio segreteria della Giunta regionale;

b) Servizi della stampa;

c) Amministrazione degli enti locali;

d) Servizi dell'alimentazione;

e) Servizi dei trasporti e delle comunicazioni;

f) Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale;

g) Servizi della pesca marittima e delle attività marinare.


  a) Organico provvisorio dell'Ufficio segreteria della Giunta regionale:
Gruppo A: grado 6°-7°- Capo dell'Ufficio                          n.    1
   grado 8° - Consigliere                                         "     1
Gruppo A o B: grado 9°-11° - Addetti                              "     3
Gruppo C: grado 9°-13° - Personale d'ordine                       "     4
Subalterni                                                        "     1
                                                                  n.   10
  b) Organico provvisorio dei Servizi della stampa:
Gruppo A: grado 6°-7°-8° - Capo dei servizi                       n.    1
Gruppo A o B: grado 9°-11° - Addetti                              "     3
Gruppo C: Grado 9°-13° - Personale d'ordine                       "     3
Subalterni                                                        "     1
                                                                  n.    8

c) Assessorato degli Enti Locali

Parte Prima

Ripartizione degli Uffici:

Gabinetto;

Direzione regionale;

Ispettorato regionale;

Ufficio studi, legislazione e statistica;

Divisione degli affari generali riservati e del personale;

Divisione Enti autarchici territoriali;

Divisione Opere pie e assistenza;

Divisione del contenzioso amministrativo;

Divisione ragioneria.

Parte seconda

Organico provvisorio:

 Ruolo amministrativo - Gruppo A: Gruppo A gr. 3-4 Direttore regionale .................n. 1 " " " 5 V. Direttore regionale .............." 1 " " " 4-5 Ispettori superiori amm. ............" 2 " " " 5-6 Capi divisione ......................" 5 " " " 7-8 Capi Sezione ........................" 5 " " " 9-11 1. Segretari, segretari e v. segr. .." 11 GRUPPO A o B: gr. 9-11 Addetti .............................n. 5 n. 30 Ruolo di ragioneria - GRUPPO A o B: Gruppo A gr. 5-6 Ispettore super. di ragioneria ......n. 1 " " " 6-7 Capo divisione ......................" 1 GRUPPO A o B: gr. 7-9 Capi sezione ........................n. 3 " B " 9-11 1. ragionieri e v. ragionieri ......." 7 n. 12 Ruolo del personale d'ordine - GRUPPO C: Gruppo C gr. 9-11 Archivista capo, 1. archiv. e archiv. ...........................n. 4 " " " 12-13 Applicati ..........................." 7 n. 11 Personale subalterno: Usciere capo, uscieri e v. uscieri ...........................n. 8 n. 61
d) Organico provvisorio dei Servizi dell'alimentazione:

Gruppo A: grado 5°-6°-7° - Capo dei servizi                       n.    1
Gruppo A o B: grado 8°-11° - Addetti                              "     2
Gruppo C: grado 9°-13° - Personale d'ordine                       "     2
Subalterni                                                        "     2
                                                                  n.    7
e) Organico provvisorio dei servizi dei trasporti e delle comunicazioni:

Gruppo A: grado 6°-7° - Capo dei servizi                          n.    1
   grado 8°-11° - Addetti                                         "     5
Gruppo A o B: grado 8°-11° - Addetti                              "     2
Gruppo C: grado 9°-11° - Personale d'ordine                       "     5
Subalterni                                                        "     3
                                                                  n.   16

f) Organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale

 Gruppo A: Grado III-IV - Capo dell'Ufficio . ........................n. 1 " V-VIII - Ispettori Generali, Capi Divisioni, Capi Sezioni, Consiglieri .................." 3 " IX-XI - Primi segretari, Segretari, Vice segretari " 4 Gruppo B: Grado VIII - Ragioniere Capo ............................n. 1 " IX-XI - Primi ragionieri, primi revisori, ragionieri, vice ragionieri, revisori, vice revisori ..................................." 4 Gruppo C: Grado IX-VIII - Personale d'ordine ........................" 7 Subalterni ................................................" 4 n. 24
g) Organico provvisorio della pesca marittima e delle attività marinare:

