
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
LEGGE REGIONALE 21 luglio 1949, n. 36
G.U.R.S. 23 luglio 1949, n. 33
Alberatura e abbellimento delle strade extraurbane nella Regione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
Nella costruzione di nuove strade rotabili la Regione, le Provincie, i Comuni ed ogni Ente che goda di contributi, devono provvedere all'alberatura delle strade stesse, salvo in quelle tratte in cui particolari condizioni di cultura o di terreno o di positura non la rendano utile o possibile.
La Regione, le Provincie ed i Comuni devono, altresì, provvedere all'alberatura delle strade esistenti, di loro pertinenza, secondo un piano di massima elaborato dall'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con quelli all'agricoltura, e foreste, per il turismo, per il lavoro e la previdenza ed assistenza sociale, e con una programmazione annuale che rispetti la finalità di completare l'alberatura della rete entro il termine di dieci anni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
Gli uffici del Corpo delle foreste, competenti per territorio, sono chiamati ad esprimere il loro parere ai fini della scelta delle essenze e sono, altresì, tenuti a prestare la loro consulenza ed assistenza tecnica per l'impianto e la conservazione delle alberature.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
Salvo minori distanze per l'utilizzo di margini, scarpate e relitti stradali, di norma la distanza fra i filari di alberi deve essere non inferiore a metri 9.
Per l'attuazione della presente legge, l'ente interessato è autorizzato a procedere alla espropriazione per pubblica utilità del terreno occorrente ai fini dell'alberatura delle strade a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Il proprietario del terreno soggetto è facultato a sottoporsi all'onere della piantagione degli alberi secondo il progetto dell'ente ed in tal caso, previa accettazione dell'onere nelle forme di legge, resta esonerato dal maggiore onere della espropriazione come sopra previsto.
Il proprietario del terreno è altresì facultato a proporre la piantagione di alberi o filari con essenze di suo gradimento, usando eventualmente dei contributi in atto previsti dalle vigenti leggi, ed a eseguirli semprechè ne ottenga la concessione dall'ente interessato.
In tal caso resta liberato da ogni onere previsto dalla prima parte di questo articolo salvo l'obbligo di curare gli alberi e di sostituirli in caso di morte o deperimento, pena la decadenza dalla concessione in caso di totale o parziale inadempienza.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
L'altezza dei muri laterali nelle strade di pertinenza degli enti di cui al comma 1° dell'art. 1 della presente legge, non può essere superiore a metri 0,80 dal piano stradale e, nel caso di muri di sostegno eccedenti l'anzidetta altezza, questa va limitata al piano di campagna.
Allo scopo di ridurre alle predette dimensioni i muri di maggiore altezza in atto esistenti, si applica quanto disposto dal secondo comma e successivi dell'art. 3 della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.