Gruppo A: grado 6° - Capo dei servizi                             n.    1
   grado 7°-8° - Capi sezione, consiglieri                        "     2
   grado 9°-11° - Primi segretari, segretari, vice segretari      "     3
Gruppo A o B: grado 9°-11° - Primi ragionieri, ragionieri,
   vice ragionieri                                                "     2
Gruppo C: grado 9°-11° - Personale d'ordine                       "     5
Subalterni                                                        "     3
                                                                  n.   16
                                                        Totale    n.  112

TABELLA C

(sostituita dall'art. 1 del D.L.P. 23/50, ratificato con L.R. 100/50)

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Parte prima - Ripartizione degli Uffici

GABINETTO.

Ragioneria generale della Regione che comprende:

l'Ispettorato regionale del bilancio composto:

dalla Divisione bilancio, studi finanziari e ordinamento personale;

dalla Divisione vigilanza uffici periferici e Enti vari;

l'Ispettorato regionale dei controlli composto:

dalla Divisione entrate e patrimonio;

dalla Divisione spese;

l'Ufficio del personale e la Segreteria (alle dirette dipendenze del ragioniere generale della Regione).

Direzione regionale delle finanze che comprende:

la Divisione degli affari generali e del personale;

la Divisione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

la Divisione delle imposte dirette;

la Divisione del demanio;

la Divisione delle dogane;

la Divisione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

la Divisione del tesoro;

l'Economato regionale;

la Divisione della finanza locale;

l'Ufficio Studi.

Parte seconda - Organico provvisorio

 GRUPPO A: Grado 4° - Ragioniere Generale .............................n. 1 " 5° - Ispettori regionali ............................." 2 " 6° - Ispettori Superiori, capi divisione ............." 4 " 7° - Capi sezione, ispettori capi ...................." 8 " 8° - Consiglieri, ispettori .........................." 8 " 9° - 11° - Primi segretari, segretari e vice segretari ......................................." 10 n. 33 GRUPPO B: Grado 7° - Ragioniere capo di 1a classe ....................n. 2 " 8° - Ragionieri capi ................................." 2 " 10° - 11° - Primi ragionieri, ragionieri, e vice ragionieri ......................................" 5 n. 9 GRUPPO C: Grado 9° - Archivisti Capi .................................n. 2 " 10° - 13° - Primi archivisti, archivisti, applicati ed alunni d'ordine ..................................." 16 Subalterni ....................................................." 6 n. 24 Totale n. 66 GRUPPO A: Grado 5° - Direttore regionale .............................n. 1 " 5° - Ispettori generali .............................." 2 " 6° - Ispettori superiori, capi divisione ............." 10 " 7° - Capi sezione, ispettori capi ...................." 10 " 8° - Consiglieri, ispettori .........................." 10 " 9° - 11° - Primi segretari, segretari, vice segretari ......................................." 16 n. 49 GRUPPO A o B: Grado 9° - 11° - Primi segretari, primi ragionieri, procuratori (IX), segretari, ragionieri, procuratori di 1a classe (X), vice segretari, ragionieri, procuratori di 2a classe (XI) ............................................n. 20 GRUPPO C: Grado 9° - Archivista Capo .....................................n. 2 " Da primi archivisti ad alunni d'ordine .............." 28 Subalterni ......................................................." 15 Totale n. 114 Totale generale n. 180

TABELLA D

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parte prima: Ripartizione degli uffici

Gabinetto.

La Direzione regionale dell'agricoltura e delle foreste che comprende:

- la Divisione degli affari generali e del personale;

- la Divisione della bonifica;

- la Divisione dei miglioramenti fondiari, servizi speciali e caccia;

- la Divisione della produzione agricola;

- la Divisione delle foreste.

Parte seconda: Organico provvisorio


Gruppo A: grado 5° - Direttore regionale                          n.    1
   grado 5°-6° - Ispettori generali, Ispettori superiori          "     2
   grado 6° - Capi divisione                                      "     5
   grado 7°-8° - Capi sezione, ispettori principali               "    11
   grado 9°-11° - Primi segretari, ispettori, segretari,
                  ispettori aggiunti, vice segretari              "    15
Gruppo A o B: grado 8°-11° - Personale amministrativo             "     2
Gruppo B: grado 8°-Segretario contabile principale esperto,
   primo aiutante capo                                            "     3
   grado 9° - Primo segretario contabile, esperto
   di 2a classe, primo aiutante                                   "     6
   grado 10°-11° - Segretario contabile, esperto
                   di 3a classe, aiutante                         "    10
Gruppo C: grado 9° - Archivista capo                              "     1
   grado 10°-13°- da primi archivisti ad alunni d'ordine          "    27
Subalterni                                                        "    12
                                                        Totale    n.   95

TABELLA E

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Ripartizione degli uffici


Gruppo A: grado 5° - Capo degli uffici dell'Assessorato           n.    1
   grado 6° - Ispettori superiori, capi divisione                 "     4
   grado 7° - Capi sezione                                        "     5
   grado 8° - Consiglieri                                         "     8
   grado 9° - Primi segretari                                     "     7
   grado 10° e 11° - Segretario e vice segretario                 "    11
Gruppo B: grado 9° - Primi ragionieri                             "     1
   grado 10° - Ragionieri                                         "     2
   grado 10° - 11° - Geometri                                     "     4
   grado 11° - Vice ragionieri                                    "     5
Gruppo C: grado 9° - Archivista capo                              "     1
   grado 10° - 13° - Economo cassiere                             "     1
   grado 11° - 13° - Archivisti, applicati e alunni d'ordine      "     9
Personale subalterno                                              "     6
                                                        Totale    n.   65

TABELLA F

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Parte prima: Ripartizione degli uffici

Gabinetto.

La Direzione regionale della pubblica istruzione che comprende:

- la Divisione degli affari generali, del personale, concorsi e statistica;

- la Divisione dell'istruzione superiore e media;

- la Divisione dell'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

- la Divisione dell'istruzione elementare;

- la Divisione delle biblioteche e delle antichità e belle arti;

- l'Ufficio ispettivo.

Parte seconda: Organico provvisorio


Gruppo A: grado 5° - Direttore regionale                          n.    1
   grado 5° - Ispettore generale                                  "     1
   grado 6° - Ispettori superiori, capi divisione                 "     8
   grado 7°-8° Capi sezione, consiglieri, ispettori
               capi e ispettori                                   "    15
   grado 9°-11° - Primi Segretari, segretari, vice segretari      "    10
Gruppo B: grado 8°-9° - Personale amministrativo                  "     4
Gruppo B: grado 6°-7° - Ispettori scolastici                      "     2
   grado 6°-7° - Ispettori di ragioneria                          "     2
   grado 8° - Direttori didattici                                 "     1
Gruppo C: grado 9° - Archivista capo                              "     1
   grado 10°-13° - Da primi archivisti ad alunni d'ordine         "    16
Subalterni                                                        "     6
                                                        Totale    n.   67

TABELLA G

(sostituita dall'art. 1 del D.L.P. 23/50, ratificato con L.R. 100/50)

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

PARTE PRIMA: Ripartizione degli uffici

GABINETTO.

La Direzione regionale dell'industria e del commercio che comprende:

la Direzione degli affari generali e del personale;

la Divisione industria;

la Divisione commercio;

la Segreteria della sottocommissione industria.

PARTE SECONDA - Organico provvisorio

 GRUPPO A: Grado 5° - Direttore regionale .............................n. 1 " 6° - Ispettori superiori, capi divisione ............." 4 " 7° - 8° - Capi sezione, consiglieri .................." 8 " 9° - 11° - Primi segretari, segretari, vice segretari ......................................." 16 GRUPPO A o B: Grado 7° - 11° - Personale amministrativo .................." 2 GRUPPO B: Grado 8° - Ragioniere capo ................................." 1 " 9° - 11° - Primi ragionieri, ragionieri, vice ragionieri ......................................" 5 GRUPPO C: Grado 9° - Archivisti capi ................................." 1 " 10° - 13° - Da primi archivisti ad alunni d'ordine ..." 15 Subalterni ....................................................." 7 Totale n. 60

TABELLA H

(sostituita dall'art. 1 del D.L.P. 23/50, ratificato con L.R. 100/50)

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

PARTE PRIMA - Ripartizione degli uffici

GABINETTO.

Direzione regionale del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale che comprende:

la Divisione lavoro, e cooperazione;

la Divisione assistenza e previdenza;

l'Ufficio degli affari generali e del personale.

PARTE SECONDA - Organico provvisorio

 GRUPPO A: Grado 5° - direttore regionale .............................n. 1 " 6° - Ispettori superiori, capi divisione ............." 3 " 7° - 8° - Capi sezione, consiglieri .................." 4 " 9° - 11° - Primi segretari, segretari, vice segretari ......................................." 8 n. 16 GRUPPO A o B: Grado 8° - 11° - Personale amministrativo ..................n. 2 GRUPPO B: Grado ....7° - Personale amministrativo ........................" 1 " 9° - 11° - Primi ragionieri, ragionieri, vice ragionieri ......................................" 4 n. 5 GRUPPO C: Grado 9° - Archivisti capi .................................n. 1 " 10° - 13° - Da primi archivisti ad alunni d'ordine ..." 12 Subalterni ......................................................." 9 n. 22 Totale generale n. 45

TABELLA I

(sostituita dall'art. 1 del D.L.P. 23/50, ratificato con L.R. 100/50)

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

PARTE PRIMA - Ripartizione degli uffici

GABINETTO.

Servizio amministrativo;

Servizio igiene e profilassi;

Servizio assistenza sanitaria;

Servizio zooiatrico.

PARTE SECONDA - Organico provvisorio

 GRUPPO A: Grado 5° - 6° - Ispettori generali e direttori capi divisione .......................................n. 1 " 5° - 6° - Ispettori generali medici o medici provinciali di 1a classe ............................." 1 " 5° - 6° - Ispettori generali veterinari o veterinari provinciali di 1a classe ............................." 1 " 7° - 8° - Capi sezione, consiglieri .................." 2 " 7° - 10° - Medici provinciali di 2a e 3a classe o aggiunti di 1a e 2a classe ..........................." 7 " 7° - 10° - Veterinari di 2a e 3a classe o aggiunti di 1a e 2a classe ...................................." 2 GRUPPO A o B: Grado 6° - 11° - Personale amministrativo .................." 7 GRUPPO B: Grado 6° o 7° - Ispettore di ragioneria o ragioniere capo di 1a classe ...................................." 1 GRUPPO C: Grado 9° - 13° - Personale d'ordine ........................" 9 Subalterni ....................................................." 7 Totale generale n. 38

TABELLA L

(sostituita dall'art. 1 del D.L.P. 23/50, ratificato con L.R. 100/50)

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

PARTE PRIMA - Ripartizione degli uffici

GABINETTO.

Direzione Regionale del Turismo, dello Spettacolo e dello Sport, che comprende:

Divisione I: Turismo;

Divisione II: Spettacolo e sport;

Divisione Amministrativa affari generali e personale.

PARTE SECONDA - Organico provvisorio

 GRUPPO A: Grado 5° - Direttore regionale .............................n. 1 " 6° - Capi divisione .................................." 3 " 7° - 8° - Capi sezione, consiglieri .................." 5 " 9° - 11° - Primi segretari, segretari, vice segretari ......................................." 6 GRUPPO A o B: Grado 9° - 11° - Personale amministrativo .................." 12 GRUPPO C: Grado 9° - 13° - Personale d'ordine ........................" 11 Subalterni ....................................................." 7 Totale n. 45